Ordinanza collegiale 10 settembre 2025
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01933/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenza Della Pepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Questura di Torino ha rigettato l'istanza del ricorrente volta al rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. UC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 22 luglio 2025 e depositato il successivo 4 agosto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione procedente ha respitto la sua istanza volta all’ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
2. Il 9 settembre 2025 il Collegio ha disposto un’istruttoria a carico dell’amministrazione procedente e all’udienza camerale del 24 settembre 2025 l’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta, ai fini di un riesame ma la Questura non ha ottemperato all’ordine impartitole.
3. All’udienza pubblica del 17 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il proprio ricorso, il ricorrente censura:
a. la violazione degli artt. 2, comma 4 e 7 della legge 241/90; 5, comma 9, del d.lgs. 286/98 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente, che non avrebbe rispettato i termini di conclusione del procedimento né gli avrebbe comunicato l’avvio;
b. la violazione degli artt. 26 del d.lgs. 286/98 e 27 del Regolamento (EU) 2018/1961 perché egli godrebbe di tutti i requisiti per il rilascio del titolo richiesto e il suo diniego deriverebbe da una segnalazione Schengen nonostante, a norma dell’art. 27 del Regolamento UE 2018/1861, la decisione di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno spetterebbe esclusivamente allo Stato “ospitante”.
c. la violazione dell'art. 5, comma 9 e 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 perché l’amministrazione non avrebbe considerato che egli era titolare di protezione umanitaria e, pertanto, avrebbe dovuto valutare l’opportunità di rilasciargli un titolo di soggiorno per protezione speciale
5. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
5.1. In primo luogo, la doglianza relativa al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento è priva di pregio.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « I termini per la conclusione del procedimento amministrativo devono reputarsi normalmente come ordinatori e non perentori, sicché l'adozione del provvedimento conclusivo dopo la scadenza non implica di per sé l'illegittimità del provvedimento medesimo; pertanto, il mancato rispetto di un termine non può, di per sé, comportare l'illegittimità della procedura » ( ex multis T.A.R. Piemonte, sez. I, 2 febbraio 2024, n. 107).
Inoltre, con specifico riferimento alla materia dell’immigrazione è stato precisato che l’eventuale violazione dei termini « non comporta l'illegittimità dell'atto adottato tardivamente né, per l'inosservanza del termine finale, si esaurisce il potere della P.A. di provvedere, con l'ulteriore conseguenza che tale principio si applica anche al caso del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, rispetto al quale, anzi, la delicatezza delle esigenze considerate dall'ordinamento, quali la tutela dell'ordine pubblico economico e della stessa pubblica sicurezza, militano in senso opposto alla perentorietà, rendendo conforme alla regola generale sopra enunciata ed alle indicate esigenze dell'ordinamento il permanere del potere provvedimentale in capo all'amministrazione » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 24 marzo 2009, n. 87).
Per tali ragioni la doglianza è infondata e deve essere respinta.
5.2. Del pari, il Collegio non ritiene che dovesse essere data al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento, posto che esso è stato avviato a seguito della proposizione di un’istanza di parte; al massimo egli avrebbe dovuto ricevere la comunicazione prevista dall’art. 10- bis della legge 241/90, la quale non gli è stata notificata stante la sua acclarata irreperibilità in Italia.
Ne consegue che anche la censura esaminata è infondata e deve essere respinta.
5.3. Per quanto riguarda, invece, la presenza di una segnalazione Schengen, la giurisprudenza ha chiarito che essa, se contiene gli estremi del Paese di riferimento e il titolo di iscrizione, vincola l’amministrazione all'adozione del diniego del permesso di soggiorno e presuppone soltanto una verifica dell'esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attualità ( ex multis TAR Veneto, sez. III, 31 gennaio 2022, n. 191).
Ne consegue che, il rigetto della domanda può legittimamente fondarsi su una segnalazione Schengen, qualora competa degli elementi indicati.
Invero, nel caso in esame il provvedimento impugnato si limita ad affermare che sussiste a carico del ricorrente un provvedimento di inammissibilità emesso dalle autorità austriache il -OMISSIS- e valido sino al -OMISSIS-, senza indicare il titolo dell’iscrizione e, pertanto, esso avrebbe dovuto essere verificato dall’amministrazione procedente prima dell’emanazione dell’atto gravato.
Il difetto di istruttoria è divenuto accora più evidente a seguito dell’esecuzione dell’ordinanza n. 1303 del 10 settembre 2025 con cui il Collegio aveva chiesto all’amministrazione di produrre una relazione sui fatti di causa che indicasse specificatamente l’attività istruttoria effettuata per accertare le ragioni della segnalazione.
In quell’occasione, infatti, la Questura si è limitata a ribadire che la consultazione « della banca dati in uso alle forze di polizia permetteva di accertare la presenza di una segnalazione nel sistema Schengen inserita dall'Austria nel 2021, valida dapprima fino al -OMISSIS- e successivamente rinnovata fino al -OMISSIS-» , senza indicare il titolo dell’iscrizione ma limitandosi ad affermarne ellitticamente che «non solo l'Austria aveva già rinnovato la segnalazione fino al 2027, dunque riteneva gravi i fatti commessi dallo straniero, ma lo aveva addirittura espulso dal proprio territorio, non lasciando dunque ulteriori margini di valutazione in ordine alla richiesta di rinnovo ».
Ravvisando, quindi, un palese difetto di istruttoria (l’amministrazione non sapeva neppure le ragioni dell’iscrizione) il Collegio aveva accolto l’istanza cautelare del ricorrente ai fini di un riesame ma il proprio ordine è rimasto ineseguito.
6. Per quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato e assorbimento di ogni censura non espressamente analizzata, stante il carattere pienamente satisfattivo della presente decisione.
L’amministrazione è pertanto tenuta a riesaminare la posizione del ricorrente in contraddittorio con lo stesso e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e congruamente motivato, che tenga in debita considerazione il cotennuto della presente decisione.
7. In virtù delle peculiarità della vicenda il Collegio reputa che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA OS, Presidente
UC PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC PA | RA OS |
IL SEGRETARIO