Art. 16.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesse capo e di commesso o qualifiche equiparate, computando per il posto intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 16% nel primo anno;
non piu' del 9,5% nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascun dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.
Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesse capo e di commesso o qualifiche equiparate, computando per il posto intero la frazione di posto.
La percentuale di cui al comma precedente e' ripartita nel modo seguente:
non piu' del 16% nel primo anno;
non piu' del 9,5% nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.
I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascun dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno.