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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 9/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, c.so Cavallotti n. 40, presso lo studio dell'Avv. LATTANZIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AS NC, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 in via d'urgenza ed anche inaudita altera parte: - sospendere l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 373 2024 00011882 77 000, stante la sussistenza di gravi motivi ai CP_2 sensi dell'art. 24, co. 6, D.Lvo. n. 46/1999, ravvisabili nelle ragioni fondanti il ricorso anche in punto di prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi;
in via principale: - accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori con l'avviso di addebito n. 373 2024 00011882 77 000; CP_2
e, per l'effetto, - annullare l'avviso di addebito impugnato;
- accertare e dichiarare non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato a titolo di maggiori contributi, sanzioni e somme accessorie;
1 in ogni caso: - condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente incassato CP_2 nelle more del presente giudizio, con gli interessi anche anatocistici;
- con vittoria delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE: Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2025, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00011882 77 000, notificatogli il 29.11.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 784,61, a titolo di contributi previdenziali e somme accessorie, dovuti alla Gestione commercianti, per l'anno 2017. Eccepiva la prescrizione del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, allegando di aver regolarmente presentato la dichiarazione fiscale 2018 per l'anno d'imposta 2017 e di aver versato la contribuzione previdenziale dovuta, pari a euro 11.165. Evidenziava che il termine per il pagamento dei contributi era scaduto il 2.7.2018 e da tale data avrebbe dovuto computarsi il termine di prescrizione.
Si costituiva l' , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 29.9.2025. Riferiva che l'avviso di addebito opposto era relativo a contributi eccedenti il minimale dal gennaio al dicembre 2017 ed era stato formato a seguito di revoca della dilazione richiesta dal contribuente il 21.6.2022, comunicatagli il 19.11.2024. Richiamava la giurisprudenza di merito e di legittimità, che aveva ritenuto che l'istanza di rateazione del debito contributivo costituisse riconoscimento del debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Richiamava, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale COVID-19. Rammentava la disciplina riguardante l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e le modalità di calcolo dell'imponibile contributivo.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2 Il ricorrente eccepisce la prescrizione del debito contributivo, osservando che i contributi richiesti sono di competenza dell'anno 2017 e avrebbero dovuto essere versati nel 2018, mentre l'avviso di addebito è stato notificato il 29.11.2024.
Le parti hanno concordemente e correttamente evidenziato che la scadenza ultima per il pagamento dei contributi superiori ai minimi (cd. a percentuale), coincideva con quella per il pagamento delle imposte e cadeva, quindi, nell'anno successivo, rispetto a quello della produzione del reddito (nella fattispecie, il 2.7.2018). Occorre, quindi, esaminare gli effetti, sul termine di prescrizione, della normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, che ha inciso sui termini applicabili ai crediti previdenziali. A tal fine, può farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al più recente orientamento della Corte d'appello di Torino, espresso nella sentenza n. 303/2023, la quale ha trovato successive conferme (v. sentt. nn. 319/2023 e 404/2023). La Corte distrettuale ha così disaminato la normativa de qua: “Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento nonostante sul punto questa Corte territoriale si fosse già in più occasioni espressa (la prima volta con la sentenza n.109/2023) in senso favorevole al motivo propugnato da CP_3
Tuttavia a questo collegio è apparso convincente il ragionamento del primo Giudice che ha evidenziato che l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID. Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si
3 determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020. Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “
1. Le disposizioni in CP_3 materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL
4 n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”. Seguendo tale ragionamento, quindi, devono trovare applicazione al caso di specie gli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, ma non l'art. 68, d.l. n, 18/2020. Tutti i crediti contributivi erano, infatti, da tempo scaduti, prima dell'inizio della sospensione suddetta. Ne consegue che il termine di prescrizione, che sarebbe dovuto scadere il 2.7.2023 (5 anni dal 2.7.2018) deve intendersi prorogato di 311 giorni, così giungendosi all'8.5.2024. La notificazione dell'avviso di addebito il 29.11.2024 è, quindi, tardiva. 2. L' ha, poi, prodotto un'istanza di dilazione (doc. 3 ), dell'importo di euro CP_2 CP_2
14.049,02, espressamente riferita all'anno di competenza 2022.
Non è stata offerta alcuna indicazione su come possa ritenersi un collegamento tra tale documento e un debito contributivo di competenza del 2018, per redditi del 2017.
