Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 408
CS
Rigetto
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Rinnovo AIA scaduta e insuscettibile di rivivere

    La Corte ha ritenuto che fosse sufficiente il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 al momento del rilascio dell'AIA e che la sospensione del titolo autorizzativo o la temporanea inattività dell'impianto non incidessero sull'esistenza del titolo stesso.

  • Rigettato
    Incompatibilità con la destinazione del terreno a uso civico

    La Corte ha ritenuto che gli atti comunali sull'uso civico fossero inefficaci in quanto l'accertamento spetta esclusivamente al Commissario per gli usi civici, davanti al quale pende giudizio, e che il meccanismo del silenzio assenso non operasse data la specialità del procedimento.

  • Rigettato
    Violazione del D.M. n. 104/2019

    La Corte ha ritenuto il DM n. 104/2019 inapplicabile poiché si riferisce alla produzione di sostanze tossiche o nocive, non a impianti di mera eliminazione di rifiuti, e che la relazione di riferimento non è pertinente per contaminazioni determinate da rifiuti.

  • Rigettato
    Assenza di una VIA valida ed efficace

    La Corte ha ritenuto che le questioni relative a interventi anteriori al rilascio dell'AIA del 2009 dovessero essere contestate con impugnazione tempestiva di tale AIA, e che le opere successive fossero compatibili con il rinnovo dell'AIA secondo la valutazione discrezionale del Commissario.

  • Rigettato
    Carenza del certificato di agibilità

    La Corte ha ritenuto che il certificato di agibilità fosse utile poiché non era stata contestata l'inagibilità delle opere né richiesto un riesame dell'agibilità ai fini del rinnovo dell'AIA.

  • Rigettato
    Carenza di planimetrie per verificare la capacità di smaltimento

    La Corte ha ritenuto irrilevanti le criticità informative sulla capacità delle vasche, poiché l'amministrazione regionale aveva prescritto uno smaltimento nei limiti massimi, e il Comune aveva ignorato tale prescrizione.

  • Rigettato
    Assenza di autorizzazioni per pozzo e piezometri

    La Corte ha ritenuto non chiare le ragioni per cui l'autorizzazione esistente inficiava la legittimità del provvedimento e che le contestazioni sui piezometri non incidevano sulla qualità dei dati acquisiti, essendo l'installazione autorizzata dall'AIA per il monitoraggio.

  • Rigettato
    Mancanza di un valido nulla osta idraulico

    La Corte ha ritenuto che il Comune si fosse limitato a chiedere la verifica dell'esistenza del nulla osta, senza una chiara presa di posizione sulla sua validità, e che la questione non fosse pertinente al procedimento di rinnovo AIA.

  • Rigettato
    Mancata acquisizione della valutazione di impatto sanitario (VIS)

    La Corte ha ritenuto generici i pericoli rappresentati, non comprovati da verifiche istruttorie, e che la perizia del 2013 fosse non attuale e relativa a un giudizio conclusosi con assoluzione.

  • Rigettato
    Mancata partecipazione alla Conferenza di servizi di alcuni enti e mancato parere del Sindaco

    La Corte ha ritenuto che alcuni enti statali non fossero previsti dalla normativa AIA regionale, altri fossero rappresentati unitariamente, e che per Regione Basilicata e Comune di Trecchina prevalesse la posizione dell'amministrazione procedente. Inoltre, è stato evidenziato il mancato apporto istruttorio delle amministrazioni non coinvolte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 408
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 408
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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