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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(nata in [...] il [...] ), Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. MANZILLO ANDREA, in forza di procura in atti e come in atti dom.ta
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. VINCENZO GATTO, come da procura in atti e come in atti dom.to
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2018 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge . Controparte_1 A sostegno della domanda deduceva che aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente in Scafati (SA) il 19.07.2001 e che dall'unione non erano nate due figlie: in data 28.02.2002 e , in data 01.10.2003. Per_1 Per_2
Non si costituiva in giudizio il resistente.
All'udienza presidenziale del 01.10.18, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 05.03.2020, dinanzi al G.I., il procuratore delle ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status e contestualmente concedersi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
In data 24.06.2020 veniva emessa sentenza sullo status con contestuale rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Solo in data 17.04.2024 si costituiva in giudizio , eccependo di non Controparte_1 ave avuto conoscenza del ricorso e dei successivi provvedimenti.
Con ordinanza del 18.5.2024 il GI, premessa l'assenza di contestazioni sulla regolarità della notifica effettuata nei sui confronti, ha revocato la dichiarazione di contumacia, rigettato le richieste istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Ciò premesso in punto di fatto, si richiama la sentenza parziale sullo status resa in data 24.06.2020; pertanto nella presente sede dovranno essere decise le sole domande accessorie.
Ancora in via preliminare il Collegio conferma la valutazione già effettuata in via istruttoria circa la regolarità della instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio.
si è costituito solo in data 17.4.2024, allorché erano maturate nei Controparte_1 suoi confronti tutte le preclusioni di legge, asserendo di non aver avuto notizia del ricorso e del successivo provvedimento presidenziale, notificati nei suoi confronti ex art. 140 c.p.c. Nel contempo, tuttavia, questi alcuna eccezione ha mosso circa il procedimento notificatorio, a tutti gli effetti regolarmente e formalmente perfezionatosi;
di conseguenza va rigettata la sua richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio e di riapertura della fase istruttoria previa celebrazione di nuova udienza presidenziale.
Ciò chiarito, con riguardo poi ai provvedimenti concernenti la prole, il Collegio dà atto che nelle more del giudizio entrambe le figlie della coppia sono divenute maggiorenni. Pertanto alcun provvedimento dovrà essere reso quanto ad affidamento, diritto di visita e collocazione.
Quanto poi all'assegnazione della casa coniugale, nulla dovrà essere disposto attesa la assenza di domanda sul punto e la precisazione effettuata dalla ricorrente circa il rilascio dell'immobile a seguito di procedura di sfratto.
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale, non vi è contestazione tra le parti circa la non autosufficienza economica delle ragazze (20enni); pertanto permane in capo ai genitori l'obbligo di contribuire al loro mantenimento.
In ordine alla sua quantificazione, il Collegio rileva che entrambe le parti non hanno fornito idonea prova della propria condizione reddituale.
ha dedotto di non svolgere attività lavorativa ed ha prodotto uno solo Parte_1 modello Isee risalente alla data di instaurazione del giudizio ed attestantante modestissime entrate. ha omesso qualsivoglia prova. Controparte_1
Ad ogni buon conto, in considerazione dell'età delle figlie, il Collegio ritiene di poter confermare l'importo mensile di euro 500,00 a carico del resistente a titolo di mantenimento delle stesse (euro 250,00 ciascuna) da versare in favore di Parte_1
entro il giorno 4 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come per
[...] legge.
Con riguardo alla domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente, effettivamente va rilevato che ella non aveva proposto specifica domanda in sede di ricorso introduttivo, dichiarando addirittura di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento. Ciononostante con ordinanza presidenziale, non reclamata, è stato previsto in suo favore l'assegno di mantenimento di euro 200 mensili a carico del resistente allora contumace.
Con successiva memoria integrativa, depositata tempestivamente, la ricorrente ha poi introdotto specifica domanda di mantenimento personale, chiedendo la conferma di quanto disposto in sede presidenziale.
ha contestato sia la statuizione presidenziale sia la successiva Controparte_1 domanda.
