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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/10/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario CA TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 14 ottobre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3705/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Antonietta Ruggieri presso lo studio della quale in Stornarella
(FG) Via P. Micca, 7 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Dott. dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Persona_1
Marzocchella, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto, negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo avendo riconosciuto uno stato invalidante in percentuale del 74%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “accertare e riconoscere il diritto del sig. allo status d'invalido civile totale sensi del Parte_1 decreto legislativo del 23.11.1988 n. 509” “Voglia per l'effetto dichiarare il sig. in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici Pt_1 economici a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con beneficio alla pensione di invalidità civile o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
“Voglia dichiarare il diritto della sig. alla Pt_1 corresponsione nei confronti dell in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, della pensione di invalidità maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge”; “Condannare l al pagamento di spese, diritti ed onorari, da CP_1 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Per_2
ha consentito di accertare che le patologie da cui sarebbe
[...] affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74% essendo per la precisione pari a detta percentuale (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 468/2022 del
Tribunale di Foggia).
Parte ricorrente ha proposto il proprio dissenso alle conclusioni peritali dando origine al presente procedimento il quale non appare meritevole di accoglimento sotto un duplice profilo.
In primis, nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha lamentato la erronea valutazione da parte del CTU delle patologie da cui sarebbe affetto,
l'aggravamento delle stesse e la non corretta considerazione delle certificazione mediche in atti datate 14.12.2022 e 22.12.2022.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve rilevarsi che, se è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, è anche vero che in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 509/1988 l'accertamento deve essere compiuto nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.
La percentuale riconosciuta, inoltre, è notevolmente inferiore a quella prevista dalla legge per l'accesso ai benefici richiesti, onde sarebbe stato preciso onere del ricorrente specificare in che modo l'aumento percentuale derivante dalla diversa valutazione delle patologie avrebbe consentito il raggiungimento quantomeno della percentuale del
74%.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU dott. non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Nel corso del presente procedimento parte ricorrente ha depositato certificazione medica sopravvenuta di talchè è stata disposta nuovamente la convocazione del CTU della prima fase dott. . Persona_2
Come da nota 17.09.2025 del CTU, alle visite fissate del
18.11.2024, 10.02.2025, 10.04.2025 il ricorrente non si sottoponeva a visita né giustificava il proprio impedimento con la conseguenza che con la stessa comunicazione il CTU rimetteva l'incarico conferito.
Con le note di trattazione 13.10.2025 la parte ricorrente chiedeva di voler concedere al CTU una proroga per l'espletamento delle operazioni peritali autorizzandolo a fissare nuova data per lo svolgimento delle operazioni.
Deduceva, senza tuttavia fornirne la benchè minima prova, di non aver presenziato alle operazioni peritali per motivi di salute.
Considerato che nulla è emerso né al fine di giustificare l'esistenza di un eventuale impedimento, né in ordine allo stesso interesse della parte rispetto alla prosecuzione del giudizio, allegato ma non provato, ne consegue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito sanitario, la domanda deve essere rigettata.
Per le ragioni che precedono il ricorso, anche sotto questo ulteriore profilo, deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse devono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU nella presente fase in assenza di dello svolgimento delle operazioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% ex art. 12 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118;
- dichiara la irripetibilità delle spese di lite;
- pone le spese di CTU della fase di ATPO definitivamente a carico dell;
CP_1
- nulla per le spese di CTU della presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
CA TA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario CA TA, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 14 ottobre 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n. 3705/2023 R.G.L. promosso da
rappresentato e difeso per delega a margine del ricorso Parte_1 dall'avv. Antonietta Ruggieri presso lo studio della quale in Stornarella
(FG) Via P. Micca, 7 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di procura generale alle liti del 23.1.2023 Rep. n. 37590 a rogito del Notaio Dott. dagli Avv.ti Paolo Sedda e Amodio Persona_1
Marzocchella, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Foggia alla Via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente
resistente
Oggetto: pensione invalidità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.05.2023 parte ricorrente premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis
c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto, negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva sortito esito negativo avendo riconosciuto uno stato invalidante in percentuale del 74%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Chiedeva all'adito Tribunale di: “accertare e riconoscere il diritto del sig. allo status d'invalido civile totale sensi del Parte_1 decreto legislativo del 23.11.1988 n. 509” “Voglia per l'effetto dichiarare il sig. in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei benefici Pt_1 economici a far tempo dalla data della domanda amministrativa tesa al riconoscimento dello status di invalido civile al 100% con beneficio alla pensione di invalidità civile o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
“Voglia dichiarare il diritto della sig. alla Pt_1 corresponsione nei confronti dell in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, della pensione di invalidità maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa, oltre somme accessorie di legge”; “Condannare l al pagamento di spese, diritti ed onorari, da CP_1 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Integrato il contraddittorio, l contestava la fondatezza della CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto.
All'esito dell'udienza del 14 ottobre 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, la pensione di invalidità è disciplinata, dall'art. 12
l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 65° anno, che presentino una riduzione totale della capacità lavorativa pari al 100% di invalidità, l'erogazione prevede altresì, il possesso di determinate condizioni economiche.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dal dott. Per_2
ha consentito di accertare che le patologie da cui sarebbe
[...] affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità superiore al 74% essendo per la precisione pari a detta percentuale (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 468/2022 del
Tribunale di Foggia).
Parte ricorrente ha proposto il proprio dissenso alle conclusioni peritali dando origine al presente procedimento il quale non appare meritevole di accoglimento sotto un duplice profilo.
In primis, nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente ha lamentato la erronea valutazione da parte del CTU delle patologie da cui sarebbe affetto,
l'aggravamento delle stesse e la non corretta considerazione delle certificazione mediche in atti datate 14.12.2022 e 22.12.2022.
Deve ritenersi che, le ipotesi prospettate dalla parte ricorrente al fine di procedere al rinnovo delle indagini peritali, non sembrano rispondere ai criteri per i quali sono state dettate le regole che sovrintendono alla fattispecie del dissenso e della conseguente opposizione poiché è onere della parte dissenziente prendere specifica posizione sulla risposta fornita dal CTU evidenziandone precisi errori di carattere logico oppure medico-legale ed indicare per quali specifiche ragioni il quadro invalidante della parte dovrebbe atteggiarsi in termini di maggiore gravità rispetto a quella accertata.
Deve rilevarsi che, se è vero che l'invalidità deve essere determinata applicando le tabelle di cui al D.M. 5.2.1992, è anche vero che in applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 509/1988 l'accertamento deve essere compiuto nella sua incidenza reale sulla validità complessiva del soggetto.
La percentuale riconosciuta, inoltre, è notevolmente inferiore a quella prevista dalla legge per l'accesso ai benefici richiesti, onde sarebbe stato preciso onere del ricorrente specificare in che modo l'aumento percentuale derivante dalla diversa valutazione delle patologie avrebbe consentito il raggiungimento quantomeno della percentuale del
74%.
Trattasi dunque di una mera non condivisione della valutazione medico- legale effettuata dal CTU dott. non accompagnata dalla Per_2 sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Le conclusioni dei C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Nel corso del presente procedimento parte ricorrente ha depositato certificazione medica sopravvenuta di talchè è stata disposta nuovamente la convocazione del CTU della prima fase dott. . Persona_2
Come da nota 17.09.2025 del CTU, alle visite fissate del
18.11.2024, 10.02.2025, 10.04.2025 il ricorrente non si sottoponeva a visita né giustificava il proprio impedimento con la conseguenza che con la stessa comunicazione il CTU rimetteva l'incarico conferito.
Con le note di trattazione 13.10.2025 la parte ricorrente chiedeva di voler concedere al CTU una proroga per l'espletamento delle operazioni peritali autorizzandolo a fissare nuova data per lo svolgimento delle operazioni.
Deduceva, senza tuttavia fornirne la benchè minima prova, di non aver presenziato alle operazioni peritali per motivi di salute.
Considerato che nulla è emerso né al fine di giustificare l'esistenza di un eventuale impedimento, né in ordine allo stesso interesse della parte rispetto alla prosecuzione del giudizio, allegato ma non provato, ne consegue che, non essendo stata provata la sussistenza del requisito sanitario, la domanda deve essere rigettata.
Per le ragioni che precedono il ricorso, anche sotto questo ulteriore profilo, deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse devono essere dichiarate irripetibili ricorrendo le condizioni ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU della fase di ATPO, che si liquidano con separato decreto, vanno invece definitivamente poste a carico dell . CP_1
Nulla per le spese di CTU nella presente fase in assenza di dello svolgimento delle operazioni.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accerta e dichiara che non sussistono in capo al ricorrente i requisiti sanitari che comportano una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 100% ex art. 12 D.L. 30/1/1971 n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118;
- dichiara la irripetibilità delle spese di lite;
- pone le spese di CTU della fase di ATPO definitivamente a carico dell;
CP_1
- nulla per le spese di CTU della presente fase.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
CA TA