CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38341 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA HA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA, nell'interesse del ricorrente, che in replica alla Procura generale ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 20 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale anconetano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva accertato la responsabilità penale di HA NI in relazione al delitto di tentato furto in abitazione aggravato e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. s\K Penale Sent. Sez. 5 Num. 38341 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 15/06/2023 In particolare, l'imputato era ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 56, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., perché, tra il 12 e il 13 ottobre 2016, entrando dalla finestra dopo averne rotto l'infisso, si introduceva abusivamente nell'abitazione di RI PE, tentando di impossessarsi di beni di valore che, tuttavia, non riusciva a rinvenire. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di HA NI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale soltanto sulla base della assenza di emergenze tali da far desumere con certezza che, in caso di perfezionamento del reato, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. La Corte territoriale, invece, avrebbe dovuto tener conto del danno realmente riscontrato nell'abitazione dalla polizia giudiziaria e risoltosi nella rottura di un semplice infisso, come valorizzato nel relativo motivo di appello. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 133, comma 2, nn. 3 e 4 e 56 cod. pen. 4.1 La Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere congrua la pena comminata dal giudice di prime cure, senza compiere alcun richiamo ai criteri dosimetrici soggettivi relativi alla condotta susseguente al reato e alle condizioni di vita individuale, sociale e familiare del reo, nonostante il percorso rieducativo intrapreso ed evidenziato nell'atto di appello. 4.2 La motivazione sarebbe altresì censurabile in virtù del duplice travisamento cui sarebbe incorso il giudice di appello, nel riferirsi alla pronuncia di primo grado, ritenendo erroneamente, da un lato, che la pena base corrispondesse al minimo edittale previsto ratione temporis per il reato consumato, dall'altro, che il Tribunale avesse applicato al massimo grado la riduzione prevista per il tentativo, la quale, invece, nonostante il richiamo formale all'art. 56 cod. pen., sarebbe stata totalmente pretermessa. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 31 maggio 2023, con la quale ha replicato alle conclusioni della Procura generale, ribadendo le ragioni del ricorso e chiedendone l'accoglimento. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La motivazione con la quale la Corte territoriale nega la speciale tenuità del danno patrimoniale, in ipotesi di tentativo, risulta corretta e priva di vizi logici, in quanto, oltre ad evidenziare la mancata emergenza di elementi utili a comprendere se nell'abitazione vi fossero o meno beni di particolare valore, fa espresso riferimento anche al danno cagionato dal reo per entrarvi. Appare opportuno premettere che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 - 01): la valutazione del danno patrimoniale deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, Rv. 283980 - 01) D'altro canto, nel caso di specie, la Corte di appello evidenzia come nella valutazione della tenuità (o meno) del danno debba rientrare anche l'intervenuta rottura dell'infisso, che è idonea di per sé ad integrare la nozione di danno e ben può escluderne la speciale tenuità. La Corte di appello si è posta in sintonia con il consolidato principio di legittimità secondo cui la concessione della circostanza 3 attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressocché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato — come è nel caso in esame il danno provocato all'infisso — senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01). Per di più, non è censurabile la valutazione che ha condotto la Corte d'appello a ritenere la rottura dell'infisso ostativa rispetto al danno patrimoniale di speciale tenuità. Invero, non sono consentite in sede di legittimità quelle doglianze che, in termini meramente contestativi, tendono ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative operate dai giudici di merito, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), nonché di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), in assenza di vizi logici manifesti, che, nel caso di specie, non sono riscontrabili. 3. Anche il secondo motivo risulta in parte generico e per altra parte manifestamente infondato. La Corte territoriale ritiene congrua la pena comminata dal giudice di primo grado, nella misura di anni uno di reclusione oltre pena pecuniaria, pur affermando erroneamente che sia il risultato dell'applicazione sul minimo edittale della riduzione massima prevista dall'art. 56 cod. pen. Dalla motivazione della pronuncia di primo grado emerge con chiarezza come, in realtà, la pena irrogata dal Tribunale sia stata correttamente determinata applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato alla pena base, fissata in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, determinata discrezionalmente, all'interno della cornice edittale applicabile ratione temporis per l'ipotesi tentata del delitto di furto in abitazione (da uno a sei anni di reclusione per il reato consumato e da mesi quattro ad anni quattro per il delitto tentato). Peraltro, il Tribunale ha dato conto dei parametri che giustificano lo scostannento della pena dal minimo edittale, facendo riferimento alle modalità del fatto e all'intensità del dolo, considerata l'efferatezza con la quale l'imputato ha operato. Ha poi determinato la pena, previa la affermata riduzione ex art. 56 cod. pen. (fol. 3 della sentenza di primo grado), indicando quindi la pena già diminuita 4 Il Consigl ere estensore I Presidente per il tentativo, cosicché sul punto aspecifica è la censura perché non si confronta con la motivazione impugnata. D'altro canto, la Corte di appello, al di là dell'erroneo riferimento alla pena minima edittale, ritiene comunque congrua la pena comminata dal Giudice di primo grado, confermando la prima valutazione che — facendo buon governo dei criteri dell'art. 133 cod. pen. — aveva attribuito valore al percorso rieducativo successivo ai fatti, ora invocato dal ricorrente, già riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, dunque, con correlata incidenza sulla dosimetria della pena. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/06/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA LOY, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni depositate dall'avvocato STEFANO BRUGIAPAGLIA, nell'interesse del ricorrente, che in replica alla Procura generale ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza emessa il 20 ottobre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale anconetano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva accertato la responsabilità penale di HA NI in relazione al delitto di tentato furto in abitazione aggravato e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. s\K Penale Sent. Sez. 5 Num. 38341 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 15/06/2023 In particolare, l'imputato era ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 56, 624-bis, 625, comma 1, n. 2, cod. pen., perché, tra il 12 e il 13 ottobre 2016, entrando dalla finestra dopo averne rotto l'infisso, si introduceva abusivamente nell'abitazione di RI PE, tentando di impossessarsi di beni di valore che, tuttavia, non riusciva a rinvenire. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di HA NI consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione dell'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello avrebbe omesso il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale soltanto sulla base della assenza di emergenze tali da far desumere con certezza che, in caso di perfezionamento del reato, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. La Corte territoriale, invece, avrebbe dovuto tener conto del danno realmente riscontrato nell'abitazione dalla polizia giudiziaria e risoltosi nella rottura di un semplice infisso, come valorizzato nel relativo motivo di appello. 4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 133, comma 2, nn. 3 e 4 e 56 cod. pen. 4.1 La Corte territoriale si sarebbe limitata a ritenere congrua la pena comminata dal giudice di prime cure, senza compiere alcun richiamo ai criteri dosimetrici soggettivi relativi alla condotta susseguente al reato e alle condizioni di vita individuale, sociale e familiare del reo, nonostante il percorso rieducativo intrapreso ed evidenziato nell'atto di appello. 4.2 La motivazione sarebbe altresì censurabile in virtù del duplice travisamento cui sarebbe incorso il giudice di appello, nel riferirsi alla pronuncia di primo grado, ritenendo erroneamente, da un lato, che la pena base corrispondesse al minimo edittale previsto ratione temporis per il reato consumato, dall'altro, che il Tribunale avesse applicato al massimo grado la riduzione prevista per il tentativo, la quale, invece, nonostante il richiamo formale all'art. 56 cod. pen., sarebbe stata totalmente pretermessa. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 2 6. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 31 maggio 2023, con la quale ha replicato alle conclusioni della Procura generale, ribadendo le ragioni del ricorso e chiedendone l'accoglimento. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La motivazione con la quale la Corte territoriale nega la speciale tenuità del danno patrimoniale, in ipotesi di tentativo, risulta corretta e priva di vizi logici, in quanto, oltre ad evidenziare la mancata emergenza di elementi utili a comprendere se nell'abitazione vi fossero o meno beni di particolare valore, fa espresso riferimento anche al danno cagionato dal reo per entrarvi. Appare opportuno premettere che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zonni, Rv. 255528 - 01): la valutazione del danno patrimoniale deve essere fatta attraverso una prognosi postuma "ex ante", alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, Rv. 283980 - 01) D'altro canto, nel caso di specie, la Corte di appello evidenzia come nella valutazione della tenuità (o meno) del danno debba rientrare anche l'intervenuta rottura dell'infisso, che è idonea di per sé ad integrare la nozione di danno e ben può escluderne la speciale tenuità. La Corte di appello si è posta in sintonia con il consolidato principio di legittimità secondo cui la concessione della circostanza 3 attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressocché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato — come è nel caso in esame il danno provocato all'infisso — senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Di Giorgio, Rv. 280615 - 01; in senso conforme, Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01). Per di più, non è censurabile la valutazione che ha condotto la Corte d'appello a ritenere la rottura dell'infisso ostativa rispetto al danno patrimoniale di speciale tenuità. Invero, non sono consentite in sede di legittimità quelle doglianze che, in termini meramente contestativi, tendono ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative operate dai giudici di merito, essendo preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01), nonché di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01), in assenza di vizi logici manifesti, che, nel caso di specie, non sono riscontrabili. 3. Anche il secondo motivo risulta in parte generico e per altra parte manifestamente infondato. La Corte territoriale ritiene congrua la pena comminata dal giudice di primo grado, nella misura di anni uno di reclusione oltre pena pecuniaria, pur affermando erroneamente che sia il risultato dell'applicazione sul minimo edittale della riduzione massima prevista dall'art. 56 cod. pen. Dalla motivazione della pronuncia di primo grado emerge con chiarezza come, in realtà, la pena irrogata dal Tribunale sia stata correttamente determinata applicando la riduzione prevista per il rito abbreviato alla pena base, fissata in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, determinata discrezionalmente, all'interno della cornice edittale applicabile ratione temporis per l'ipotesi tentata del delitto di furto in abitazione (da uno a sei anni di reclusione per il reato consumato e da mesi quattro ad anni quattro per il delitto tentato). Peraltro, il Tribunale ha dato conto dei parametri che giustificano lo scostannento della pena dal minimo edittale, facendo riferimento alle modalità del fatto e all'intensità del dolo, considerata l'efferatezza con la quale l'imputato ha operato. Ha poi determinato la pena, previa la affermata riduzione ex art. 56 cod. pen. (fol. 3 della sentenza di primo grado), indicando quindi la pena già diminuita 4 Il Consigl ere estensore I Presidente per il tentativo, cosicché sul punto aspecifica è la censura perché non si confronta con la motivazione impugnata. D'altro canto, la Corte di appello, al di là dell'erroneo riferimento alla pena minima edittale, ritiene comunque congrua la pena comminata dal Giudice di primo grado, confermando la prima valutazione che — facendo buon governo dei criteri dell'art. 133 cod. pen. — aveva attribuito valore al percorso rieducativo successivo ai fatti, ora invocato dal ricorrente, già riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, dunque, con correlata incidenza sulla dosimetria della pena. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P. Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/06/2023