Ordinanza cautelare 2 ottobre 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2025, proposto da:
Volta RE GY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Falduto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Comune di Girifalco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco Migliazza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Comune di Maida, Comune di Cortale, Comune di San Floro, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota della Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico - Settore Infrastrutture energetiche, Fonti rinnovabili e non rinnovabili, Attività estrattive prot. n. 253744 del 15.04.2025, avente ad oggetto “ Istanza di Autorizzazione Unica per un progetto di un impianto eolico denominato Parco Eolico Rivachiera da 24 MW, sito nei Comuni di Girifalco, Maida, Cortale e San Floro (CZ), costituito da 4 aerogeneratori e dalle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili. Rif. Società Volta RE GY S.r.l. - Pratica Calabria SUAP n. 6 del 10.10.2022. Comunicazione di improcedibilità e rigetto ”;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi compresa, laddove occorrer possa, la delibera G.R. Calabria 30.01.2006, n. 55, recante “L'eolico in Calabria: Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale”,
nonché
per la condanna al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Comune di Girifalco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. TU EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Volta RE GY agisce per l’annullamento della nota prot. n. 253744 del 15.04.2025, con cui la Regione Calabria ha dichiarato l’improcedibilità e disposto il rigetto dell’istanza di autorizzazione unica per il progetto di un impianto eolico denominato Parco Eolico Rivachiera da 24 MW, sito nei Comuni di Girifalco, Maida, Cortale e San Floro, costituito da quattro aerogeneratori e dalle relative opere connesse e infrastrutture, chiedendo altresì la condanna al risarcimento dei danni.
La società espone di operare nel settore della realizzazione di impianti di energia a fonte rinnovabile e di avere presentato il 10.10.2022 al Settore 5 del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria richiesta per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 per il progetto del descritto impianto eolico.
Pochi giorni prima, il 19.09.2022, l’esponente aveva presentato al Settore 2 del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente anche istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, v.i.a., per il medesimo progetto.
Con nota prot. 205531 dell’8.05.2023, il Settore 2 ha avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a v.i.a., mentre con nota prot. 336695 del 20.05.2024 il Settore 5 ha chiesto aggiornamenti in merito a tale procedimento di verifica, con onere dell’esponente di comunicare l’eventuale esito negativo mentre, in caso di esito positivo, il relativo procedimento sarebbe stato gestito in sede di conferenza di servizi nel procedimento di autorizzazione unica regionale.
Con decreto dirigenziale n. 8299 del 13.06.2024, il Settore 5 ha quindi ritenuto che il progetto dovesse essere sottoposto ad ulteriore procedura di v.i.a., sulla scorta del parere della struttura tecnica di valutazione v.a.s.-v.i.a.-a.i.a.-v.i. allegato al medesimo decreto, secondo cui “ nello studio preliminare ambientale… il proponente ha svolto analisi e considerazioni che non consentono di escludere completamente profili di impatto ”.
Con nota prot. n. 608401 del 30.09.2024 il Settore 5 ha poi evidenziato che -come chiarito dal Ministero dell’Ambiente nella nota prot. n. 110609 del 14.06.2024- per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili si deve applicare il nuovo procedimento unico di cui all’art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 387/2003, come modificato dalla L. n. 41/2023 e non il p.a.u.r. di cui all’art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006, chiedendo al contempo alla ricorrente di confermare l’interesse a realizzare il progetto.
La società con nota dell’11.10.2024, prot. 240464, ha quindi confermato il proprio interesse alla prosecuzione dell’iter autorizzativo del progetto, segnalando che, a breve, sarebbe stato trasmesso il progetto adeguato allo svolgimento del procedimento di v.i.a. disposto dalla Regione.
Con successiva nota del 3.12.2024, prot. 287632, Volta RE GY ha chiesto alla Regione, al fine di poter presentare l’aggiornamento del progetto, l’apertura, sul portale s.u.a.p., della pratica del 10.10.2022.
Con p.e.c. del 4.12.2024 la Regione ha permesso la conformazione della pratica e l’aggiornamento del progetto conseguente alla richiesta del Dipartimento Territorio e Ambiente n. 8299 del 13.06.2024.
L’esponente, con nota 18.12.2024, prot. 301808, ha quindi trasmesso alla Regione il progetto adeguato ai fini dell’attivazione della procedura di v.i.a. e aggiornamento della connessione.
La Regione, con nota 20.12.2024, prot. 800433, ha richiesto a Volta RE GY ulteriore documentazione integrativa, trasmessa il 17.02.2025 e consistente in: un elaborato denominato “ Analisi sintetica integrativa di verifica compatibilità con QTRP e PRG dei comuni interessati ”, da cui risultano la conferma che “ i siti di impianto ricadono certamente in aree idonee per la realizzazione di impianti eolici ”, la “ compatibilità al QTRP della Regione Calabria ” e la conformità del progetto agli strumenti urbanistici dei Comuni di Girifalco e di Maida.
Con nota 14.03.2025, prot. 70358, la ricorrente ha chiesto nuovamente alla Regione l’apertura, sul portale s.u.a.p., della pratica del 10.10.2022 e il 18.03.2025 ha caricato alcuni aggiornamenti della documentazione di progetto e, in particolare, l’aggiornamento dell’elaborato “ Analisi sintetica integrativa di verifica compatibilità con QTRP e PRG dei comuni interessati ”. Da ultimo, il 2.04.2025 ha trasmesso la revisione dell’elaborato denominato “Censimento fabbricati esistenti”, in sostituzione del medesimo elaborato presentato il 18.12.2024.
Dopo appena tredici giorni dall’ultima trasmissione di documenti, la Regione -senza l’attivazione del procedimento di v.i.a. o comunque senza aver coinvolto le altre amministrazioni competenti- ha inviato alla ricorrente l’impugnato provvedimento.
Il rigetto dell’istanza è stato disposto “ poiché gli aerogeneratori risultano ubicati ad una distanza inferiore a 500 mt da unità abitative regolarmente censite e stabilmente abitate, per come tra l’altro acclarato dalla stessa società negli elaborati progettuali prodotti, disattendendo quanto prescritto dalla D.G.R. n. 55/2006, e, poiché nel raggio di 1.200 mt dall’aerogeneratore T2, ricadono aree D, aree C1, C2 e Br, non rispettando, dunque, neanche il requisito della minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l’altezza massima dell’aerogeneratore, così come prescritto dal D.M. 10 settembre 2010 ”.
Con istanza inviata in data 27.05.2025, la ricorrente ha quindi chiesto all’amministrazione, alla luce del mutato quadro normativo rilevante nel procedimento e intervenuto prima della sua conclusione, di “ rivedere… le proprie determinazioni contenute nel provvedimento di rigetto prot. n. 253744 del 15.04.2025 e, per l’effetto, disporre la riapertura del procedimento ”, confidando nell’accoglimento dell’istanza di riesame, anche in considerazione degli effetti legati alla possibile decadenza del preventivo di connessione, che avrebbero potuto costituire elementi di danno connessi al rigetto dell’istanza di autorizzazione unica.
In particolare, ai sensi dell’art. 31 del testo integrato delle connessioni attive -allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08- il proponente è tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro diciotto mesi dalla data di accettazione del preventivo formulato da RN per la connessione dell’impianto alla rete di trasmissione nazionale.
Nel caso di specie il preventivo di connessione, rilasciato da RN il 15.02.2021 e accettato da Volta RE GY in data 11.06.2021, ha previsto che il progetto si colleghi alla rete di trasmissione nazionale per l’immissione dell’energia elettrica prodotta attraverso una sottostazione utente di trasformazione e consegna da collegare in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della stazione elettrica di trasformazione della rete di trasmissione nazionale 380/150 kV denominata “Maida”.
RN, al fine di razionalizzare l’utilizzo delle infrastrutture di rete, e di evitare in particolare l’ampliamento della stazione elettrica di Maida, ha poi approvato per il Parco Eolico Rivachiera il collegamento in condivisione con la società Borgia Wind, il cui impianto eolico è già in esercizio e connesso alla stazione elettrica di Maida, condividendo con essa alcune opere. Pertanto, per connettere il progetto di Parco Eolico Rivachiera, è stato progettato un adeguamento dell’originaria sottostazione utente di Borgia Wind.
Per come evidenziato, nell’ambito degli adempimenti da eseguire durante l’iter di connessione, Volta RE GY sarebbe tenuta, ai sensi dell’art. 31 del testo integrato delle connessioni attive, ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro diciotto mesi dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità per mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi, cause di forza maggiore o non imputabili al richiedente.
La società ricorrente ha provveduto a trasmettere a RN tutte le necessarie comunicazioni 1 ma in assenza di risposta da parte dell’amministrazione all’istanza inviata il 27.05.2025, la medesima ricorrente rischia di subire le conseguenze legate alla decadenza del preventivo di connessione, ovvero: perdita della soluzione di connessione ottenuta da RN e del benestare per il progetto delle opere di connessione; nuova richiesta di connessione da sottoporre a RN per il rilascio di un nuovo preventivo e di una s.t.m.g. che avrebbe alta probabilità di essere di tipo complesso con costi elevati e tempi di realizzazione lunghi; probabile perdita del progetto del Parco Eolico Rivachiera con le caratteristiche attuali; perdita dei costi di connessione sostenuti; perdita dei costi sostenuti.
La richiesta di un’ipotetica nuova soluzione di connessione non garantirebbe la possibilità di realizzare l’impianto, se non a fronte di tempi molto lunghi e costi esorbitanti.
L’esponente denuncia quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 1, 3 9, 10 e 10-bis L. n. 241/1990, 12 D. Lgs. n. 387/2003, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.09.2010, dell’art. 20 D. Lgs. n. 199/2021, dell’art. 9 D. Lgs. n. 190/2024, dell’art. 15 del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, della direttiva 2018/2001/UE e per vizio di eccesso di potere
2. Resiste la Regione Calabria, che confuta le avverse censure, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. Si è costituito altresì il Comune di Girifalco, chiedendo parimenti la reiezione della domanda.
4. La richiesta di tutela cautelare avanzata dall’esponente è stata respinta per carenza di periculum in mora con ordinanza n. 509/2025, riformata in appello dalla decisione n. 4286/2025, al fine di conservare la prenotazione della capacità di rete evitando la decadenza del preventivo di connessione formulato da RN.
5. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La domanda di annullamento è fondata, essendo suscettibile di favorevole valutazione, con valenza assorbente, la censura afferente alla violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, che, attesa la radicalità del vizio, ragioni logico giuridiche impongono di vagliare in via preliminare.
Con specifico riferimento all’ordine di esame dei motivi di ricorso, si richiamano gli assunti interpretativi espressi dall’Adunanza Plenaria nella pronuncia n. 5/2015 secondo cui:
- il giudice amministrativo ha il dovere di esaminare i motivi di ricorso secondo la graduazione dettata dalla parte ricorrente che deve essere espressa non potendo desumersi implicitamente dalla semplice enumerazione delle censure o dal mero ordine di prospettazione delle stesse;
- in mancanza di una espressa graduazione, il giudice di primo grado deve pronunciarsi, salvo precise deroghe, su tutti i motivi e le domande;
- una deroga a tali regole si rinviene nell’art. 34, comma 2, c.p.a., ove si dispone che in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati dall’autorità competente chiamata a esplicare la propria volontà provvedimentale in base al micro ordinamento di settore;
- in tutte le situazioni di incompetenza, carenza di proposta o parere obbligatorio, si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio, così radicale, da assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus .
Ciò considerato, la richiamata radicalità del vizio derivante dalla violazione dell’art. 10- bis L. n. 241 del 1990 deriva dalla sopravvenuta modifica dell’art. 21- octies , comma 2, L. n. 241/1990 per come di seguito chiarito.
In particolare, la deducente lamenta che il provvedimento di rigetto della Regione non è stato preceduto dalla comunicazione ex art. 10- bis L. n. 241/1990 e tale omissione non ha consentito alla stessa educente di conoscere i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza di autorizzazione unica né le ha consentito di controdedurre rispetto ai singoli punti che reggono la motivazione del provvedimento impugnato.
Il rigetto peraltro è intervenuto in esito ad una prolungata attività istruttoria, a distanza di soli diciotto giorni dall’ultima produzione documentale del progetto volta all’attivazione del procedimento v.i.a.
Obietta la Regione che il provvedimento non avrebbe potuto avere un diverso contenuto e, inoltre, integrerebbe una determinazione sintetica di improcedibilità.
Ciò chiarito, osserva il Collegio che la rilevanza della violazione dell’art. 10- bis consegue alla modifica dell’art. 21- octies , comma 2, L. n. 241/1990, prevista dal D.L. n. 76/2020, n. 76, convertito L. n. 120/ 2020, nella parte cui ha stabilito che la disposizione del secondo periodo -“ Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”- non si applica all’atto emanato in violazione dell’art. 10- bis .
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l’indicata eccezione di cui all’art. 21- octies , secondo periodo, si estendeva anche all’art. 10- bis , la cui violazione pertanto non avrebbe comportato l’automatica caducazione dell’atto a meno di non ravvisare un effettivo e oggettivo pregiudizio causato dalla sua inosservanza (Consiglio di Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1081).
A seguito della descritta modifica, in caso di provvedimento discrezionale l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto comporta necessariamente la caducazione dell’atto viziato presumendosi iuris et de iure la rilevanza causale di tale omissione nel corretto esercizio del potere della p.a. (Consiglio di Stato, Sez. III, 18 agosto 2022, n. 7267).
La nuova formulazione dell’art. 21- octies esclude la possibilità di provare in giudizio che, nonostante l’omissione del preavviso di diniego, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto avere un diverso contenuto e configura così una riserva procedimentale, che implica la doverosa attivazione da parte della p.a. del contraddittorio ex art. 10- bis L. n. 241/1990 la cui omissione costituisce “ potere amministrativo non esercitato ” ex art. 34, comma 2, c.p.a. con conseguente impossibilità del giudice di esprimersi sui profili e valutazioni che la p.a. ha del tutto omesso (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 7 ottobre 2025, n. 2868).
In argomento la giurisprudenza ha inoltre precisato che « la previsione di cui all'art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un'effettiva partecipazione dell'istante all'esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano - oltre che per l'anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall'Amministrazione - anche sul piano della tendenziale completezza dell'istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all'Autorità decidente l'intero spettro degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa. Invero, l'art. 10-bis il quale, nel testo novellato dal d.l. n. 76 del 2020, prevede che ‘qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni’ rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto » (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140).
Sotto concorrente profilo poi, confutando i rilievi della difesa regionale, non può dubitarsi dell’applicabilità alla fattispecie del richiamato art. 10- bis , in quanto, per un verso, l’autorizzazione unica per l’installazione di impianti eolici si connota per l’alto tasso di discrezionalità tecnica rimessa all’autorità amministrativa in ordine alle plurime valutazioni paesaggistiche e ambientali che si riflettono altresì in ambiti di discrezionalità amministrativa pura con riferimento al giudizio di bilanciamento tra i contrapposti valori e interessi pubblici e privati in conflitto (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 novembre 2023, n. 9852) e, per altro, verso l’atto impugnato costituisce un provvedimento di diniego emanato dopo un’articolata istruttoria.
Alla luce pertanto delle richiamate disposizioni e degli indicati principi ermeneutici, risulta che la Regione abbia omesso di comunicare alla società istante il preavviso di diniego, negando il rilascio dell’autorizzazione unica in base a due rilievi - ubicazione degli aerogeneratori a una distanza inferiore a 500 m da unità abitative e assenza del requisito della minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati - rispetto ai quali è stata preclusa alla ricorrente ogni definitiva interlocuzione.
7. In ragione di quanto rilevato, la domanda di annullamento deve essere pertanto accolta, con conseguente caducazione del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
8. La domanda risarcitoria va di contro respinta, in quanto in considerazione della natura procedimentale del vizio riscontrato nell’avversato provvedimento non può inferirsi la spettanza alla ricorrente del bene della vita, necessaria ai fini dell’integrazione di un illecito aquiliano della p.a. suscettibile di ristoro.
9. La soccombenza reciproca tra le parti consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AS, Presidente
TU EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU EV | AR AS |
IL SEGRETARIO