TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile in composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice riuniti in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1906/2025 RG. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ventura Di Tuoro, giusta procura in atti e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rapp.to e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Ventura Di Tuoro, giusta procura in atti
-ricorrenti-
Nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter c.p.c. con scadenza al 16.09.2025 le parti si riportavano al ricorso introduttivo.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.07.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 21.06.1993 in San Giorgio a Cremano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.81, parte II, serie A, anno 1993), che dalla loro unione nasceva la IA , nata il [...] in San Giorgio a [...], maggiorenne Persona_1 non economicamente autosufficiente, assumevano che la stessa era fallita a causa di incomprensioni ed incompatibilità insormontabili;
chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c., e le parti con note di trattazione scritta, ritualmente depositate, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, confermando la volontà di non riconciliarsi, e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e della IA maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“-La casa coniugale sita in RR (Na) al corso Vittorio Emanuele II n. 5, già adibita a residenza coniugale, di proprietà della IA , resta assegnata in godimento alla madre che la abiterà unitamente Persona_1 alla IA;
Persona_1
-Il IG. si impegna a versare direttamente alla IA IG.ra di anni 28 Controparte_2 Persona_1 la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento, entro il giorno 5 di ogni mese.
-La IG.ra , si dichiara autonoma sotto il profilo patrimoniale e dichiara di rinunciare Controparte_1 espressamente, in modo libero e consapevole, al diritto al mantenimento.
-I coniugi chiedono che venga omologata la separazione alle condizioni di cui sopra.”
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Il Tribunale preliminarmente dà atto che la IG.ra si dichiara autonoma Controparte_1 economicamente, rinunciando a qualsiasi contributo al mantenimento.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale determina in euro 700,00 il contributo al mantenimento della IA a carico del IG. da corrisponderle entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_1 mese, oltre rivalutazione annuale Istat.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1 nato a [...] il [...] (c.f. ) e C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), che hanno contratto
[...] C.F._2 matrimonio concordatario il 21.06.1993 in San Giorgio a Cremano (NA), con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.81, parte II, serie A, anno 1993);
2) Assegna la casa coniugale sita in RR (NA) al Corso Vittorio Emanuele II n. 5 alla IG.ra
; Controparte_1
3) Determina in euro 700,00 il contributo al mantenimento della IA, maggiorenne e non economicamente autosufficiente, a carico del IG. da corrispondere alla stessa Parte_1 mediante bonifico, contanti o vaglia postale, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
4) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
5) Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 16.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca