Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2010, n. 37895
CASS
Sentenza 5 ottobre 2010

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Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto, contenuta nell'art. 10 della convenzione europea di estradizione del 1957. (Fattispecie relativa al delitto di furto per il quale la legge italiana prevede un termine di prescrizione massimo prorogato di anni sette e mesi sei, mentre per quella dello Stato richiedente (Polonia) il termine prescrizionale di dieci anni è prorogabile di altri dieci anni, qualora prima della sua scadenza l'interessato sia sottoposto a procedimento penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2010, n. 37895
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37895
    Data del deposito : 5 ottobre 2010

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