Articolo 46 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 45Articolo 47
Versione
29 marzo 1961
Art. 46. (Autorita' competenti ad infliggere la
sospensione dal lavoro e la destituzione)

La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 48.
La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.
Tale ritardo e' portato a tre anni se la sospensione e' superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianita'.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961
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