Sentenza 5 ottobre 2010
Massime • 1
Nei rapporti di estradizione regolati dalla relativa convenzione europea, l'avvenuta prescrizione del reato, che è causa ostativa all'accoglimento della richiesta di estradizione deve essere accertata in virtù della clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato tra le legislazioni nazionali a confronto, contenuta nell'art. 10 della convenzione europea di estradizione del 1957. (Fattispecie relativa al delitto di furto per il quale la legge italiana prevede un termine di prescrizione massimo prorogato di anni sette e mesi sei, mentre per quella dello Stato richiedente (Polonia) il termine prescrizionale di dieci anni è prorogabile di altri dieci anni, qualora prima della sua scadenza l'interessato sia sottoposto a procedimento penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2010, n. 37895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37895 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/10/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - rel. Consigliere - N. 1288
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 27139/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA N\ N. IL *08/09/1970*;
avverso la sentenza n. 19/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 29/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PRESTIPINO Antonio;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MONETTI Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EM IA, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 29.4.2010 che dichiarò la sussistenza della condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata nei confronti del predetto EM\ dall'autorità giudiziaria polacca, per il reato di furto in concorso commesso nel territorio dello stato richiedente il 22.4.1999.
Secondo l'accusa, l'imputato, agendo in concorso con un complice, dopo avere fatto rifornimento di benzina si era repentinamente allontanato dall'impianto senza pagare il prezzo del carburante. La Corte territoriale aveva ritenuto superata la questione della prescrizione del reato sollevata dalla difesa, rilevando che secondo la legge polacca il termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato in contestazione, è prorogabile di altri dieci anni qualora prima della sua scadenza l'interessato sia sottoposto a procedimento penale, condizione verificatasi nella specie.
Obietta la difesa che ai sensi dell'art. 10 della convenzione Europea di estradizione del 1957, il termine prescrizionale deve essere considerato tanto alla stregua della legislazione dello Stato richiedente che di quello richiesto, dovendosi applicare la norma più favorevole all'interessato.
Nel caso in esame, il reato contestato allo EM\, sarebbe ormai ampiamente prescritto secondo la legge italiana, e non potrebbe quindi farsi luogo alla richiesta di estradizione.
Peraltro, nelle valutazioni del caso si dovrebbe considerare anche che il regime prescrizionale previsto dalla legislazione dello stato richiedente, sarebbe in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano, consentendo l'applicazione di termini inaccettabilmente lunghi per fatti di modestissimo allarme sociale come quello contestato allo EM\; e sarebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo tutelato dall'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 111 della Carta Costituzionale italiana, corrispondendo quindi ad un vero e proprio diritto soggettivo dell'imputato.
Il ricorso è fondato.
La clausola del trattamento di miglior favore nei confronti dell'imputato, tra le legislazioni nazionali a confronto, contenuta nell'art. 10 della convenzione Europea di estradizione del 1957, a proposito dei termini di prescrizione applicabili ai reati per i quali sia formulata richiesta di estradizione, comporta infatti che debba farsi riferimento, nella specie, all'ordinamento penale italiano, che per il reato in contestazione (un flirto per il quale potrebbe al più ravvisarsi l'aggravante del fatto commesso con destrezza ai sensi dell'art. 625 c.p., n. 4), prevede un termine di prescrizione massimo prorogato di anni sette e mesi sei, ampiamente trascorso dall'epoca del commesso reato.
Alla stregua delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Procura Regionale di Gliwice il 7.11.2008, con la revoca della misura cautelare in corso per tale titolo. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara insussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dalla Procura Regionale di Gliwice il 7.11.2008; revoca la misura cautelare in corso per tale titolo. Manda al cancelliere per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2010