Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 97
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della sentenza impugnata e violazione degli artt. 100 e 336, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c.

    La Corte accoglie il motivo, ritenendo che la sentenza impugnata per revocazione fosse già stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione prima della decisione sul ricorso per revocazione. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, senza entrare nel merito della domanda di revocazione. La Corte richiama i propri precedenti in materia di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/01/2026, n. 97
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 97
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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