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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2326 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 14 settembre 2024 e vertente
TRA nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SERRAO MARIA FAUSTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
e
, Nato a POZZUOLI (NA) il 29/11/1962; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 19 MARZO 2025
*************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 settembre 2024, premesso di aver Parte_1 celebrato matrimonio con rito civile in Milano in data 9 maggio 2018 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2018, n. 0546, Parte I, Serie) con , in regime di comunione Controparte_1 dei beni, dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19 marzo 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” mio marito non si è fatto più vedere né sentire dopo l'allontanamento. Lui era pericoloso perchè beveva. Con la misura penale adesso sono tranquilla. So bene che se dovesse chiamarmi o farsi vedere devo chiamare subito i carabinieri. Io lavoro come collaboratrice familiare presso una signora anziana e guadagno € 930/950 al mese anche di meno.
Mio marito non lavorava. Siamo stati più di 20 anni insieme. Prima lui era bravo poi ha cominciato a a bere e a giocare e perdeva tutto quello che guadagnava. Io fatto la denuncia e so che il procedimento penale sta seguendo il suo corso. Io voglio ottenere in fretta la pronuncia sullo status in modo poi di ottenere anche dopo il divorzio. Rinuncio alla domanda di addebito e a tutte le ulteriori domande. noi non abbiamo avuto figli. .La CP_ casa coniugale è con contratto intestato a me, con canone di € 250 al mese. ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice, anche alla luce di quanto dichiarato dalla signora, insisteva per la pronuncia di separazione e, unitamente alla signora, dichiarava di rinunciare espressamente alla domanda di addebito, alle ulteriori domande e alle istanze istruttorie, chiedendo la rimessione subito della causa al collegio
Il Giudice Delegato, dato atto, sentita la parte attrice con il suo difensore, viste le richieste della parte, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze anche economiche.
3) Prende atto della rinuncia della parte attrice alla domanda di addebito e alle istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie avendovi rinunciato, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la pronuncia di separazione.
All'esito della discussione il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte attrice di cittadinanza ecuadoregna, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex pagina 2 di 4 art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in Milano in data 9 maggio 2018 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2018, n. 0546, Parte I, Serie), in regime di comunione dei beni.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, il contegno anche processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte attrice, atteso la rinuncia alla domanda di addebito inizialmente proposta.
Nessuna altra statuizione va pronunciata.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano in data 9 maggio 2018 (iscritto Controparte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2018, n. 0546, Parte I, Serie), in regime di comunione dei beni;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 19 marzo 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 14 settembre 2024 e vertente
TRA nata in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SERRAO MARIA FAUSTINA ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
e
, Nato a POZZUOLI (NA) il 29/11/1962; Cod. Fisc. Controparte_1 C.F._2
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 19 MARZO 2025
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
pagina 1 di 4 Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 settembre 2024, premesso di aver Parte_1 celebrato matrimonio con rito civile in Milano in data 9 maggio 2018 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2018, n. 0546, Parte I, Serie) con , in regime di comunione Controparte_1 dei beni, dalla cui unione non nascevano figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex. art. 473 bis. 21 c.p.c. del 19 marzo 2025, il Giudice delegato considerato che la parte convenuta, seppur destinataria di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, non si era costituita né era comparsa, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171
c.p.c.. e procedeva all'audizione di parte attrice. La stessa, in particolare, così dichiarava:” mio marito non si è fatto più vedere né sentire dopo l'allontanamento. Lui era pericoloso perchè beveva. Con la misura penale adesso sono tranquilla. So bene che se dovesse chiamarmi o farsi vedere devo chiamare subito i carabinieri. Io lavoro come collaboratrice familiare presso una signora anziana e guadagno € 930/950 al mese anche di meno.
Mio marito non lavorava. Siamo stati più di 20 anni insieme. Prima lui era bravo poi ha cominciato a a bere e a giocare e perdeva tutto quello che guadagnava. Io fatto la denuncia e so che il procedimento penale sta seguendo il suo corso. Io voglio ottenere in fretta la pronuncia sullo status in modo poi di ottenere anche dopo il divorzio. Rinuncio alla domanda di addebito e a tutte le ulteriori domande. noi non abbiamo avuto figli. .La CP_ casa coniugale è con contratto intestato a me, con canone di € 250 al mese. ”
All'esito, il Giudice delegato invitava il difensore ad interloquire in ordine alle domande ed alle istanze istruttorie formulate. Il difensore di parte attrice, anche alla luce di quanto dichiarato dalla signora, insisteva per la pronuncia di separazione e, unitamente alla signora, dichiarava di rinunciare espressamente alla domanda di addebito, alle ulteriori domande e alle istanze istruttorie, chiedendo la rimessione subito della causa al collegio
Il Giudice Delegato, dato atto, sentita la parte attrice con il suo difensore, viste le richieste della parte, così provvedeva:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Non emette provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare e di istanze anche economiche.
3) Prende atto della rinuncia della parte attrice alla domanda di addebito e alle istanze istruttorie.”
Ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie avendovi rinunciato, invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status con la pronuncia di separazione.
All'esito della discussione il Giudice tratteneva la causa in decisione.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che, essendo la parte attrice di cittadinanza ecuadoregna, sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett a) n. V del regolamento UE 1111/2019, atteso che in
Italia risiede, da più di un anno prima della domanda, la parte attrice;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex pagina 2 di 4 art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità
Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
La domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in Milano in data 9 maggio 2018 (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2018, n. 0546, Parte I, Serie), in regime di comunione dei beni.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. Infatti le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c.. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto (Cass. civ., sez. I, sentenza 30 gennaio
2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, i motivi posti alla base della domanda della parte attrice, il contegno anche processuale tenuto dal coniuge che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, e l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita portano a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile e, pertanto, ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, 1° comma c.c., come da domanda della parte attrice, atteso la rinuncia alla domanda di addebito inizialmente proposta.
Nessuna altra statuizione va pronunciata.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la separazione personale ex art. 151, 1° comma c.c, di e Parte_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile in Milano in data 9 maggio 2018 (iscritto Controparte_1 presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano – anno 2018, n. 0546, Parte I, Serie), in regime di comunione dei beni;
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 19 marzo 2025
Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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