Art. 6.
Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44,45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe; e di lire 49,65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto.
Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44,45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe; e di lire 49,65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto.