TAR Torino, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 542
TAR
Ordinanza collegiale 10 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
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TAR
Sentenza 10 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2, comma 4 e 7 della legge 241/90; 5, comma 9, del d.lgs. 286/98 nonché eccesso di potere per mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento e omessa comunicazione di avvio

    La doglianza relativa al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento è priva di pregio, poiché i termini sono ordinatori e non perentori. La comunicazione di avvio del procedimento non era dovuta in quanto l'istanza era stata proposta da parte del ricorrente, e la comunicazione ex art. 10-bis non è stata notificata per irreperibilità.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 26 del d.lgs. 286/98 e 27 del Regolamento (EU) 2018/1961 per illegittimo diniego basato su segnalazione Schengen

    Il provvedimento impugnato si limita ad affermare l'esistenza di una segnalazione Schengen emessa dalle autorità austriache senza indicare il titolo dell'iscrizione e la sua attualità. Vi è stato un palese difetto di istruttoria in quanto l'amministrazione non ha verificato le ragioni dell'iscrizione né ha ottemperato all'ordine del Collegio di produrre una relazione dettagliata. L'istanza cautelare è stata accolta per riesame, ma l'ordine è rimasto ineseguito.

  • Altro
    Violazione dell'art. 5, comma 9 e 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 per mancata considerazione della protezione umanitaria ai fini del rilascio di un permesso per protezione speciale

    La presente decisione, accogliendo il ricorso per difetto di istruttoria sulla segnalazione Schengen, assorbe ogni altra censura non espressamente analizzata, avendo carattere pienamente satisfattivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 542
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 542
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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