Ne consegue che risulta irrilevante la questione, illustrata nella memoria di parte convenuta, relativa agli effetti dell'istanza di rateazione sul termine prescrizionale. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 784,61), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 400, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 373 2024 CP_2
00011882 77 000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 400, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli Pt_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 9/2025 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, c.so Cavallotti n. 40, presso lo studio dell'Avv. LATTANZIO FILIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AS NC, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1 in via d'urgenza ed anche inaudita altera parte: - sospendere l'esecutorietà dell'avviso di addebito n. 373 2024 00011882 77 000, stante la sussistenza di gravi motivi ai CP_2 sensi dell'art. 24, co. 6, D.Lvo. n. 46/1999, ravvisabili nelle ragioni fondanti il ricorso anche in punto di prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi;
in via principale: - accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale di tutte le somme richieste a titolo di contributi, somme aggiuntive ed accessori con l'avviso di addebito n. 373 2024 00011882 77 000; CP_2
e, per l'effetto, - annullare l'avviso di addebito impugnato;
- accertare e dichiarare non dovute le somme portate dall'avviso di addebito impugnato a titolo di maggiori contributi, sanzioni e somme accessorie;
1 in ogni caso: - condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente incassato CP_2 nelle more del presente giudizio, con gli interessi anche anatocistici;
- con vittoria delle spese di lite.
PER IL CONVENUTO ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE: Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da e Parte_1 mandare l' resistente assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. CP_1
Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.1.2025, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00011882 77 000, notificatogli il 29.11.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 784,61, a titolo di contributi previdenziali e somme accessorie, dovuti alla Gestione commercianti, per l'anno 2017. Eccepiva la prescrizione del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, allegando di aver regolarmente presentato la dichiarazione fiscale 2018 per l'anno d'imposta 2017 e di aver versato la contribuzione previdenziale dovuta, pari a euro 11.165. Evidenziava che il termine per il pagamento dei contributi era scaduto il 2.7.2018 e da tale data avrebbe dovuto computarsi il termine di prescrizione.
Si costituiva l' , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 29.9.2025. Riferiva che l'avviso di addebito opposto era relativo a contributi eccedenti il minimale dal gennaio al dicembre 2017 ed era stato formato a seguito di revoca della dilazione richiesta dal contribuente il 21.6.2022, comunicatagli il 19.11.2024. Richiamava la giurisprudenza di merito e di legittimità, che aveva ritenuto che l'istanza di rateazione del debito contributivo costituisse riconoscimento del debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Richiamava, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale COVID-19. Rammentava la disciplina riguardante l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti e le modalità di calcolo dell'imponibile contributivo.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2 Il ricorrente eccepisce la prescrizione del debito contributivo, osservando che i contributi richiesti sono di competenza dell'anno 2017 e avrebbero dovuto essere versati nel 2018, mentre l'avviso di addebito è stato notificato il 29.11.2024.
Le parti hanno concordemente e correttamente evidenziato che la scadenza ultima per il pagamento dei contributi superiori ai minimi (cd. a percentuale), coincideva con quella per il pagamento delle imposte e cadeva, quindi, nell'anno successivo, rispetto a quello della produzione del reddito (nella fattispecie, il 2.7.2018). Occorre, quindi, esaminare gli effetti, sul termine di prescrizione, della normativa emanata durante la pandemia da Covid-19, che ha inciso sui termini applicabili ai crediti previdenziali. A tal fine, può farsi rinvio, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al più recente orientamento della Corte d'appello di Torino, espresso nella sentenza n. 303/2023, la quale ha trovato successive conferme (v. sentt. nn. 319/2023 e 404/2023). La Corte distrettuale ha così disaminato la normativa de qua: “Ritiene il Collegio che il motivo sia infondato e non meriti accoglimento nonostante sul punto questa Corte territoriale si fosse già in più occasioni espressa (la prima volta con la sentenza n.109/2023) in senso favorevole al motivo propugnato da CP_3
Tuttavia a questo collegio è apparso convincente il ragionamento del primo Giudice che ha evidenziato che l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID. Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si
3 determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge n. 18/2020. Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021).
C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: “
1. Le disposizioni in CP_3 materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL
4 n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”. Seguendo tale ragionamento, quindi, devono trovare applicazione al caso di specie gli artt. 37, d.l. n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020, ma non l'art. 68, d.l. n, 18/2020. Tutti i crediti contributivi erano, infatti, da tempo scaduti, prima dell'inizio della sospensione suddetta. Ne consegue che il termine di prescrizione, che sarebbe dovuto scadere il 2.7.2023 (5 anni dal 2.7.2018) deve intendersi prorogato di 311 giorni, così giungendosi all'8.5.2024. La notificazione dell'avviso di addebito il 29.11.2024 è, quindi, tardiva. 2. L' ha, poi, prodotto un'istanza di dilazione (doc. 3 ), dell'importo di euro CP_2 CP_2
14.049,02, espressamente riferita all'anno di competenza 2022.
Non è stata offerta alcuna indicazione su come possa ritenersi un collegamento tra tale documento e un debito contributivo di competenza del 2018, per redditi del 2017.
Ne consegue che risulta irrilevante la questione, illustrata nella memoria di parte convenuta, relativa agli effetti dell'istanza di rateazione sul termine prescrizionale. 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 784,61), della sua natura documentale e della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 400, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 373 2024 CP_2
00011882 77 000 e dichiara non dovute le somme ivi richieste;
2) condanna l alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 [...]
, liquidate in complessivi euro 400, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli Pt_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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