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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/10/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2508/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2508/2023 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 08/10/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in MONCALIERI (TO) alla via Ponchielli n. 49, presso lo studio dell'Avv.
AV IN che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, già , nata in [...] il Controparte_1 Controparte_2
09/08/1986, elettivamente domiciliata in FORMIA alla via Vitruvio n. 292, presso lo studio dell'Avv. DE MEO GIANLUCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/08/2023, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/09/2011 con , deducendo che dall'unione Controparte_2 erano nati i figli (il 24/12/2011) e (il 11/03/2018); che i coniugi si erano Per_1 Per_2 separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Busto
Arsizio del 25/02/2022; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della madre con collocamento presso la stessa;
3) disporre che l'esercizio del diritto di visita paterno fosse liberamente concordato tra le parti;
4) porre a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
5) di mantenere in capo alla ricorrente la gestione e la disponibilità in via esclusiva dei libretti postali sui quali sono accreditate le indennità in favore dei figli;
6) disporre che l'SE NI fosse percepito interamente dalla ricorrente e, in subordine, in misura pari al 50% tra i genitori;
7) porre a carico del resistente un assegno divorzile per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, in favore della ricorrente;
8) confermare le condizioni di separazione relative al mutuo e al finanziamento a carico del resistente.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
2 In particolare, parte resistente chiedeva: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre;
2) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi
€ 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
3) dichiararsi che alla ricorrente non spetti l'assegno divorzile;
4) rigettarsi la richiesta di attribuzione per intero dell'SE NI in favore della ricorrente;
5) confermarsi gli accordi siglati in sede di separazione consensuale.
All'udienza di comparizione delle parti, parte resistente chiedeva ridursi il mantenimento per i figli nella misura di euro 100,00 per ciascuno, confermandosi la percezione dell'assegno unico di euro 600,00 in suo favore;
con ordinanza del
18.01.2024 il Giudice delegato confermava le disposizioni in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al collocamento presso la madre e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, disponeva che l'SE NI fosse percepito integralmente dalla ricorrente.
Con sentenza non definitiva n. 1024/2024 del 11/07/2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti. In corso di causa parte ricorrente chiedeva l'adeguamento dell'ordinanza del
18.01.2024 secondo le attuali risultanze anagrafiche della resistente.
All'udienza cartolare del 08/10/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente, va rilevato che con sentenza n. 1662/2024 emessa in data
09/07/2024, prodotta in corso di causa, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato che ha assunto lo status di donna, autorizzando l'istante a Controparte_2 sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da maschili a femminili, e ha ordinato all'Ufficio Anagrafe del
Comune di Pisa di rettificare il certificato di nascita di facendo Controparte_2 constare che il sesso deve leggersi “femminile” e che il prenome della persona debba leggersi come . Conseguentemente tutti i riferimenti contenuti in atti a CP_1 [...]
devono intendersi riferiti a Controparte_2 Controparte_1
3 Ancora deve evidenziarsi l'ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente, atteso che, come noto, ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c. le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14, 16 e 17 c.p.c. operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nonché fino al momento della precisazione delle conclusioni nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Tanto premesso, quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed
4 il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, si ritiene corrispondente al superiore interesse dei minori la conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente alla quale resta assegnata la casa coniugale, non essendo emerse ragioni ostative e non apparendo sufficiente la mera difficoltà di gestione dovuta alla distanza geografica tra le parti.
In ordine alla disciplina del diritto di visita della resistente, occorre premettere che, in sede di separazione, le parti concordavano le seguenti condizioni: le modalità di visita del padre ai figli, anche in ragione della distanza che verrà a crearsi, verranno liberamente concordate di volta in volta fra i genitori in relazione alla disponibilità del sig. . In ogni caso, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli un weekend CP_2 al mese, con rientro presso la casa materna per il pernotto, e per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
per metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno il periodo compreso dal 24 al 30 dicembre e quello compreso fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni. Con ordinanza del 18/01/2024 sono state confermate le disposizioni relative all'esercizio del diritto di visita della
5 resistente così come omologate dal Tribunale di Busto Arsizio in sede di separazione consensuale.
Orbene, in assenza di circostanze sopravvenute, va confermato il calendario disposto in corso di causa di cui all'ordinanza del 18/01/2024.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico della resistente un assegno in favore della ricorrente di euro complessivi 400,00 oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli, importo ridotto ad euro 300,00 con ordinanza del 18.01.2024, oltre al
50% delle spese straordinarie. Inoltre, alla madre veniva riconosciuto l'affidamento, la gestione e la disponibilità in via esclusiva del libretto postale sul quale veniva accreditata l'indennità mensile di accompagnamento per autismo percepita dal figlio e di quella percependa dalla figlia . Nessuna domanda di mantenimento Per_1 Per_2 era svolta dalla sig.ra in sede di separazione. Parte_1
In materia di assegno divorzile trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
6 conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa
7 individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli
8 ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Tanto premesso, la ricorrente (39 anni) ha riferito di aver lavorato come cameriera fino alla nascita del primo figlio e di essere attualmente una casalinga;
di vivere nella casa della madre con i figli e risulta percepire le indennità di accompagnamento e di frequenza erogate in favore dei figli per un importo complessivo mensile di circa euro 800,00 e l'assegno unico per i minori (pari ad euro 600,00); dall'altro lato, la resistente (39 anni) ha riferito di essere un addetta alla sicurezza e di guadagnare circa euro 1000 mensili oltre ad euro 400 per rimborso chilometrico, di versare euro 600,00 di affitto, euro 500,00 per il mutuo della ex casa coniugale, euro
150,00 per la rata relativa all'auto ed euro 360,00 per un prestito contratto in costanza di matrimonio;
risulta aver percepito redditi per circa € 11.600 nel 2020, per circa € 11.600 nel 2021 e per circa € 11.900 nel 2022.
9 Ricostruita in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, tenuto conto della complessiva situazione reddituale, degli oneri gravanti sulla resistente e delle circostanze di fatto che non sono mutate rispetto al periodo della separazione. In relazione ai figli, il Tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo a carico della resistente di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, confermando la percezione dell'assegno unico per intero in favore della quale genitore prevalentemente collocatario dei minori. Parte_1
Quanto alle ulteriori pattuizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione (relative alla gestione dei libretti postali dei minori, al trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale e all'accollo del mutuo relativo alla casa coniugale), va premesso che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" o anche in sede di divorzio, in quanto la modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015). Pertanto, nulla può essere disposto in ordine alla conferma o modifica di tali pattuizioni.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
1024/2024 del 11/07/2024 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
10 , nei confronti di , già Parte_1 Controparte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_2
1) conferma l'ordinanza del 18/01/2024 con riferimento all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente e all'esercizio del diritto di visita della parte resistente, nonché all'obbligo a carico della resistente di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale e alla percezione integrale dell'SE NI da parte della ricorrente;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Parte_1
3) dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori pattuizioni di cui alla separazione consensuale;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 08/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al 2508/2023 R.G., avente ad oggetto “cessazione effetti civili del matrimonio”, riservata per la decisione all'udienza cartolare del 08/10/2025, e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 in MONCALIERI (TO) alla via Ponchielli n. 49, presso lo studio dell'Avv.
AV IN che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, già , nata in [...] il Controparte_1 Controparte_2
09/08/1986, elettivamente domiciliata in FORMIA alla via Vitruvio n. 292, presso lo studio dell'Avv. DE MEO GIANLUCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da note scritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/08/2023, chiedeva che Parte_1 il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/09/2011 con , deducendo che dall'unione Controparte_2 erano nati i figli (il 24/12/2011) e (il 11/03/2018); che i coniugi si erano Per_1 Per_2 separati consensualmente, come da provvedimento di omologa del Tribunale di Busto
Arsizio del 25/02/2022; che la convivenza non era stata ripresa a far data dall'inizio della separazione e che era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva: 1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori in favore della madre con collocamento presso la stessa;
3) disporre che l'esercizio del diritto di visita paterno fosse liberamente concordato tra le parti;
4) porre a carico del resistente l'obbligo di versare un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi € 500,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
5) di mantenere in capo alla ricorrente la gestione e la disponibilità in via esclusiva dei libretti postali sui quali sono accreditate le indennità in favore dei figli;
6) disporre che l'SE NI fosse percepito interamente dalla ricorrente e, in subordine, in misura pari al 50% tra i genitori;
7) porre a carico del resistente un assegno divorzile per € 100,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, in favore della ricorrente;
8) confermare le condizioni di separazione relative al mutuo e al finanziamento a carico del resistente.
Costituendosi in giudizio, si associava alla Controparte_2 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma avanzava richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge.
