Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza non è configurabile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606 comma primo lett. d) cod. proc. pen.. (In motivazione, la S.C. ha precisato che resta impregiudicata la rilevanza di tale censura sotto il diverso profilo del vizio di motivazione del provvedimento di rigetto dell'istanza o della decisione finale ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e) cod. proc. pen.).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 15605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15605 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 937
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 027819/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC NC, N. IL 19/09/1958;
avverso ORDINANZA del 17/04/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Delehaye Enrico, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende. RILEVA IN FATTO IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 17 aprile 2007 e depositata il 31 maggio 2007, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha respinto le istanza di affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, di applicazione della detenzione domiciliare, avanzate da CI ES, condannato alla pena della reclusione in anni quattordici per uxoricidio, motivando, alla stregua del responso peritale e della relazione di sintesi, che, benché CI avesse tenuto "regolare comportamento intramurario", si fosse impegnato nella attività lavorativa e avesse fruito di permessi premio, ostava, tuttavia, alla prognosi favorevole, per l'applicazione delle misure alternative, la considerazione della pericolosità del condannato, desunta dalla persistenza delle "caratteristiche personologiche presenti all'epoca della commissione del reato", in quanto CI è ancora caratterizzato "da tratti di immaturità affettiva e sociale";
reagisce generalmente con comportamenti "impulsivi a fronte di "situazioni frustranti"; non ha "intrapreso un autentico percorso di rivisitazione critica del passato;
ne' adeguatemente avviato un processo di coscientizzazione e di responsabilizzazione", tuttora opponendo, in relazione al fato di sangue, la negativa dell'intento omicida.
2. - Ricorre per Cassazione il condannato, personalmente, mediante atto recante la data del 23 giugno 2007 col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettere b), c) e d), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 47 dell'Ordinamento penitenziario, mancata assunzione di prova decisiva, nonché contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il Tribunale ha disatteso la richiesta di rinnovazione della perizia: assume che il responso rassegnato dal perito è "frutto di un valutazione personale", fondata su un solo colloquio, e prospetta l'esigenza di dimostrare attraverso la nuova indagine l'assenza di qualsiasi abuso di sostanze alcoliche e di acquisire un accertamento più congruo del "dato caratteriale". Assume, poi, il condannato che la decisione del Tribunale di sorveglianza contraddice alle emergenze documentali versate in atti, relative ai provvedimenti di liberazione anticipata e ai permessi premio ottenuti, alla autorizzazione al lavoro esterno e alla assoluta mancanza di provvedimenti disciplinari e, conclusivamente, alla incedibile condotta intramuraria sempre osservata. 3. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 29 ottobre 2007 oppone: la doglianza per l'omessa assunzione di prova decisiva non può investire, trattandosi di mezzo neutro di prova, la negata rinnovazione della perizia;
gli ulteriori motivi di ricorso consistono in censure di merito del provvedimento impugnato e non sono, pertanto, ammissibili nel presente giudizio di legittimità.
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
4.1 - In relazione al procedimento di sorveglianza non è configurabile, in radice, il vizio della mancata assunzione della prova decisiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera d) previsto "soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della Camera di consiglio" (Sez. 3, 12 agosto 1993, n. 1779, Cova, massima n. 195977). La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impugnativa: "quando la parte della prova non assunta ne abbia fatto richiesta, anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'art. 495 c.p.p., comma 2". Sicché la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento.
Resta, beninteso, impregiudicata la rilevanza delle censure per l'omessa ammissione, o disposizione, di una prova sotto il diverso profilo del vizio di motivazione del provvedimento di rigetto della istanza e della finale decisione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e) (v. infra).
4.2 - Non ricorrono, alla evidenza, i vizi della inosservanza o della erronea applicazione della legge.
Sotto il primo aspetto il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze del condannato, di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, avendo accertato, per l'appunto, che non ricorrevano le condizioni e i presupposti, previsti delle corrispondenti disposizioni dell'ordinamento penitenziario. Nè il ricorrente ha opposto alcuna alternativa interpretazione delle norme anzidette a quella correttamente osservata dal giudice a quo. 4.3 - Controverse sono, invece, le quaestiones facti della prognosi circa l'esito delle misure alternative postulate e della pericolosità del condannato.
L'accertamento in proposito operato dal Tribunale di sorveglianza e la finale valutazione valgono, innanzi tutto, a suffragare l'implicito rigetto della istanza di nuova perizia, formulata da CI sulla base della generica contestazione del responso peritale.
Invero il giudice a quo ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione della contraddittorietà della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito;
sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per Cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4.4 - Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione - al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008