TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 411
TAR
Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 5 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego

    Il Collegio ha ritenuto fondata la censura, poiché la modifica dell'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990 ha reso l'omessa comunicazione del preavviso di diniego causa di illegittimità insanabile, non potendo l'amministrazione dimostrare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. L'omissione costituisce un vizio radicale che assorbe ogni altra censura.

  • Rigettato
    Mancanza del bene della vita

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto, data la natura procedimentale del vizio riscontrato, non può essere inferita la spettanza alla ricorrente del bene della vita richiesto, elemento necessario per integrare un illecito aquiliano della P.A. suscettibile di ristoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 411
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 411
    Data del deposito : 5 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo