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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/01/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza sezione civile
Verbale di udienza
All'udienza del 23 Gennaio 2025, con inizio alle ore 09,20 tenuta dal sottoscritto Giudice
Onorario viene trattato il procedimento iscritto al n. R.G. 9849/22;
E' presente l'avv. Nino Sciuto, per parte attrice, il quale si riporta alla domanda di cui all'atto di citazione e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio per decidere.
All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 14,05, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione per come da fogli di seguito allegati al presente verbale.
Il G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
Depositato telematicamente
Ex art. 15 D.M. 44/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato,
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9849/22 R.G., avente ad oggetto: “Usucapione”
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.06.1969 e residente in [...] , elettivamente domiciliato in Nicolosi Piazza Vittorio Emanuele II n. 6 ove è sito lo studio degli avv.ti Matteo
Sciuto ( C.F. ) e Nino Sciuto ( C.F. CodiceFiscale_2 C.F._3
) che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ATTORE
[...]
CONTRO
( C.F. ) , nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_4
01.01.1900; CONVENUTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato, giusta autorizzazione del 16.06.2020, a mezzo di pubblici proclami in data 19.07.2022, il sig. , conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Catania il sopra indicato convenuto per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: In via principale 1.
Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. da parte del sig. del diritto di proprietà relativo al bene immobile Parte_1
sito in Nicolosi, Via Lombardia n.2, censito al N.C.E.U. al foglio 32, part. lla 688, sub 1, Categoria C/2, Classe 4, consistenza 48 mq, Rendita € 52,06; 2. Conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei registri immobiliari di Catania di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità al riguardo;
3. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”
Deduceva, innanzitutto, l'attore di essere proprietario di immobile sito in Nicolosi
Via Lombardia n.2, censito in N.C.E.U. al foglio 32, part.lla 1 sub 3,4 e 5.
Ciò premesso affermava di aver posseduto e possedere – da oltre un ventennio – in maniera pubblica, pacifica, ininterrotta, indisturbata ed esclusiva altro immobile sempre in Nicolosi alla Via Lombardia n. 2 identificato in N.C.E.U. al foglio 32, particella 688 sub 1 adibito da sempre a locale per il deposito di prodotti caseari con accesso esclusivamente dall'interno del bene immobile di proprietà del sig.
sopra indicato. Pt_1
L'attore deduceva altresì che il suddetto locale deposito veniva da sempre considerato come bene appartenente al tanto da essere inserito nell'istanza Pt_1
di sanatoria del 14.02.1995 prot. 2529 presentata al Comune di Nicolosi nonché nella planimetria che descriveva il laboratorio e che veniva allegata all'istanza di autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di confezionamento di latticini e formaggi.
In considerazione di quanto sopra, parte attrice chiedeva venisse pronunciata sentenza dichiarativa dell'intervenuto acquisto in suo favore per usucapione per l'intera proprietà del locale deposito per cui è causa, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge.
Il bene in questione risultava intestato catastalmente a tale , nato a CP_1
Nicolosi il 01.01.1900; tuttavia non essendo l'intestatario registrato allo stato Civile del Comune di Nicolosi e non essendo possibile individuarne eventuali eredi, il veniva autorizzato a procedere alla notificazione per pubblici Parte_1
proclami con provvedimento del 16.06.2020.
Il suddetto procedimento notificatorio si perfezionava in data 19.07.2022 con il relativo deposito in Cancelleria;
nessuno provvedeva alla formale costituzione in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 26.01.2023 – tenutasi in forma cartolare - il
Tribunale assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c. rinviando per l'adozione dei provvedimenti conseguenziali all'udienza del 18
Maggio 2023.
Alla detta udienza – tenutasi nelle forme cartolari – la causa veniva posta in riserva ordinanza per decidere sulle richieste istruttorie.
Con ordinanza del 22.05.2023, il Tribunale disponeva l'ammissione delle prove orali fissando per l'escussione dei testi l'udienza del 26.10.2023.
Una volta escussi i testi e la causa veniva Testimone_1 Testimone_2 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07 marzo 2024.
Quindi, dopo un rinvio d'ufficio, il procedimento veniva differito per discussione e decisione all'udienza del 16 gennaio 2025; di poi differita al 23.01.2025.
All'udienza odierna, una volta terminata la discussione – la causa veniva posta in decisione.
§§§§§§
In via preliminare, si dichiara la contumacia di parte convenuta dal momento che, nonostante la regolarità della notificazione, nessuno ha provveduto alla costituzione in giudizio.
Venendo al merito della vicenda di cui è causa, si osserva e rileva quanto segue:
In forza del disposto di cui all'art. 1158 c.c., colui che agisce in giudizio sostenendo di aver usucapito la proprietà di un bene, è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, precisamente, non solo del c.d.“corpus possessionis”, ma anche dell'animus possidendi, ovvero dell'intento di avere la cosa come propria ( In tal senso Cass. Civ. Sez. II ordinanza n. 22667 del 27.09.2017)
Sul punto, giurisprudenza unanime e costante statuisce che per il perfezionarsi della fattispecie acquisitiva “Occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa.” ( In tal senso Cass. Civ. n. 2044/15 e n.
17549/15 )
Ne consegue che per potersi dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione in ordine ad un bene immobile occorre che, il soggetto che invoca l'intervenuta fattispecie acquisitiva, dia prova degli elementi costitutivi della stessa in modo rigoroso, adeguato e non contraddittorio anche a mezzo prova testimoniale proveniente da soggetti estranei alla vicenda processuale. ( Si veda Trib.
Caltagirone 19.01.2018 )
In considerazione delle superiori e chiare premesse, occorre adesso verificare se gli esiti dell'istruttoria svolta consentano di affermare la sussistenza dei presupposti di legge per dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del bene oggetto di domanda.
Con riguardo all'attività istruttoria espletata e, in particolare, alla prova testimoniale, si osserva quanto segue:
Il teste , vicino di casa del , riferiva di abitare da Testimone_1 Parte_1
sempre a Nicolosi alla Via Stoppani, prima al civico 3 e di poi al 9, e di ricordare da bambino del caseggiato di Via Lombardia n.2 che, dopo il terremoto verificatosi trent'anni prima, era stato interamente ricostruito dall'attore.
Aggiungeva il teste che il locale deposito oggetto di domanda trovasi interamente inglobato nell'immobile di proprietà dell'attore tanto da costituire un tutt'uno con il resto del fabbricato. Ha riferito inoltre che il locale deposito è occupato da celle frigorifere, si presenta pulito ed è stato oggetto di lavori di tinteggiatura e di adeguamento dell'impianto elettrico.
Il teste ha riferito di occuparsi da circa trent'anni della Testimone_2 manutenzione ( in particolare della tinteggiatura ) dell'immobile del sig. ; Pt_1
in particolare, quando gli scaffali del locale deposito erano realizzati in legno, si occupava della pitturazione.
Riferiva, altresì, che l'immobile è sempre stato strutturalmente come appare oggi e che il deposito è stato sempre parte integrante del fabbricato costruito dal . Pt_1
Precisava inoltre di essersi occupato, negli ultimi decenni, dei lavori di tinteggiatura anche delle parti in muratura e di non poter riferire nulla con riguardo agli altri lavori. Le superiori circostanze ricostruite dai testi escussi consentono di affermare che il rapporto materiale con il bene oggetto di domanda si sia verificato con palese manifestazione della volontà di escludere i titolari dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene.
Nel caso di che trattasi, gli esiti istruttori danno contezza del fatto che l'attore ha inglobato il locale deposito di che trattasi all'interno del fabbricato dallo stesso costruito, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria: circostanze queste che dimostrano la chiara ed inequivoca volontà di escludere gli altri dal godimento del bene.
Ne consegue che, essendo provati gli elementi costitutivi della fattispecie di che trattasi, la domanda attorea risulta fondata e va pertanto accolta.
Le spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta, sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 9849/22 R.G.:
Accoglie la domanda proposta da volta a conseguire l'acquisto Parte_1 per usucapione dell'immobile sito in Comune di Nicolosi Via Lombardia n. 2 censito in N.C.E.U. al foglio 32, particella 688 sub 1, Cat. C/2, Classe 4, consistenza
48 mq;
Dispone che la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari ex art. 2643
n.14 c.c. esonerando il Conservatore da ogni responsabilità;
Dichiara irripetibili le spese di lite per le ragioni di cui in parte motiva.
Catania lì 23 Gennaio 2025 IL G.O.T.
D.ssa Maria Barbara Giardinieri
ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 DM 44/2011