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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8660 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 18290/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. GAETANI PIERO, con cui elett.te Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rapp.ta e difesa dall'avv. ROSSI FRANCESCO ed elett.te Controparte_1 domiciliato in VIA CASAMARTINO C/O AVV. LIMATOLA 21/4 MELITO DI NAPOLI
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunto in data 1° dicembre 1998 dalla società Controparte_2 che in ragione dell'acquisizione da parte di del ramo Controparte_1
d'azienda relativo alla vendita di materiali elettrici e di illuminazione dalla società con decorrenza 1° ottobre 2022, il rapporto di Controparte_2 lavoro del ricorrente proseguiva alle dipendenze di che il Controparte_1 rapporto del proseguiva senza soluzione di continuità e Pt_1 Controparte_1 riconosceva al ricorrente le ferie e i permessi maturati e non goduti alla
[...] data di cessione del rapporto di lavoro.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare: a)che lo stato dei permessi e delle ferie esistenti nel mese di settembre 2022 nel rapporto dedotto in giudizio è costituito dal possesso di gg. 26,56 di ferie e di ore 500 di permesso retribuito per le ragioni dianzi dedotte in questa guisa riformandosi le contrarie risultanze documentali;
b)che la progressione dei due istituti nel periodo successivo alla detta data deve essere determinata dal regime dianzi dedotto;
2)per l'effetto ordinare alla convenuta di disporre così la riforma dello stato dei due istituti nel detto momento temporale dichiarandosi che per il periodo successivo la progressione delle ferie e dei permessi retribuiti deve come sopra essere determinata. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta che le ferie e i permessi maturati e non goduti alla data di cessione del rapporto fossero quelli indicati nel foglio paga di settembre 2022 (ultimo foglio paga emesso da in quanto nel predetto foglio paga non sarebbero state Controparte_2 computati i giorni di ferie e i permessi retribuiti maturati dal ricorrente nel periodo maggio-settembre 2022.
Il chiede, quindi, l'accertamento delle spettanze inerenti al mese di Pt_1 settembre 2022 di 26,56 giorni di ferie (ovvero i 15,73 giorni risultanti dal foglio paga di settembre 2022, oltre ai 10,83 giorni di ferie maturati nel periodo maggio-settembre 2022), oltre a 500 ore di permesso retribuito (ovvero le 140 ore risultanti dal foglio paga di settembre 2022, oltre alle 360 ore di permesso maturate nel periodo maggio-settembre 2022).
La domanda è infondata.
Ed invero, nel foglio paga di settembre 2022 sono computati anche i giorni di ferie e le ore di permesso retribuito maturati nei mesi precedenti (ovvero da aprile a settembre 2022) detratti ovviamente quelli fruiti e/o liquidati allo stesso nel predetto periodo;
ai sensi dell'art. 2112 c.c., ha riportato nel primo foglio Controparte_1 paga dalla stessa emesso a seguito della cessione del ramo d'azienda di
[...]
(ottobre 2022) ( documento 13), le ferie e i permessi maturati Controparte_2 dal ricorrente così come risultanti nel foglio paga immediatamente precedente
(ovvero quello di settembre 2022) emesso dalla cedente Controparte_2
A fronte di queste risultanze documentali la domanda proposta dal ricorrente risulta del tutto infondata in quanto egli non dimostra, né chiede di provare in alcun modo, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver maturato i giorni di ferie e le ore di permesso richieste, ovvero quelle ulteriori rispetto a quelle già riconosciute nel foglio paga di settembre 2022.
Ed invero, il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ( cfr. CORTE di
CASSAZIONE. sezione lavoro, con ordinanza n. 15258 depositata il 31 maggio
2024).
