Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1855 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROSATO Parte_1
EMMA presso cui è elettivamente domiciliato e , rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Adolfo Russo presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/07/2024 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in Marcianise in data 05.01.2015; che, dallo stesso, è nato un figlio, Per_1
(07.06.2004); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11.02.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la
volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge. La già dimora coniugale ubicata nel Comune di Marcianise alla via
Santella n. 28 resta nell'autonoma ed indipendente disponibilità della IG.ra che Parte_2
vi abiterà insieme con il figlio maggiorenne ancora studente e non economicamente indipendente.
Su tale immobile il IG. non rivendica e non rivendicherà alcun diritto, cosi' Parte_1
come non rivendica alcun diritto sull'immobile sito in Marcianise alla via Mazzini 31.. Per quanto riguarda i beni immobili di proprietà esclusiva del IG. , la IG.ra non Parte_1 Pt_2
rivendica e non rivendicherà alcun diritto.
2. Il sig versera' a favore della sig.ra , entro il giorno 5 Parte_1 Parte_2 di ciascun mese, la somma di € 800,00 al mese a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente: tale somma sarà aggiornata anno per anno con gli incrementi di valutazione ISTAT. Inoltre provvederà al pagamento delle spese universitarie nonché di quelle, eventuali e successive, della specializzazione post lauream. Si farà carico, ancora, della metà delle spese straordinarie riguardanti il figlio che dal momento della sottoscrizione da parte dei coniugi del presente accordo, trasferirà la sua residenza a casa della madre e sarà fiscalmente
a carico della medesima;
il mantenimento suddetto cesserà non appena il figlio acquisterà indipendenza economica.
3. Il IG. assume l'impegno di contribuire, in modo sostanzioso, Parte_1 all'acquisto di una casa per il figlio quando questi ne avvertirà l'esigenza; Per_1
4. Le parti, date le rispettive condizioni patrimoniali e capacità lavorative di entrambi rinunciano reciprocamente al mantenimento.
5. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare dell'11.02.2025.
Rilevato che le parti hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Posto che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023). 3
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nato il [...] in [...] e Parte_1 Pt_2
nata a [...] il [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MARCIANISE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2015);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio dell'11/02/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese