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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 101/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AI AL, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 914/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso ind ricorrente 64023 Mosciano Sant'Angelo TE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TERAMO sez. 1 e pubblicata il 11/10/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA9010403290/11 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Suprema Corte con decisione n. 20577/2024, depositata in data 17.03.2023, ha cassato la sentenza n.
742/V/2014 del 17.12.2014 della allora Commissione Regionale per l'Abruzzo, con rinvio ad altra sezione, in diversa composizione, della stessa CTR per nuovo esame nel merito della controversia e regolamento delle spese processuali. Nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine perentorio previsto dall'art. 63 del codice di rito tributario, a partire dalla pubblicazione corrispondente alla citata data di deposito.
Fissata come forma di garanzia l'odierna udienza in camera di consiglio, con rituale comunicazione a tutti i soggetti che avevano preso parte alle precedenti fasi del giudizio, né il ricorrente né l'amministrazione a suo tempo convenuta hanno inteso interloquire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte nel prendere atto di quanto sopra non può che dichiarare estinto l'intero processo, con conseguente inefficacia di tutte le decisioni giurisdizionali emesse nei vari gradi del procedimento riguardo all'atto impositivo impugnato.
Giusta il secondo comma dell'art. 45 del codice di rito tributario in caso di estinzione per inattività delle parti, le spese di tutti i gradi e fasi del processo restano a carico di coloro che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria per l'Abruzzo-L'Aquila dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
L'Aquila, li 18 Febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
AI AL, Relatore
D'ORAZIO LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 914/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso ind ricorrente 64023 Mosciano Sant'Angelo TE
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TERAMO sez. 1 e pubblicata il 11/10/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA9010403290/11 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Suprema Corte con decisione n. 20577/2024, depositata in data 17.03.2023, ha cassato la sentenza n.
742/V/2014 del 17.12.2014 della allora Commissione Regionale per l'Abruzzo, con rinvio ad altra sezione, in diversa composizione, della stessa CTR per nuovo esame nel merito della controversia e regolamento delle spese processuali. Nessuna delle parti ha riassunto il processo nel termine perentorio previsto dall'art. 63 del codice di rito tributario, a partire dalla pubblicazione corrispondente alla citata data di deposito.
Fissata come forma di garanzia l'odierna udienza in camera di consiglio, con rituale comunicazione a tutti i soggetti che avevano preso parte alle precedenti fasi del giudizio, né il ricorrente né l'amministrazione a suo tempo convenuta hanno inteso interloquire.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte nel prendere atto di quanto sopra non può che dichiarare estinto l'intero processo, con conseguente inefficacia di tutte le decisioni giurisdizionali emesse nei vari gradi del procedimento riguardo all'atto impositivo impugnato.
Giusta il secondo comma dell'art. 45 del codice di rito tributario in caso di estinzione per inattività delle parti, le spese di tutti i gradi e fasi del processo restano a carico di coloro che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria per l'Abruzzo-L'Aquila dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.
L'Aquila, li 18 Febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE