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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 27/05/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 35/2025 Rg. avviato su domanda di
[...]
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 ed Parte_1 Parte_1 domandavano che fosse dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. con sede in Pesaro Viale Mameli n. 104/D, ed esercente CP_1
l'attività di commercio di mobili d'arredamento.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
1 Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione dei creditori ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) ed si affermano creditori dell'impresa a titolo Parte_1 Controparte_2 competenze salariali e Tfr;
(-) il credito complessivo della prima, così come documentato dal decreto ingiuntivo Rg.
n. 106/24 emesso dal Tribunale di Lodi in data 07.02.2024 e dalla sentenza n. 498 del
13.11.2024 emessa dallo stesso Tribunale ammonta a circa euro 16 mila euro compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) il credito complessivo del secondo, così come documentato dalla sentenza n. 498 del
13.11.2024 emessa dal Tribunale di Lodi e dal decreto ingiuntivo n. 24/24 emesso dallo stesso Tribunale ammonta a circa euro 16.260,00 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) i ricorrenti risultano creditori in forza di provvedimenti giudiziali sicché sussiste, senza dubbio, la loro legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato nonostante l'importo non elevatissimo;
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2022;
2 la soc. non si era costituita nemmeno avanti al giudice del lavoro di Lodi;
l'esecuzione forzata mobiliare è risultata infruttuosa;
emerge un significativo debito contributivo;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente e ciò già basterebbe.
In ogni caso, dal bilancio – l'ultimo in atti – relativo all'esercizio 2022 emerge un attivo patrimoniale di quasi 1,5 milioni di euro, nettamente superiore alla soglia di legge prevista per l'impresa minore;
rilevato, infine, che:
(-) l'ammontare dei debiti esigibili dei ricorrenti oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi (dall'istruttoria ex art. 42 cod. crisi emerge peraltro che i soli crediti contributivi già affidati all'agente della riscossione – e perciò esigibili – sfiorano i 106 mila euro);
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. con CP_1 sede in Pesaro Viale Mameli n. 104/D (REA PS – 196062); nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. Persona_1 con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 22.09.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la
4 conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi. autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti di legge.
Pesaro, il 20/05/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, composto dai magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Flavia Mazzini GIUDICE dott. Lorenzo Pini GIUDICE rel.
Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 35/2025 Rg. avviato su domanda di
[...]
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 ed Parte_1 Parte_1 domandavano che fosse dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a carico della soc. con sede in Pesaro Viale Mameli n. 104/D, ed esercente CP_1
l'attività di commercio di mobili d'arredamento.
Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi.
Nessuno si costituiva per la parte debitrice.
1 Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:
(-) la parte debitrice è certamente soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1 e 121 cod. crisi, trattandosi di impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);
(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale Pesaro e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;
rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione dei creditori ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:
(-) ed si affermano creditori dell'impresa a titolo Parte_1 Controparte_2 competenze salariali e Tfr;
(-) il credito complessivo della prima, così come documentato dal decreto ingiuntivo Rg.
n. 106/24 emesso dal Tribunale di Lodi in data 07.02.2024 e dalla sentenza n. 498 del
13.11.2024 emessa dallo stesso Tribunale ammonta a circa euro 16 mila euro compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) il credito complessivo del secondo, così come documentato dalla sentenza n. 498 del
13.11.2024 emessa dal Tribunale di Lodi e dal decreto ingiuntivo n. 24/24 emesso dallo stesso Tribunale ammonta a circa euro 16.260,00 compresi compensi legali, accessori e spese di recupero (vd. atto di precetto);
(-) i ricorrenti risultano creditori in forza di provvedimenti giudiziali sicché sussiste, senza dubbio, la loro legittimazione alla domanda;
rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:
(-) come noto esso si manifesta per il tramite di inadempimenti tali da dimostrare che il debitore, a causa di una impotenza funzionale e non transitoria, non sia più in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, peraltro prescindendo dal numero dei creditori essendo sufficiente anche un solo inadempimento ad integrare la situazione oggettiva richiesta dalla norma (tra le tante, vd. cass. n. 9297/19);
(-) nel caso di specie:
il credito vantato dai ricorrenti non è mai stato onorato nonostante l'importo non elevatissimo;
non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2022;
2 la soc. non si era costituita nemmeno avanti al giudice del lavoro di Lodi;
l'esecuzione forzata mobiliare è risultata infruttuosa;
emerge un significativo debito contributivo;
la società, non costituendosi, non ha introdotto elementi idonei a giustificare l'apparente condizione di insolvenza;
rilevato, inoltre, che:
(-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co.
1 lett. d) cod. crisi.
(-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente e ciò già basterebbe.
In ogni caso, dal bilancio – l'ultimo in atti – relativo all'esercizio 2022 emerge un attivo patrimoniale di quasi 1,5 milioni di euro, nettamente superiore alla soglia di legge prevista per l'impresa minore;
rilevato, infine, che:
(-) l'ammontare dei debiti esigibili dei ricorrenti oltrepassa infine la soglia di cui all'art. 49, co. 5, cod. crisi (dall'istruttoria ex art. 42 cod. crisi emerge peraltro che i soli crediti contributivi già affidati all'agente della riscossione – e perciò esigibili – sfiorano i 106 mila euro);
(-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P. Q. M.
Il Tribunale
(-) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della soc. con CP_1 sede in Pesaro Viale Mameli n. 104/D (REA PS – 196062); nomina il dott. Lorenzo Pini Giudice Delegato per la procedura e Curatore il dott. Persona_1 con invito, rivolto a quest'ultimo, ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. cpc:
3 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 cod. crisi;
stabilisce il giorno 22.09.2025 alle ore 10,45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 cod. crisi mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la
4 conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, cod. crisi;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, cod. crisi. autorizza la prenotazione a debito ex art. 146 Dpr 115/02 del presente provvedimento ove ne sussistano i requisiti di legge.
Pesaro, il 20/05/2025
Il Giudice est.
L. Pini
Il Presidente
D. Storti
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