Ora, con riguardo alla pronuncia resa in data 1.10.2018, la stessa è senz'altro revocabile in quanto resa in assenza di domanda.
Tuttavia, stando alla recente giurisprudenza di Legittimità, non è precluso nel giudizio di separazione proporre una domanda nuova con memoria integrativa tempestivamente depositata e ciò enfatizzando la struttura bifasica del procedimento (cfr. “Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3,
c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius”
Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, n.27597).
Pertanto, il Collegio deve considerare la domanda proposta in data 16.10.2018 ammissibile.
Nel merito L'art. 156 c.c. dispone che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale
(Cass. n. 21504/2021). Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato, seppur lacunosamente, di trovarsi in uno stato di impossidenza, dichiarando nel contempo di vivere unitamente ai propri genitori a seguito del rilascio della casa coniugale.
Come già detto nulla ha dimostrato sul punto. Controparte_1
Pertanto, considerando la lunga durata del matrimonio e l'età delle parti, il Collegio riconosce in favore di un assegno di mantenimento mensile a carico Parte_1 dell'altro coniuge pari ad euro 150 mensili. Da versare entro il giorno 4 di ciascun mese e con decorrenza a far data dalla proposizione della relativa domanda.
Detti importi sono soggetti a rivalutazione ISTAT come per legge.
In ordine al regolamento delle spese di lite si ritiene di compensarle integralmente tra le parti attesi i rapporti tra le parti.
Si da' atto che è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1 il giorno 4 di ciascun mese, come da motivazione, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle due figlie ed euro 150,00 a titolo di mantenimento personale;
tali somme vanno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 06.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile nella persona dei Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1242 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
(nata in [...] il [...] ), Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. MANZILLO ANDREA, in forza di procura in atti e come in atti dom.ta
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. VINCENZO GATTO, come da procura in atti e come in atti dom.to
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/02/2018 chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1 separazione dal coniuge . Controparte_1 A sostegno della domanda deduceva che aveva contratto matrimonio concordatario con il resistente in Scafati (SA) il 19.07.2001 e che dall'unione non erano nate due figlie: in data 28.02.2002 e , in data 01.10.2003. Per_1 Per_2
Non si costituiva in giudizio il resistente.
All'udienza presidenziale del 01.10.18, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti.
All'udienza del 05.03.2020, dinanzi al G.I., il procuratore delle ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sullo status e contestualmente concedersi i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
In data 24.06.2020 veniva emessa sentenza sullo status con contestuale rimessione della causa sul ruolo e concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.
Solo in data 17.04.2024 si costituiva in giudizio , eccependo di non Controparte_1 ave avuto conoscenza del ricorso e dei successivi provvedimenti.
Con ordinanza del 18.5.2024 il GI, premessa l'assenza di contestazioni sulla regolarità della notifica effettuata nei sui confronti, ha revocato la dichiarazione di contumacia, rigettato le richieste istruttorie e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Ciò premesso in punto di fatto, si richiama la sentenza parziale sullo status resa in data 24.06.2020; pertanto nella presente sede dovranno essere decise le sole domande accessorie.
Ancora in via preliminare il Collegio conferma la valutazione già effettuata in via istruttoria circa la regolarità della instaurazione del contraddittorio nel presente giudizio.
si è costituito solo in data 17.4.2024, allorché erano maturate nei Controparte_1 suoi confronti tutte le preclusioni di legge, asserendo di non aver avuto notizia del ricorso e del successivo provvedimento presidenziale, notificati nei suoi confronti ex art. 140 c.p.c. Nel contempo, tuttavia, questi alcuna eccezione ha mosso circa il procedimento notificatorio, a tutti gli effetti regolarmente e formalmente perfezionatosi;
di conseguenza va rigettata la sua richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio e di riapertura della fase istruttoria previa celebrazione di nuova udienza presidenziale.
Ciò chiarito, con riguardo poi ai provvedimenti concernenti la prole, il Collegio dà atto che nelle more del giudizio entrambe le figlie della coppia sono divenute maggiorenni. Pertanto alcun provvedimento dovrà essere reso quanto ad affidamento, diritto di visita e collocazione.
Quanto poi all'assegnazione della casa coniugale, nulla dovrà essere disposto attesa la assenza di domanda sul punto e la precisazione effettuata dalla ricorrente circa il rilascio dell'immobile a seguito di procedura di sfratto.
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale, non vi è contestazione tra le parti circa la non autosufficienza economica delle ragazze (20enni); pertanto permane in capo ai genitori l'obbligo di contribuire al loro mantenimento.
In ordine alla sua quantificazione, il Collegio rileva che entrambe le parti non hanno fornito idonea prova della propria condizione reddituale.
ha dedotto di non svolgere attività lavorativa ed ha prodotto uno solo Parte_1 modello Isee risalente alla data di instaurazione del giudizio ed attestantante modestissime entrate. ha omesso qualsivoglia prova. Controparte_1
Ad ogni buon conto, in considerazione dell'età delle figlie, il Collegio ritiene di poter confermare l'importo mensile di euro 500,00 a carico del resistente a titolo di mantenimento delle stesse (euro 250,00 ciascuna) da versare in favore di Parte_1
entro il giorno 4 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come per
[...] legge.
Con riguardo alla domanda di mantenimento personale proposta dalla ricorrente, effettivamente va rilevato che ella non aveva proposto specifica domanda in sede di ricorso introduttivo, dichiarando addirittura di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento. Ciononostante con ordinanza presidenziale, non reclamata, è stato previsto in suo favore l'assegno di mantenimento di euro 200 mensili a carico del resistente allora contumace.
Con successiva memoria integrativa, depositata tempestivamente, la ricorrente ha poi introdotto specifica domanda di mantenimento personale, chiedendo la conferma di quanto disposto in sede presidenziale.
ha contestato sia la statuizione presidenziale sia la successiva Controparte_1 domanda.
Ora, con riguardo alla pronuncia resa in data 1.10.2018, la stessa è senz'altro revocabile in quanto resa in assenza di domanda.
Tuttavia, stando alla recente giurisprudenza di Legittimità, non è precluso nel giudizio di separazione proporre una domanda nuova con memoria integrativa tempestivamente depositata e ciò enfatizzando la struttura bifasica del procedimento (cfr. “Nel processo di separazione personale è ammissibile la domanda del coniuge volta ad ottenere l'assegno per il proprio mantenimento, formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709, comma 3,
c.p.c., in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius”
Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, n.27597).
Pertanto, il Collegio deve considerare la domanda proposta in data 16.10.2018 ammissibile.
Nel merito L'art. 156 c.c. dispone che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale
(Cass. n. 21504/2021). Nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato, seppur lacunosamente, di trovarsi in uno stato di impossidenza, dichiarando nel contempo di vivere unitamente ai propri genitori a seguito del rilascio della casa coniugale.
Come già detto nulla ha dimostrato sul punto. Controparte_1
Pertanto, considerando la lunga durata del matrimonio e l'età delle parti, il Collegio riconosce in favore di un assegno di mantenimento mensile a carico Parte_1 dell'altro coniuge pari ad euro 150 mensili. Da versare entro il giorno 4 di ciascun mese e con decorrenza a far data dalla proposizione della relativa domanda.
Detti importi sono soggetti a rivalutazione ISTAT come per legge.
In ordine al regolamento delle spese di lite si ritiene di compensarle integralmente tra le parti attesi i rapporti tra le parti.
Si da' atto che è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pone a carico di l'obbligo di versare alla ricorrente, entro Controparte_1 il giorno 4 di ciascun mese, come da motivazione, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche etc), la somma di euro 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento delle due figlie ed euro 150,00 a titolo di mantenimento personale;
tali somme vanno rivalutate annualmente secondo gli indici Istat;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 06.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire