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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite nn. 516 e 523 del R.G.A.C. dell'anno 2020, aventi a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., difesa Parte_1
dagli avvocati Giovanni Lauricella, Silvia Cumino e Daniela Aceti
Parte appellante
e
Controparte_1
, difeso dall'avvocato Michele Iapicca
[...]
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “1)IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE:
Sospendere già alla prima udienza ex art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n 1812/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza e pubblicata in data 16.09.2019 in relazione al procedimento m. 78/2018 r.g., per i motivi indicati nel presente atto di appello o per quelli che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque sussistenti anche per quanto rilevabile d'ufficio
2) NEL MERITO: Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati e per quanto rilevabile d'ufficio, il presente atto di appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 1812/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento n. 78/2018 r.g. e pertanto, come già richiesto nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (da intendersi qui integralmente trascritte e riportate)
a) accertare e dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dallo
[...]
Controparte_2
e oggetto del decreto ingiuntivo n. 1582/2017 del 21.11.2017,
[...]
rg. n. 3728/2017, emesso dal Tribunale di Cosenza da revocare perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto ovvero, in via subordinata b) accertata l'esistenza di un eventuale credito dello
[...]
– Controparte_1 Controparte_1 [...]
, comunque inferiore a quello ingiunto, accertare e dichiarare che CP_1
il decreto ingiuntivo n. 1582/2017 del 21.11.2017, rg. n. 3728/2017, deve essere revocato e che la condanna dell' deve essere limitata CP_3
2 all'importo effettivamente provato e dovuto, con conseguente riforma della sentenza n. 1812/2019
c) Conseguentemente all'accoglimento delle domande su 2 a) o sub 2 b) condannare lo Controparte_1
alla restituzione dell'intero
[...]
importo percepito (pari ad € 140.970,02 nel corso del procedimento di I grado) ovvero dell'importo percepito e non dovuto individuato dall'Ecc.ma
Corte d'Appello, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo
3 IN OGNI CASO
Condannare lo Controparte_1
al pagamento del doppio grado
[...]
di giudizio.”
Per la parte appellata: “- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello poiché proposto il 15/3/20 e cioè oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza, effettuata a mezzo PEC in data 11.10.2019, ed in modalità analogica in data 21/11/19;
- sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile il gravame per la presenza di eccezioni, fatti e difese nuove, rispetto a quelle proposte in primo grado, tra l'altro relative a fatti non contestati nel corso di tutto il giudizio di primo grado;
- Ancora in via preliminare: dichiarare inammissibile il proposto appello per vizio insanabile della procura e per mancato rispetto dei termini a comparire;
- Nel merito: respingere l'impugnazione proposta in quanto manifestamente illogica, illegittima ed infondata in fatto e in diritto per tutte le argomentazioni svolte in costituzione;
3 - sempre nel merito, respingere la richiesta di restituzione della somma di €
140.970,02 perché infondata ed illegittima per come esposto in costituzione;
- condannare parte appellante all'integrazione del contributo unificato, avendo la causa valore di € 326.111,25 sulla scorta delle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame;
- per il resto confermare la sentenza n. 1812/2019 del Tribunale di Cosenza, il tutto con vittoria di spese e compensi oltre agli accessori di legge anche della presente procedura, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “L' ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1582/2017 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 21-23.11.2017, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € 326.111,25, fondata su fatture emesse per il rimborso delle spese di struttura e di personale in relazione all'attività di trattamento dei codici bianchi svolta dallo
[...]
riferita al terzo e Controparte_2
quarto trimestre 2016 ed al primo e secondo trimestre 2017. L'opponente ha dedotto la mancanza di prova del credito oggetto del provvedimento monitorio, in quanto fondato su mere fatture, prive di idoneo valore probatorio e l'infondatezza della pretesa creditoria, sul presupposto che l'attività dell'associazione, nel periodo in questione, si fosse limitata al trattamento dei codici bianchi e non anche allo svolgimento di servizi specialistici né a quello della guardia medica.
Ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Lo Controparte_1
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il
[...]
rigetto della opposizione, contestando i motivi dedotti a suo fondamento e deducendo, in particolare, che con le deliberazioni n. 1392 e 3758 del 2012
l' aveva avviato il progetto sperimentale volto alla creazione Parte_2
dei Nuclei di Cure Primarie, con la finalità di riordinare la sanità territoriale e di fornire risposta più adeguata ai bisogni dei cittadini;
che con
Deliberazione del Direttore Generale dell' n. 2244 del Parte_2
29.12.2015 – avente ad oggetto la “Riorganizzazione Rete territoriale della medicina convenzionata” – si era stabilito di “dare continuità all'esperienza dei NCP per come previsto dai DDCCAA 67 e 76/2015”, concordandosi una rimodulazione delle indennità da rimborsare alle strutture a gestione autonoma esistenti, in misura pari alla “somma di € 10.53 al netto dell'IVA per assistito afferente ai MMG che compongono il NCP, relativa a rimborsi per spese di struttura e personale e all'attività di Presidio Sanitario h.12”; che il credito oggetto del provvedimento monitorio riguardava esclusivamente il rimborso per le spese di struttura e di personale in relazione all'attività di presidio sanitario h. 12 e di trattamento dei codici bianchi svolta dallo Controparte_1 Controparte_2
“ e mai contestata dall che, di
[...] Controparte_1 Parte_2
conseguenza, l'eccezione sollevata dall'opponente di non aver effettuato visite specialistiche e non aver fornito prestazioni di guardia medica era destituita di fondamento, anche perché il mancato svolgimento di attività Contr specialistica era imputabile all stessa;
che le fatture elettroniche elaborate in ossequio alla delibera del 2015 per la sola attività di Presidio h. Contr 12 e rimborso struttura e personale non erano state mai contestate dall' che, anzi, nella deliberazione del Direttore Generale dell n. Parte_2
5 1467 del 26.7.2017 si era dato atto che con le note 076655 del 24.5.2017 del
Direttore del Distretto Sanitario Tirreno e n. 076633 del 24.5.2017 del
Direttore del Distretto fosse stato attestato il regolare CP_1
svolgimento dell'attività dei Nuclei Cure Primarie mediante l'attività di filtro
“codici bianchi”, con autorizzazione al pagamento delle fatture n. 9 del
30.11.2016 di € 70.474,30 e n. 01 del 18.1.2017 di € 70.495,72.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 140.970,02, effettivamente corrisposta dall ” Parte_2
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1812 del 16.9.2019, resa a definizione del giudizio n. 78/2018 R.G.A.C., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l a pagare allo studio Parte_2
medico opposto la somma di € 185.141,23, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo, quale differenza tra la somma portata dal decreto opposto e quella già corrisposta dall Pt_2
Il tribunale aveva ritenuto adeguatamente provati l'an e il quantum del credito.
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) errata valutazione della delibera n. 2244/2015, in quanto nella stessa non è prevista, per come riportato dal tribunale, la rimodulazione delle indennità da rimborsare alle strutture a gestione autonoma esistenti, in misura pari alla “somma di € 10,53 al netto dell'IVA per assistito afferente ai MMG che compongono il NCP, relativa a rimborsi per spese di struttura e personale e all'attività di ”, non rinvenendosi nel Parte_3
testo della delibera la parte riportata tra le virgolette, e non essendo prevista
6 la remunerazione per la gestione dei codici bianchi;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di considerare che, effettivamente, l'attività di e di trattamento dei codici Parte_3
bianchi è stata svolta dallo Controparte_4
non in base alla delibera n. 2244/2015, ma in continuazione dell'attività prestata in base alla delibera n. 3758/2012 - e al Disciplinate tecnico ivi allegato – la cui validità per i codici bianchi non era stata prorogata;
3) erronea valutazione della validità ed efficacia tra le parti della delibera del
2015, poiché essa prevedeva la prosecuzione dell'attività solo in relazione ai
Nuclei di Cure Primarie che fossero transitati nelle e in Controparte_5
relazione alle attività indicate nell'Accordo allegato alla delibera n.
2244/2015; 4) errata valutazione delle prove relativamente alla quantificazione delle somme pretese, in quanto il prospetto emesso dall contenente l'indicazione del numero degli assistiti mensilmente CP_3
in carico a ciascun medico di medicina generale facente parte dello Studio medico associato non legittimerebbe in alcun modo il rimborso CP_1
di attività non autorizzate e non impegnate con specifica delibera aziendale.
Con separato atto d'appello, iscritto al n. 523/2020 r.g. e successivamente riunito a quello recante il n. 516/2020 r.g., l' di CP_3
ha impugnato la medesima sentenza, specificando poi di aver Pt_2
depositato il secondo atto solamente in quanto il sistema informatico non aveva dato certezza dell'avvenuto deposito del primo.
Si è costituito lo Studio medico associato dr. eccependo CP_1
in via preliminare la tardività dell'appello, in quanto notificato il 15.3.2020, quando il termine breve era già spirato, avendo lo studio notificato la sentenza in data 11.10.2019 ed essendo imputabile alla controparte il fatto
7 che la casella di posta fosse piena e dunque la mancata ricezione del messaggio notificatorio.
Ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto per la proposizione di eccezioni e difese nuove rispetto a quelle proposte in primo grado.
L'appellato ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello per vizio insanabile della procura alle liti, in quanto nella stessa non sarebbe indicata, né sarebbe desumibile dall'atto di citazione in appello, l'identità del legale rappresentante pro tempore.
Sempre in via preliminare, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini a comparire: la notifica è stata effettuata il 15.3.2020, durante la sospensione straordinaria dei termini processuali connessa all'emergenza OV-19, e, nonostante il secondo decreto che ha sospeso i termini fino al 16 aprile fosse datato 17 marzo, all'epoca della notificazione era già stata resa pubblica la bozza del decreto e già si era avuta la conferenza stampa che ne annunciava l'operatività, dunque al momento della notificazione dell'appello l'appellante sarebbe stato consapevole della lesione del diritto della difesa della controparte.
Ha, poi, argomentato per l'infondatezza nel merito del gravame.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Occorre preliminarmente dichiarare infondate tre delle quattro eccezioni della parte appellata.
L'appello non è inammissibile per tardività, in quanto “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della
8 l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del
2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137
e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria” (Cass. SS.UU. sent.
5.11.2024 n. 28452).
Infondata è pure l'eccezione di inammissibilità del gravame per vizio della procura, in quanto il vizio – consistente nella mancata indicazione del nome del legale rappresentante dell non desumibile neppure dall'atto Pt_2
d'appello – risulta sanato dalla costituzione del nuovo avvocato, alla quale è allegata la procura alle liti completa dell'indicazione del legale rappresentante.
Infondata anche l'eccezione d'inammissibilità per violazione del termine a comparire: per come affermato dall'appellato stesso, il secondo decreto che ha sospeso i termini fino al 16 aprile a causa della pandemia da
OV -19 è stato emesso in data 17 marzo 2020, quindi successivamente alla data della notificazione (15.3.2020), a nulla incidendo sulla sua vigenza la circostanza che la bozza del decreto fosse già stata pubblicata o che si fosse tenuta la conferenza stampa che l'annunciava.
L'atto d'appello risulta, invece, in contrasto con il disposto dell'art. 345 c.p.c., che prevede il divieto di proposizione nel giudizio d'appello di domande nuove e di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
9 Nell'ambito di applicabilità di tale divieto rientrano altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in
"iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Sez. VI, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2529).
Nel caso di specie l appellante ha contestato per la Parte_1
prima volta in appello tutti gli elementi posti a fondamento dell'impugnazione e sopra riportati come motivi, nonostante tali contestazioni fossero tutte deducibili in primo grado, già dalla prima difesa utile successiva alla memoria di costituzione dell'opposta – dunque nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. -, alla quale era allegata tutta la documentazione posta a fondamento dell'an e del quantum della pretesa creditoria.
Nel giudizio di primo grado, invece, l' si Parte_1
era limitata a contestare il valore probatorio dell'elenco di fatture allegato dal creditore, poiché inidonee a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni e delle attività di cui era stato chiesto il pagamento, nonché a dedurre genericamente che ”L'attività resa dall'associazione nel periodo interessato si è limitata al trattamento dei codici bianchi, nel mentre sin dall'inizio dell'anno 2016 non vengono resi servizi specialistici per la mancanza di medici specialisti, né è attivo il servizio di guardia medica”
10 (pag. 2 atto di citazione in opposizione), senza nulla specificare relativamente alla fonte di tali generiche affermazioni.
La parte opponente ha allegato alcuni degli elementi confluiti nell'atto d'appello soltanto nelle note conclusive per l'udienza di discussione della causa – si precisa che non si rinvengono nel fascicolo di primo grado cartaceo e telematico le sue memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., né traccia del loro deposito -, dunque tardivamente e non consentendo così un primo giudizio in punto di fatto su tali contestazioni.
In tale quadro documentale e probatorio, non possono essere ritenute ammissibili le eccezioni poste a fondamento dell'appello, poiché la loro ammissione renderebbe il giudizio d'appello un giudizio nuovo.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
11 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite nn. 516 e 523 del R.G.A.C. dell'anno 2020, aventi a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
, in persona del l.r.p.t., difesa Parte_1
dagli avvocati Giovanni Lauricella, Silvia Cumino e Daniela Aceti
Parte appellante
e
Controparte_1
, difeso dall'avvocato Michele Iapicca
[...]
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “1)IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE:
Sospendere già alla prima udienza ex art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n 1812/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza e pubblicata in data 16.09.2019 in relazione al procedimento m. 78/2018 r.g., per i motivi indicati nel presente atto di appello o per quelli che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque sussistenti anche per quanto rilevabile d'ufficio
2) NEL MERITO: Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati e per quanto rilevabile d'ufficio, il presente atto di appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. 1812/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del procedimento n. 78/2018 r.g. e pertanto, come già richiesto nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (da intendersi qui integralmente trascritte e riportate)
a) accertare e dichiarare inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o infondato e/o comunque non dovuto il credito preteso dallo
[...]
Controparte_2
e oggetto del decreto ingiuntivo n. 1582/2017 del 21.11.2017,
[...]
rg. n. 3728/2017, emesso dal Tribunale di Cosenza da revocare perché inammissibile e/o illegittimo e/o invalido e/o comunque infondato in fatto e/o in diritto ovvero, in via subordinata b) accertata l'esistenza di un eventuale credito dello
[...]
– Controparte_1 Controparte_1 [...]
, comunque inferiore a quello ingiunto, accertare e dichiarare che CP_1
il decreto ingiuntivo n. 1582/2017 del 21.11.2017, rg. n. 3728/2017, deve essere revocato e che la condanna dell' deve essere limitata CP_3
2 all'importo effettivamente provato e dovuto, con conseguente riforma della sentenza n. 1812/2019
c) Conseguentemente all'accoglimento delle domande su 2 a) o sub 2 b) condannare lo Controparte_1
alla restituzione dell'intero
[...]
importo percepito (pari ad € 140.970,02 nel corso del procedimento di I grado) ovvero dell'importo percepito e non dovuto individuato dall'Ecc.ma
Corte d'Appello, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo
3 IN OGNI CASO
Condannare lo Controparte_1
al pagamento del doppio grado
[...]
di giudizio.”
Per la parte appellata: “- In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello poiché proposto il 15/3/20 e cioè oltre i 30 giorni dalla notifica della sentenza, effettuata a mezzo PEC in data 11.10.2019, ed in modalità analogica in data 21/11/19;
- sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile il gravame per la presenza di eccezioni, fatti e difese nuove, rispetto a quelle proposte in primo grado, tra l'altro relative a fatti non contestati nel corso di tutto il giudizio di primo grado;
- Ancora in via preliminare: dichiarare inammissibile il proposto appello per vizio insanabile della procura e per mancato rispetto dei termini a comparire;
- Nel merito: respingere l'impugnazione proposta in quanto manifestamente illogica, illegittima ed infondata in fatto e in diritto per tutte le argomentazioni svolte in costituzione;
3 - sempre nel merito, respingere la richiesta di restituzione della somma di €
140.970,02 perché infondata ed illegittima per come esposto in costituzione;
- condannare parte appellante all'integrazione del contributo unificato, avendo la causa valore di € 326.111,25 sulla scorta delle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame;
- per il resto confermare la sentenza n. 1812/2019 del Tribunale di Cosenza, il tutto con vittoria di spese e compensi oltre agli accessori di legge anche della presente procedura, con distrazione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nella sentenza impugnata nei termini che seguono: “L' ha Parte_2
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1582/2017 emesso dal
Tribunale di Cosenza in data 21-23.11.2017, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € 326.111,25, fondata su fatture emesse per il rimborso delle spese di struttura e di personale in relazione all'attività di trattamento dei codici bianchi svolta dallo
[...]
riferita al terzo e Controparte_2
quarto trimestre 2016 ed al primo e secondo trimestre 2017. L'opponente ha dedotto la mancanza di prova del credito oggetto del provvedimento monitorio, in quanto fondato su mere fatture, prive di idoneo valore probatorio e l'infondatezza della pretesa creditoria, sul presupposto che l'attività dell'associazione, nel periodo in questione, si fosse limitata al trattamento dei codici bianchi e non anche allo svolgimento di servizi specialistici né a quello della guardia medica.
Ha concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 Lo Controparte_1
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il
[...]
rigetto della opposizione, contestando i motivi dedotti a suo fondamento e deducendo, in particolare, che con le deliberazioni n. 1392 e 3758 del 2012
l' aveva avviato il progetto sperimentale volto alla creazione Parte_2
dei Nuclei di Cure Primarie, con la finalità di riordinare la sanità territoriale e di fornire risposta più adeguata ai bisogni dei cittadini;
che con
Deliberazione del Direttore Generale dell' n. 2244 del Parte_2
29.12.2015 – avente ad oggetto la “Riorganizzazione Rete territoriale della medicina convenzionata” – si era stabilito di “dare continuità all'esperienza dei NCP per come previsto dai DDCCAA 67 e 76/2015”, concordandosi una rimodulazione delle indennità da rimborsare alle strutture a gestione autonoma esistenti, in misura pari alla “somma di € 10.53 al netto dell'IVA per assistito afferente ai MMG che compongono il NCP, relativa a rimborsi per spese di struttura e personale e all'attività di Presidio Sanitario h.12”; che il credito oggetto del provvedimento monitorio riguardava esclusivamente il rimborso per le spese di struttura e di personale in relazione all'attività di presidio sanitario h. 12 e di trattamento dei codici bianchi svolta dallo Controparte_1 Controparte_2
“ e mai contestata dall che, di
[...] Controparte_1 Parte_2
conseguenza, l'eccezione sollevata dall'opponente di non aver effettuato visite specialistiche e non aver fornito prestazioni di guardia medica era destituita di fondamento, anche perché il mancato svolgimento di attività Contr specialistica era imputabile all stessa;
che le fatture elettroniche elaborate in ossequio alla delibera del 2015 per la sola attività di Presidio h. Contr 12 e rimborso struttura e personale non erano state mai contestate dall' che, anzi, nella deliberazione del Direttore Generale dell n. Parte_2
5 1467 del 26.7.2017 si era dato atto che con le note 076655 del 24.5.2017 del
Direttore del Distretto Sanitario Tirreno e n. 076633 del 24.5.2017 del
Direttore del Distretto fosse stato attestato il regolare CP_1
svolgimento dell'attività dei Nuclei Cure Primarie mediante l'attività di filtro
“codici bianchi”, con autorizzazione al pagamento delle fatture n. 9 del
30.11.2016 di € 70.474,30 e n. 01 del 18.1.2017 di € 70.495,72.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Nel corso del giudizio è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 140.970,02, effettivamente corrisposta dall ” Parte_2
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1812 del 16.9.2019, resa a definizione del giudizio n. 78/2018 R.G.A.C., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l a pagare allo studio Parte_2
medico opposto la somma di € 185.141,23, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e fino al soddisfo, quale differenza tra la somma portata dal decreto opposto e quella già corrisposta dall Pt_2
Il tribunale aveva ritenuto adeguatamente provati l'an e il quantum del credito.
L'appellante ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) errata valutazione della delibera n. 2244/2015, in quanto nella stessa non è prevista, per come riportato dal tribunale, la rimodulazione delle indennità da rimborsare alle strutture a gestione autonoma esistenti, in misura pari alla “somma di € 10,53 al netto dell'IVA per assistito afferente ai MMG che compongono il NCP, relativa a rimborsi per spese di struttura e personale e all'attività di ”, non rinvenendosi nel Parte_3
testo della delibera la parte riportata tra le virgolette, e non essendo prevista
6 la remunerazione per la gestione dei codici bianchi;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha omesso di considerare che, effettivamente, l'attività di e di trattamento dei codici Parte_3
bianchi è stata svolta dallo Controparte_4
non in base alla delibera n. 2244/2015, ma in continuazione dell'attività prestata in base alla delibera n. 3758/2012 - e al Disciplinate tecnico ivi allegato – la cui validità per i codici bianchi non era stata prorogata;
3) erronea valutazione della validità ed efficacia tra le parti della delibera del
2015, poiché essa prevedeva la prosecuzione dell'attività solo in relazione ai
Nuclei di Cure Primarie che fossero transitati nelle e in Controparte_5
relazione alle attività indicate nell'Accordo allegato alla delibera n.
2244/2015; 4) errata valutazione delle prove relativamente alla quantificazione delle somme pretese, in quanto il prospetto emesso dall contenente l'indicazione del numero degli assistiti mensilmente CP_3
in carico a ciascun medico di medicina generale facente parte dello Studio medico associato non legittimerebbe in alcun modo il rimborso CP_1
di attività non autorizzate e non impegnate con specifica delibera aziendale.
Con separato atto d'appello, iscritto al n. 523/2020 r.g. e successivamente riunito a quello recante il n. 516/2020 r.g., l' di CP_3
ha impugnato la medesima sentenza, specificando poi di aver Pt_2
depositato il secondo atto solamente in quanto il sistema informatico non aveva dato certezza dell'avvenuto deposito del primo.
Si è costituito lo Studio medico associato dr. eccependo CP_1
in via preliminare la tardività dell'appello, in quanto notificato il 15.3.2020, quando il termine breve era già spirato, avendo lo studio notificato la sentenza in data 11.10.2019 ed essendo imputabile alla controparte il fatto
7 che la casella di posta fosse piena e dunque la mancata ricezione del messaggio notificatorio.
Ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto per la proposizione di eccezioni e difese nuove rispetto a quelle proposte in primo grado.
L'appellato ha eccepito, altresì, l'inammissibilità dell'appello per vizio insanabile della procura alle liti, in quanto nella stessa non sarebbe indicata, né sarebbe desumibile dall'atto di citazione in appello, l'identità del legale rappresentante pro tempore.
Sempre in via preliminare, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dei termini a comparire: la notifica è stata effettuata il 15.3.2020, durante la sospensione straordinaria dei termini processuali connessa all'emergenza OV-19, e, nonostante il secondo decreto che ha sospeso i termini fino al 16 aprile fosse datato 17 marzo, all'epoca della notificazione era già stata resa pubblica la bozza del decreto e già si era avuta la conferenza stampa che ne annunciava l'operatività, dunque al momento della notificazione dell'appello l'appellante sarebbe stato consapevole della lesione del diritto della difesa della controparte.
Ha, poi, argomentato per l'infondatezza nel merito del gravame.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Occorre preliminarmente dichiarare infondate tre delle quattro eccezioni della parte appellata.
L'appello non è inammissibile per tardività, in quanto “La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art.
3-bis della
8 l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del
2022, non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137
e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria” (Cass. SS.UU. sent.
5.11.2024 n. 28452).
Infondata è pure l'eccezione di inammissibilità del gravame per vizio della procura, in quanto il vizio – consistente nella mancata indicazione del nome del legale rappresentante dell non desumibile neppure dall'atto Pt_2
d'appello – risulta sanato dalla costituzione del nuovo avvocato, alla quale è allegata la procura alle liti completa dell'indicazione del legale rappresentante.
Infondata anche l'eccezione d'inammissibilità per violazione del termine a comparire: per come affermato dall'appellato stesso, il secondo decreto che ha sospeso i termini fino al 16 aprile a causa della pandemia da
OV -19 è stato emesso in data 17 marzo 2020, quindi successivamente alla data della notificazione (15.3.2020), a nulla incidendo sulla sua vigenza la circostanza che la bozza del decreto fosse già stata pubblicata o che si fosse tenuta la conferenza stampa che l'annunciava.
L'atto d'appello risulta, invece, in contrasto con il disposto dell'art. 345 c.p.c., che prevede il divieto di proposizione nel giudizio d'appello di domande nuove e di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.
9 Nell'ambito di applicabilità di tale divieto rientrano altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado.
La Corte di cassazione ha, in merito, affermato: “Il divieto di "nova" sancito dall'art. 345 c.p.c. per il giudizio d'appello, applicabile anche nel giudizio di rinvio, riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poiché l'ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in
"iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale” (Cass. Sez. VI, ordinanza 1° febbraio 2018, n. 2529).
Nel caso di specie l appellante ha contestato per la Parte_1
prima volta in appello tutti gli elementi posti a fondamento dell'impugnazione e sopra riportati come motivi, nonostante tali contestazioni fossero tutte deducibili in primo grado, già dalla prima difesa utile successiva alla memoria di costituzione dell'opposta – dunque nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. -, alla quale era allegata tutta la documentazione posta a fondamento dell'an e del quantum della pretesa creditoria.
Nel giudizio di primo grado, invece, l' si Parte_1
era limitata a contestare il valore probatorio dell'elenco di fatture allegato dal creditore, poiché inidonee a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni e delle attività di cui era stato chiesto il pagamento, nonché a dedurre genericamente che ”L'attività resa dall'associazione nel periodo interessato si è limitata al trattamento dei codici bianchi, nel mentre sin dall'inizio dell'anno 2016 non vengono resi servizi specialistici per la mancanza di medici specialisti, né è attivo il servizio di guardia medica”
10 (pag. 2 atto di citazione in opposizione), senza nulla specificare relativamente alla fonte di tali generiche affermazioni.
La parte opponente ha allegato alcuni degli elementi confluiti nell'atto d'appello soltanto nelle note conclusive per l'udienza di discussione della causa – si precisa che non si rinvengono nel fascicolo di primo grado cartaceo e telematico le sue memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., né traccia del loro deposito -, dunque tardivamente e non consentendo così un primo giudizio in punto di fatto su tali contestazioni.
In tale quadro documentale e probatorio, non possono essere ritenute ammissibili le eccezioni poste a fondamento dell'appello, poiché la loro ammissione renderebbe il giudizio d'appello un giudizio nuovo.
Ne discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
11 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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