2 In particolare, parte resistente chiedeva: 1) disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione presso la madre;
2) porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi
€ 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie;
3) dichiararsi che alla ricorrente non spetti l'assegno divorzile;
4) rigettarsi la richiesta di attribuzione per intero dell'SE NI in favore della ricorrente;
5) confermarsi gli accordi siglati in sede di separazione consensuale.
All'udienza di comparizione delle parti, parte resistente chiedeva ridursi il mantenimento per i figli nella misura di euro 100,00 per ciascuno, confermandosi la percezione dell'assegno unico di euro 600,00 in suo favore;
con ordinanza del
18.01.2024 il Giudice delegato confermava le disposizioni in ordine all'affidamento condiviso dei figli, al collocamento presso la madre e all'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo a titolo di mantenimento in favore dei figli per complessivi € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, disponeva che l'SE NI fosse percepito integralmente dalla ricorrente.
Con sentenza non definitiva n. 1024/2024 del 11/07/2024 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e audizione delle parti. In corso di causa parte ricorrente chiedeva l'adeguamento dell'ordinanza del
18.01.2024 secondo le attuali risultanze anagrafiche della resistente.
All'udienza cartolare del 08/10/2025, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusive richieste delle parti in epigrafe riportate.
Preliminarmente, va rilevato che con sentenza n. 1662/2024 emessa in data
09/07/2024, prodotta in corso di causa, il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato che ha assunto lo status di donna, autorizzando l'istante a Controparte_2 sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali da maschili a femminili, e ha ordinato all'Ufficio Anagrafe del
Comune di Pisa di rettificare il certificato di nascita di facendo Controparte_2 constare che il sesso deve leggersi “femminile” e che il prenome della persona debba leggersi come . Conseguentemente tutti i riferimenti contenuti in atti a CP_1 [...]
devono intendersi riferiti a Controparte_2 Controparte_1
3 Ancora deve evidenziarsi l'ammissibilità della produzione documentale di parte ricorrente, atteso che, come noto, ai sensi dell'art. 473 bis 19 c.p.c. le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14, 16 e 17 c.p.c. operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili e le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nonché fino al momento della precisazione delle conclusioni nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.
Tanto premesso, quanto all'affidamento dei figli minori, si osserva quanto segue.
Come noto, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Infatti, in linea generale, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilendo a quali di essi i figli sono affidati, nonché determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Sul punto la Suprema
Corte ha più volte osservato che “l'affidamento condiviso è da ritenersi il regime ordinario, anche nel caso in cui i genitori abbiano cessato il rapporto di convivenza, ed
4 il grave conflitto fra gli stessi non è, di per sé solo, idoneo ad escluderlo (Cass. n. 1777 del 08/02/2012); la mera conflittualità, infatti, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. n.
5108 del 29/03/2012). Ciò posto, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass. civ. sez. I, 6.07.2022, n.21425;
Cass. n. 19323 del 2020; Cass., n. 14728 del 2016; Cass. n. 18817 del 2015; Cass. n.
14480 del 2006).
Nel caso di specie, si ritiene corrispondente al superiore interesse dei minori la conferma dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente alla quale resta assegnata la casa coniugale, non essendo emerse ragioni ostative e non apparendo sufficiente la mera difficoltà di gestione dovuta alla distanza geografica tra le parti.
In ordine alla disciplina del diritto di visita della resistente, occorre premettere che, in sede di separazione, le parti concordavano le seguenti condizioni: le modalità di visita del padre ai figli, anche in ragione della distanza che verrà a crearsi, verranno liberamente concordate di volta in volta fra i genitori in relazione alla disponibilità del sig. . In ogni caso, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli un weekend CP_2 al mese, con rientro presso la casa materna per il pernotto, e per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive;
per metà delle vacanze invernali, alternando di anno in anno il periodo compreso dal 24 al 30 dicembre e quello compreso fra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali ad anni alterni. Con ordinanza del 18/01/2024 sono state confermate le disposizioni relative all'esercizio del diritto di visita della
5 resistente così come omologate dal Tribunale di Busto Arsizio in sede di separazione consensuale.
Orbene, in assenza di circostanze sopravvenute, va confermato il calendario disposto in corso di causa di cui all'ordinanza del 18/01/2024.
Quanto alle questioni economiche, deve premettersi che in sede di separazione era stato posto a carico della resistente un assegno in favore della ricorrente di euro complessivi 400,00 oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento in favore dei figli, importo ridotto ad euro 300,00 con ordinanza del 18.01.2024, oltre al
50% delle spese straordinarie. Inoltre, alla madre veniva riconosciuto l'affidamento, la gestione e la disponibilità in via esclusiva del libretto postale sul quale veniva accreditata l'indennità mensile di accompagnamento per autismo percepita dal figlio e di quella percependa dalla figlia . Nessuna domanda di mantenimento Per_1 Per_2 era svolta dalla sig.ra in sede di separazione. Parte_1
In materia di assegno divorzile trova applicazione il disposto di cui all'art. 5, 6° comma L. n. 898/70: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
Al riguardo, è utile evidenziare il principio sancito dalle Sez. Un. della S.C.
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287): ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto con la relativa attribuzione e determinazione e, in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
6 conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
E' stato precisato che i criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del
11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione). La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del
31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 38362 del 03/12/2021). In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che
«l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa
7 individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 18287 del 11/07/2018). In tale ottica, come pure successivamente ribadito dalla giurisprudenza, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
L'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge (funzione propriamente perequativa) (v. Cass., Sez. 1, Sentenza n.
35434 del 19/12/2023). In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli
8 ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024). La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Quanto all'assegno di mantenimento per i figli, va osservato che ai fini della determinazione del contributo dovuto dal genitore non collocatario al minore, o al maggiorenne non economicamente autosufficiente, deve osservarsi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, nonché dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti
(Cass. 10 luglio 2013, n. 17089; cfr. Cass. 1 marzo 2018, n. 4811; Cass. civile sez. VI,
16.09.2020, n.19299).
Tanto premesso, la ricorrente (39 anni) ha riferito di aver lavorato come cameriera fino alla nascita del primo figlio e di essere attualmente una casalinga;
di vivere nella casa della madre con i figli e risulta percepire le indennità di accompagnamento e di frequenza erogate in favore dei figli per un importo complessivo mensile di circa euro 800,00 e l'assegno unico per i minori (pari ad euro 600,00); dall'altro lato, la resistente (39 anni) ha riferito di essere un addetta alla sicurezza e di guadagnare circa euro 1000 mensili oltre ad euro 400 per rimborso chilometrico, di versare euro 600,00 di affitto, euro 500,00 per il mutuo della ex casa coniugale, euro
150,00 per la rata relativa all'auto ed euro 360,00 per un prestito contratto in costanza di matrimonio;
risulta aver percepito redditi per circa € 11.600 nel 2020, per circa € 11.600 nel 2021 e per circa € 11.900 nel 2022.
9 Ricostruita in tali termini la situazione patrimoniale delle parti, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, tenuto conto della complessiva situazione reddituale, degli oneri gravanti sulla resistente e delle circostanze di fatto che non sono mutate rispetto al periodo della separazione. In relazione ai figli, il Tribunale ritiene congruo confermare l'obbligo a carico della resistente di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, confermando la percezione dell'assegno unico per intero in favore della quale genitore prevalentemente collocatario dei minori. Parte_1
Quanto alle ulteriori pattuizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione (relative alla gestione dei libretti postali dei minori, al trasferimento della quota di proprietà della casa coniugale e all'accollo del mutuo relativo alla casa coniugale), va premesso che la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata. Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica (o conferma) in sede di ricorso "ad hoc" o anche in sede di divorzio, in quanto la modifica può riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015). Pertanto, nulla può essere disposto in ordine alla conferma o modifica di tali pattuizioni.
Sussistono senza dubbio le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n.
132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio in considerazione della natura della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, dando atto della sentenza non definitiva n.
1024/2024 del 11/07/2024 e definitamente pronunciando sul ricorso proposto da
10 , nei confronti di , già Parte_1 Controparte_1 [...]
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_2
1) conferma l'ordinanza del 18/01/2024 con riferimento all'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la ricorrente e all'esercizio del diritto di visita della parte resistente, nonché all'obbligo a carico della resistente di corrispondere la somma mensile di euro 300,00 complessivi a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione ISTAT e al
50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale e alla percezione integrale dell'SE NI da parte della ricorrente;
2) rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da;
Parte_1
3) dichiara il non luogo a provvedere sulle ulteriori pattuizioni di cui alla separazione consensuale;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Cassino, 08/10/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Glauco Zaccardi
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