Art. 2.
La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Margherita di Savoia a:
1) destinare a verde pubblico, strade e piazze, una superficie non inferiore ai tre quinti del compendio;
2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
3) corrispondere tutte le indennita' arretrate eventualmente dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
4) effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato;
5) utilizzare per l'acquisto di aree da destinare ad edilizia popolare e relative opere le entrate derivanti dalla cessione dei terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.
L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.
La vendita autorizzata dall'articolo precedente e' condizionata all'impegno del comune di Margherita di Savoia a:
1) destinare a verde pubblico, strade e piazze, una superficie non inferiore ai tre quinti del compendio;
2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine alle pretese di terzi costruttori;
3) corrispondere tutte le indennita' arretrate eventualmente dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;
4) effettuare l'urbanizzazione della zona con apposito piano particolareggiato;
5) utilizzare per l'acquisto di aree da destinare ad edilizia popolare e relative opere le entrate derivanti dalla cessione dei terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.
L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.