Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/06/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in persona della Dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 19 giugno 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 19677/24 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Walter Gulotta e dall'avv. Luca Mariani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Luca Mariani sito in Bacoli (NA), Via Roma, n. 87;
- ricorrente -
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale CP_1 alle liti per atto notarile dall'avv. Maria Sofia Lizzi unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Galileo Ferraris 4 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' ; CP_1
- resistente -
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.07.23 proponeva ai sensi dell'art. 445 bis Parte_1
c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'assegno di invalidità civile sulla base della visita di revisione effettuata in data 19.5.2923, conclusasi negativamente con riconoscimento della percentuale di invalidità solo nella misura del 50%
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo che la stessa fosse da ritenersi invalida nella misura complessiva del 55%, senza possedere il requisito sanitario per l'assegno di invalidità precedentemente conseguito.
La ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo 445 bis, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 16.09.24, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza;
deduceva che le conclusioni del CTU erano in contrasto con la documentazione medica in atti e sostenendo che lo stesso avrebbe sostanzialmente sottovalutato il grave quadro clinico della ricorrente. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale eccepiva l'inammissibilità per mancata specifica contestazione delle valutazioni espresse dal CTU e ne chiedeva il rigetto.
Alla luce delle censure formulate, veniva ritenuta la necessità di nominare un nuovo consulente tecnico per la fase di opposizione. All'esito del deposito della relazione peritale, udite le conclusioni delle parti come da verbale in atti, il Giudice decideva come da sentenza depositata al fascicolo telematico e ritualmente pubblicata.
Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito enunciate.
Tuttavia lo stesso CTU, quanto alla decorrenza del requisito sanitario, ha precisato che il raggiungimento della percentuale innanzi indicata non poteva ritenersi sussistente alla data della visita di revisione, bensì solo a decorrere dal successivo mese di gennaio 2025, potendo ragionevolmente ritenersi il quadro patologico integrato solo da tale data con la ulteriore diagnosi di
“idronefrosi”, certificata nell'aprile 2025 (cfr. in atti) Nel lasso di tempo, invece, tra la data della visita di revisione ed aprile 2025 l'istante doveva ritenersi invalida solo nella inferiore misura del 60%, confermandosi le valutazioni della Commissione, “non essendo documentata la patologia renale nella sua gravità attestata in aprile 2025”. Le considerazioni e valutazioni svolte dal CTU appaiono pienamente convincenti, argomentate e rispondenti ai criteri medico legali pertinenti alla fattispecie, per cui le conclusioni innanzi riportate possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, anche in punto di decorrenza successiva rispetto alla data di revisione.
In definitiva, pertanto, la ricorrente può essere dichiarata persona in possesso del requisito sanitario richiesto per l'assegno di invalidità civile a far data dal mese di gennaio 2025.
In considerazione della decorrenza del riconoscimento fissato ad epoca successiva rispetto a quella della domanda amministrativa ed allo stesso deposito del ricorso per ATP, le spese di lite (relative al giudizio in esame ed a quello precedente di ATPO) vengono interamente compensate tra le parti.
Risultano autocertificate dalla ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc, per cui le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio vengono poste a carico dell' e liquidate CP_1 come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e riconosce che è persona in Parte_1 possesso del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile (percentuale 75%) a far data dal mese di gennaio 2025;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite;
CP_
- pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Napoli, 19 giugno 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Maria Rosaria Elmino