Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2001, n. 6566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6566 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 6 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ E Oggetto 65 SEZION Lavoro Composta dagli 11.mi g. Magistrati: Dott. Giuseppe ANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 22295/98 Consigliere Cron.
0.14745 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud.30/01/01 Dott. Antonio LAMORGESE -· Consigliere - ha pronunciato la seguente 1216 SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato BOER ALBERICO II 33, PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 509 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 4941/97 del Tribunale di BARI, depositata il 23/12/97 R.G.N. 2610/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato BOER;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. EU SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23 maggio 1995 AN TO conveniva in giudizio davanti al TO di Bari l'INPS chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di inabilità 0, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità. Espletata consulenza tecnica, il TO accoglieva la domanda condannando l'Istituto conve- nuto alla corresponsione dell'assegno di invalidità a decorrere dal primo dicembre 1995, oltre inte- ressi e oltre il rimborso delle spese di cui ordi- nava la distrazione in favore del difensore antici- patario. Con sentenza in data 18/23 dicembre 1997 il Tribunale di Bari, in riforma della sentenza pretorile appellata dall'INPS, rigettava la domanda e compensava le spese del doppio grado. Il Tribunale osservava che attraverso le indagini cliniche e gli accertamenti complementari eseguiti era risultato che la TO, bracciante agricola di 38 anni, era affetta da litiasi renale sinistra associata a coliche ricorrenti, litiasi della colecisti, ipertensione arteriosa non trat- tata farmacologicamente, spondiloartrosi cervicale senza interessamento radicolare periferico, sin- 3 drome del tunnel carpale e obesità. La diagnosi evidenziata era abbastanza modesta e deponeva chiaramente per infermità tali da non impedire, se non la continuazione dell'attività di bracciante agricola, quanto meno di altra attività confacente alle sue attitudini di collaboratrice domestica o di portiera. Osservava, infatti, il Tribunale che l'iper- tensione era moderata (160-100) e l'obesità si risolveva soltanto in un modesto soprappeso (Kg. 88 per 1.60 m. di altezza). Il giudice di merito aggiungeva che il tunnel carpale era scarsamente incidente sulla attività lavorativa in quanto riduceva soltanto di un terzo 4 i movimenti di flesso-estensione della mano destra. La capacità di lavoro dell'assicurata, per- tanto, non era ridotta di oltre il terzo in attività confacenti alle sue attitudini. La TO ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura e ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo di ricorso la TO denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, degli artt. 424 e 441 c.p.c. nonché omessa insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della lite, rilevando che il Tribunale, andando in contrario avviso rispetto al parere tecnico espresso dal C.T.U. nominato in primo grado, aveva affermato, contraddicendosi, che la assicurata fosse in condizioni di svolgere lavori di collaborazione familiare o di portierato senza esser in grado di chiudere il pur destro e pur essendo la ricorrente destrimane. L'artrosi cervicale, poi, era tale da non consentire il lavoro di bracciantato agricolo nella raccolta dei prodotti unitamente alla non indif- ferente sua condizione di obesa. La ricorrente conclude affermando che, pur essendo in facoltà del giudice di merito, secondo la costante giurisprudenza di legittimità di questa Corte, dissentire del giudice di merito, secondo la delete costante giurisprudenza di legittimità di questa Corte, 2 dissentire dal parere espresso dal consu- lente tecnico, tuttavia detto giudice dovrebbe offrire adeguata ed esauriente motivazione del suo dissenso. Nella specie, però, il Tribunale, ad avviso del (1) leggan : « pugno>> MA IS (2) deleta la frase MA TA carcerata ricorrente, non aveva adempiuto a tale onere. Il ricorso è infondato. Invero il Tribunale, pur non disponendo nuova consulenza tecnica e pur limitandosi a valutare le risultanze della consulenza tecnica disposta in primo grado, aveva tuttavia manifestato il suo dissenso con motivazione adeguata, logica ed esauriente. Aveva, infatti, rilevato che le varie affezioni riscontrate dal C.T.U. nominato dal TO (ipertensione arteriosa, colecisti, obesità, tunnel carpale, spondiloartrosi cervicale) non erano di tale gravità da incidere sino alla soglia inva- سے ·lidante sulla capacità lavorativa dell'assicurata, che, comunque, era in condizioni di svolgere attività lavorative diverse da quelle inerenti al bracciantato agricolo e, pur tuttavia, confacenti alle sue attitudini (collaborazione domestica, portiera), posto che l'affezione più grave, costituita dal tunnel carpale di una delle mani (facilmente emendabile, peraltro, con un non difficoltoso intervento chirurgico), riduceva soltanto di un terzo i movimenti flessori della mano destra. A questo aggiungasi che l'età dell'assicurata (38 anni) era tale da rendere più facilmente sopportabili modeste infermità quali quelle da cui essa era affetta. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2001. " Presidente: Mafale TA 41 Cons. деле IL COI Depositato in, Camceltering 1.1 MAG. 2001 IN LABORATORE DOICAANSCHALETHOXY I D A , 0 S 1 S O 3 L A 3 . L T T 5 , O R . B A A ' S I N E L D L P 3 S E A I 7 D T - N S I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A I S D E I A E G A D , G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E O D 7