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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1211/2024 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. SANTARPIA VINCENZO presso il quale è Parte_1 elettivamente domiciliata in Pompei in Via Mariconda n.87 RICORRENTE E
in persona del l.r.p.t. domiciliato, rappresentato e difeso da ZZ AN elett. com.to CP_1 presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dell'Inps di Napoli RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 26/02/2024, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l al fine di ottenere l'annullamento di sei provvedimenti di indebito relativi ad indennità di malattia e maternità, specificatamente indicati in ricorso, con conseguente condanna dell'istituto alla restituzione di ogni somma illegittimamente recuperata. Il tutto con vittoria di spese. CP_ Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere avendo annullato in autotutela i provvedimenti impugnati. All'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c le parti concludevano affinché venisse CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l aveva provveduto all' annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati con la conseguente restituzione delle somme trattenute sugli indebiti oggetto di giudizio. Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
1 procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr.
Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento come da documentazione prodotta. Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che la restituzione delle somme trattenute sugli indebiti è avvenuta in data 12/11/2024 e quindi effettivamente dopo la presentazione del ricorso. Le spese, quindi, devono seguire il principio della soccombenza, considerando l'assenza di fase istruttoria e la semplicità della controversia.
P. Q. M.
Il giudice
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere. CP_
2. Condanna l alla refusione delle spese di lite, oltre spese e accessori, che liquida in € 1.800,00 con attribuzione.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dr.ssa Cristina Giusti
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