Art. 1. Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 , concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole: "essendo gia' stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964 ";
dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente articolo 20-bis:
"I benefici previsti dall' articolo 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 .
L'agevolazione e' limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226 , immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 .
Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci gia' immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non e' stato corrisposto in via definitiva il prelievo".
E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351 , concernente l'attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e del prodotti lattierocaseari, delle carni bovine e del riso, con le seguenti modificazioni:
all'articolo 6 - ultimo comma - sono aggiunte le seguenti parole: "essendo gia' stato affidato all'Ente nazionale risi il compito di corrispondere, attraverso i proventi del diritto di contratto, le restituzioni previste dal regolamento 16/64 del 5 febbraio 1964 ";
dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente articolo 20-bis:
"I benefici previsti dall' articolo 11 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 , sono estesi ai prelievi stabiliti dai competenti Organi della Comunita' economica europea in base alle disposizioni di cui al Titolo Il del Trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 .
L'agevolazione e' limitata ai quantitativi dei contingenti annui dei prodotti indicati nella tabella annessa alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226 , immessi in consumo nei territori previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 2 - ultimo comma - della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 .
Il beneficio di cui al precedente comma si applica anche alle merci gia' immesse in consumo nei territori agevolati e per le quali non e' stato corrisposto in via definitiva il prelievo".