A tal fine, non può ritenersi sufficiente la sola produzione del foglio paga di aprile 2022 , le cui indicazioni, diversamente da quanto asserito dal ricorrente sono state espressamente contestate dal convenuto, essendo peraltro riferibili a diversa datrice di lavoro, ovvero alla cedente. La qualità delle parti e la natura della decisione costituiscono giusti motivi per compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1)Rigetta la domanda
2)Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 24/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 4.11.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 18290/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall'avv. GAETANI PIERO, con cui elett.te Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rapp.ta e difesa dall'avv. ROSSI FRANCESCO ed elett.te Controparte_1 domiciliato in VIA CASAMARTINO C/O AVV. LIMATOLA 21/4 MELITO DI NAPOLI
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 13.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso che veniva assunto in data 1° dicembre 1998 dalla società Controparte_2 che in ragione dell'acquisizione da parte di del ramo Controparte_1
d'azienda relativo alla vendita di materiali elettrici e di illuminazione dalla società con decorrenza 1° ottobre 2022, il rapporto di Controparte_2 lavoro del ricorrente proseguiva alle dipendenze di che il Controparte_1 rapporto del proseguiva senza soluzione di continuità e Pt_1 Controparte_1 riconosceva al ricorrente le ferie e i permessi maturati e non goduti alla
[...] data di cessione del rapporto di lavoro.
Tutto ciò premesso, adiva il Tribunale di Napoli per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accertare e dichiarare: a)che lo stato dei permessi e delle ferie esistenti nel mese di settembre 2022 nel rapporto dedotto in giudizio è costituito dal possesso di gg. 26,56 di ferie e di ore 500 di permesso retribuito per le ragioni dianzi dedotte in questa guisa riformandosi le contrarie risultanze documentali;
b)che la progressione dei due istituti nel periodo successivo alla detta data deve essere determinata dal regime dianzi dedotto;
2)per l'effetto ordinare alla convenuta di disporre così la riforma dello stato dei due istituti nel detto momento temporale dichiarandosi che per il periodo successivo la progressione delle ferie e dei permessi retribuiti deve come sopra essere determinata. Con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta che le ferie e i permessi maturati e non goduti alla data di cessione del rapporto fossero quelli indicati nel foglio paga di settembre 2022 (ultimo foglio paga emesso da in quanto nel predetto foglio paga non sarebbero state Controparte_2 computati i giorni di ferie e i permessi retribuiti maturati dal ricorrente nel periodo maggio-settembre 2022.
Il chiede, quindi, l'accertamento delle spettanze inerenti al mese di Pt_1 settembre 2022 di 26,56 giorni di ferie (ovvero i 15,73 giorni risultanti dal foglio paga di settembre 2022, oltre ai 10,83 giorni di ferie maturati nel periodo maggio-settembre 2022), oltre a 500 ore di permesso retribuito (ovvero le 140 ore risultanti dal foglio paga di settembre 2022, oltre alle 360 ore di permesso maturate nel periodo maggio-settembre 2022).
La domanda è infondata.
Ed invero, nel foglio paga di settembre 2022 sono computati anche i giorni di ferie e le ore di permesso retribuito maturati nei mesi precedenti (ovvero da aprile a settembre 2022) detratti ovviamente quelli fruiti e/o liquidati allo stesso nel predetto periodo;
ai sensi dell'art. 2112 c.c., ha riportato nel primo foglio Controparte_1 paga dalla stessa emesso a seguito della cessione del ramo d'azienda di
[...]
(ottobre 2022) ( documento 13), le ferie e i permessi maturati Controparte_2 dal ricorrente così come risultanti nel foglio paga immediatamente precedente
(ovvero quello di settembre 2022) emesso dalla cedente Controparte_2
A fronte di queste risultanze documentali la domanda proposta dal ricorrente risulta del tutto infondata in quanto egli non dimostra, né chiede di provare in alcun modo, come era suo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., di aver maturato i giorni di ferie e le ore di permesso richieste, ovvero quelle ulteriori rispetto a quelle già riconosciute nel foglio paga di settembre 2022.
Ed invero, il lavoratore che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto ( cfr. CORTE di
CASSAZIONE. sezione lavoro, con ordinanza n. 15258 depositata il 31 maggio
2024).
A tal fine, non può ritenersi sufficiente la sola produzione del foglio paga di aprile 2022 , le cui indicazioni, diversamente da quanto asserito dal ricorrente sono state espressamente contestate dal convenuto, essendo peraltro riferibili a diversa datrice di lavoro, ovvero alla cedente. La qualità delle parti e la natura della decisione costituiscono giusti motivi per compensare in toto le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1)Rigetta la domanda
2)Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 24/11/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo