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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/04/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze
Sezione lavoro
così composta:
dr. Maria Lorena Papait Presidente
dr Roberta Santoni Rugiu Consigliera rel.
dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 423 / 2024 RG promossa da
C Parte_1
Avv. Tommaso Cristalli appellante contro
Controparte_1
Avv. Verusca Castellani
CP_2
Avv. Silvano Imbriaci appellati
avente ad oggetto: appello delle sentenze del Tribunale di Arezzo, quale giudice del lavoro
- non definitiva n. 125/2024, pubblicata il 6 marzo 2024
- definitiva n. 308/2024, pubblicata il 19 giugno 2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza 1° aprile 2025, con lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Questa in sintesi la vicenda controversa, ricostruita sugli atti ed i documenti delle parti:
- con ricorso del 23 aprile 2018, aveva convenuto al Tribunale di Arezzo, affermando di Controparte_1 CP_3 avere lavorato in modo continuativo alle sue dipendenze da settembre 2009 a marzo 2016 come commesso full time nel negozio “Spazio Libero”, chiedendo quindi di accertare la subordinazione sostanziale del rapporto e le conseguenti differenze di retribuzione e contribuzione, dovute al fatto che per l'intera sua durata egli non era mai stato assicurato in modo regolare, bensì senza soluzione di continuità aveva operato
** da settembre 2009, in via di fatto pagina 1 di 10 ** da luglio 2010 a luglio 2015 con un contratto di associazione in partecipazione
** fino a marzo 2016 con un contratto di lavoro occasionale (voucher)
- anche quando il rapporto aveva ricevuto una sorta di contrattualizzazione, si era trattato comunque di contratti fittizi, poiché la prestazione si era svolta sempre con le medesime modalità eterodirette che avevano caratterizzato il primo periodo prestato di fatto;
le mansioni e l'orario di lavoro full time erano sempre stati regolati dalle direttive della amministratrice dalla quale il ricorrente ogni settimana riceveva il pagamento della retribuzione CP_4
- il Tribunale, con sentenza n. 329/2019 accogliendo la relativa eccezione della società, aveva respinto il ricorso per la mancata produzione del CCNL da parte del lavoratore, circostanza che avrebbe impedito di verificarne l'inquadramento eventualmente anche ai fini delle differenze di retribuzione, precludendo quindi l'accertamento sia dell'an che del quantum del diritto rivendicato
- la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 694/2021, aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado per violazione dell'art. 102 cpc, non essendo stato chiamato in giudizio l' quale litisconsorte necessario della CP_2 domanda di regolarizzazione contributiva, pur svolta dal lavoratore
- aveva riassunto il giudizio avanti al Tribunale di Arezzo il quale, in contraddittorio sia della società sia CP_1 dell' , aveva istruito la causa con prova orale e CTU contabile e quindi aveva pronunciato CP_2
* sentenza non definitiva n. 125/2024 del 6 marzo 2024, con la quale aveva accertato la subordinazione del rapporto,
l'inquadramento al livello V° CCNL terziario commercio e servizi per il periodo settembre 2009 / marzo 2016, ed il diritto alle conseguenti differenze di retribuzione (da quantificarsi nel seguito del medesimo giudizio), nonché il diritto alla regolarizzazione contributiva dei periodi marzo 2013 / luglio 2014 e luglio 2015 / marzo 2016 (anch'essa da quantificarsi nel seguito del giudizio)
* sentenza definitiva n. 308/2024 del 19 giugno 2024, all'esito della CTU contabile, con la quale aveva condannato la società al pagamento di €. 111.782,99 a titolo di differenze di retribuzione ed €. 21.147,90 a titolo di contributi, oltre spese legali e di CTU a carico della medesima società
- il 20 giugno 2024 aveva notificato entrambe le sentenze alla società. CP_1
Con appello depositato il 22 luglio 2024, la aveva impugnato la decisione di primo grado, censurandola CP_3 con due motivi, e chiedendone in tesi la riforma con rigetto della domanda del lavoratore e della domanda riconvenzionale dell , ed in ipotesi la determinazione in misura minore dei pretesi crediti, sia quelli retributivi del CP_2 lavoratore sia quelli contributivi dell'istituto.
si era costituito ed aveva eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per essere sia tardiva Controparte_1 sia relativa alla sola sentenza non definitiva n. 125/24 (e non anche alla definitiva n. 308/24). Nel merito, aveva ne chiesto il rigetto con conferma della sentenza.
L' si era costituito chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza. CP_2
Nel frattempo, lo stesso rapporto di lavoro era stato oggetto di altra vicenda giudiziaria fra e l' , CP_3 CP_2 sviluppata parallelo con la presente:
pagina 2 di 10 - con richiesta di intervento del 24 aprile 2018 all' di Arezzo, e Controparte_5 Controparte_1
avevano chiesto di riqualificare come subordinato i rispettivi rapporti di lavoro alle dipendenze Parte_2 della negli anni 2014 e luglio 2015, oggetto di fittizi contratti di associazione in partecipazione CP_3
- l aveva emesso il verbale di accertamento del 23 novembre 2018 riconoscendo la subordinazione di CP_5
e di entrambi inquadrati al livello V CCNL per i dipendenti del settore terziario, commercio e CP_1 Parte_2 pubblici esercizi, come commessi a tempo pieno (8 ore al giorno su 5 giorni alla settimana)
- sulla base di tale verbale, l aveva emesso un avviso di addebito che la società aveva opposto CP_2
- il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 115/2011, aveva accolto l'opposizione della società ed annullato l'avviso di addebito
- questa Corte d'Appello, con la sentenza n. 409/2023, aveva invece riformato in toto la decisione di primo grado respingendo la stessa opposizione e confermando quindi l'avviso di addebito.
§§§
Rito
Secondo il Collegio, l'eccezione preliminare svolta dal lavoratore appellato è infondata.
Infatti, l'atto d'appello deve essere interpretato nel suo contenuto complessivo come impugnazione di entrambe le sentenze, che infatti vi erano richiamate espressamente, nell'intestazione (pag. 4) come nelle conclusioni (pag. 29).
Del resto, introdotto in seguito all'avvenuta notifica delle due pronunce nella stessa data, l'appello nemmeno avrebbe avuto senso se avesse riguardato solo quella non definitiva (di mero accertamento) e non anche quella definitiva (di condanna).
Inoltre, a fronte dell'avvenuta notifica di entrambe le sentenze eseguita il 20 giugno 2024, e quindi scadendo il termine breve di 30 giorni il sabato 20 luglio 2024, l'atto d'appello era stato depositato il lunedì 22 luglio, in applicazione dell'art. 155 commi 4 e 5 cpc, secondo il quale i termini in scadenza il sabato sono prorogati di diritto al successivo giorno lavorativo (Cass. n. 17280/2023).
In conclusione, l'impugnazione è tempestiva, e coinvolge sia la sentenza non definitiva che quella definitiva, in relazione alle quali il Collegio è chiamato alla seguente decisione di merito.
Merito
Motivo 1) Mancata produzione del CCNL
Il ricorso introduttivo del giudizio originario fra le parti, conclusosi con la sentenza n. 329/2019 del Tribunale di
Arezzo, non aveva prodotto il CCNL dipendenti del settore terziario commercio pubblici esercizi, in base al quale aveva chiesto di ritenere il rapporto subordinato e di calcolare le conseguenti differenze di retribuzione.
A proposito di tale mancata produzione originaria, la sentenza non definitiva (pag. 6/11) aveva affermato che:
# il giudizio di riassunzione ha struttura chiusa, ovvero non aperta a nuove deduzioni e produzioni;
quindi, la stessa preclusione per mancata produzione, che si era formata nel giudizio originario, si rifletteva anche nel presente giudizio in riassunzione, nuovamente introdotto avanti al Tribunale da parte del lavoratore (il quale invece questa volta aveva prodotto lo stesso CCNL come all. F)
# in seguito all'integrazione del contraddittorio nei confronti dell nel giudizio in riassunzione, anche l'istituto CP_2
pagina 3 di 10 avrebbe potuto produrre lo stesso CCNL, ma ciò non era avvenuto;
quindi, anche in questo caso si sarebbe verificata una preclusione, se non fosse che a sua volta aveva fatto propria la produzione del CCNL effettuata dal CP_2 lavoratore nel giudizio in riassunzione, sanando la stessa decadenza
# comunque, tale decadenza sarebbe stata priva di conseguenze pratiche poiché sia i richiami dell'originario ricorso introduttivo (pagg. 6,7,8) sia il conteggio del rag. prodotto dal lavoratore (doc. 4 ric. 1°), sia il verbale Persona_1 dell' di novembre 2018 ritenevano il rapporto da inquadrare nell'ambito del medesimo Controparte_5 livello V CCNL Commercio pubblici esercizi
# peraltro, le parti non avevano stipulato un contratto di lavoro subordinato, né aderivano ad associazioni sindacali stipulanti contrattazione collettiva in materia di lavoro subordinato;
quindi, nel caso in esame il contratto collettivo rappresentava un mero per accertare il cd minimo retributivo costituzionale del compenso dovuto in relazione alle mansioni svolte
# in conclusione, se anche le preclusioni/decadenze relative alla mancata produzione originaria del CCNL non si fossero sanate, si sarebbero in tutti i casi risolte con l'acquisizione d'ufficio dello stesso documento, che il giudice avrebbe potuto effettuare d'ufficio ai sensi dell'art. 421 cpc;
infatti, la società non aveva mai contestato l'esistenza ed il contenuto dello stesso CCNL, bensì esclusivamente la sua applicabilità al rapporto, e quindi valeva il principio giurisprudenziale per cui, qualora una domanda richiami un contratto collettivo senza produrlo, è possibile acquisirlo d'ufficio quando non si discuta della sua esistenza e del suo contenuto, bensì solo del fatto che si tratti della regola da applicare al caso concreto
# era quindi stata disposta l'acquisizione d'ufficio del medesimo contratto (dato di riferimento per il rivendicato inquadramento), con le relative tabelle salariali (dato di riferimento per le rivendicate differenze di retribuzione).
La società appellante aveva censurato tale decisione (pag. 17 appello), ritenendo errato consentire di individuare l'inquadramento ed il relativo corrispettivo, quali dati controversi, in violazione della disciplina processuale in base alla quale si era verificata la decadenza rispetto all'onere di produzione originaria del contratto collettivo.
La decisione era inoltre contraddittoria laddove argomentava una decadenza a carico sia del lavoratore che dell , CP_2 tuttavia concludendo che nella sostanza ciò sarebbe rimasto privo di risvolti pratici.
Per contro, era consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale negli atti introduttivi del rito di lavoro, la mancata indicazione come il mancato deposito dei documenti, comportava la decadenza dalla relativa produzione, con impossibilità di esercitare tale facoltà nei successivi gradi di giudizio.
Peraltro, nel caso in esame la gravità della carenza era evidente poiché, non solo non era stato prodotto il contratto collettivo come documento, ma nemmeno le sue tabelle salariali e le declaratorie professionali dei diversi livelli, di modo che era rimasta sconosciuta la fonte contrattuale del trattamento economico e normativo qui rivendicato.
Come aveva errato nel ritenere irrilevante la decadenza (del lavoratore e dell ) rispetto all'onere di produzione CP_2 originaria del contratto collettivo, il Tribunale aveva poi errato nel ritenere che lo stesso documento potesse essere acquisito d'ufficio, sull'assunto la società non ne avrebbe contestato l'esistenza e il contenuto.
Per contro, l'appello (pag. 20) riportava brani della memoria ex art 416 cpc, con la quale aveva già argomento che erano equivoche le dizioni del ricorso introduttivo riferite alla disciplina collettiva che si riteneva applicabile. I vari pagina 4 di 10 riferimenti a Terziario, Commercio, Pubblici Esercizi non individuavano in modo univoco un solo contratto collettivo, bensì potevano riferirsi a diversi testi, variamente sottoscritti da diverse sigle sindacali. Di conseguenza, era inevitabile ritenere che l'esistenza stessa del contratto collettivo di cui la domanda del lavoratore invocava l'applicazione era stata contestata nelle originarie difese della società, con argomenti che tuttora ne avrebbero precluso l'acquisizione d'ufficio anche nel giudizio di riassunzione.
Secondo il Collegio, il primo motivo è infondato.
La stessa sentenza appellata riportava nel dettaglio le dizioni utilizzate negli atti introduttivi del lavoratore, e dell CP_2 nel giudizio di rinvio avanti al Tribunale, dai quali si ricavava che la subordinazione era rivendicata a fini retributivi e contributivi in relazione al livello V CCNL per i dipendenti del settore terziario, commercio e pubblici esercizi.
Il conteggio di parte del lavoratore (doc. 4) era stato effettuato sulla base di tale CCNL, stessa regola collettiva in applicazione della quale era stata sviluppata la CTU contabile disposta dal giudice del rinvio, e recepita nella sentenza definitiva.
Analogamente, anche l di Arezzo, in seguito alla denuncia di aprile 2018 da parte di e Controparte_5 CP_1 della collega , con il verbale di novembre 2018 (vedi docc. prodotti nel giudizio di rinvio) aveva Parte_2 CP_2 disconosciuto i fittizi rapporti di associazione in partecipazione, qualificandoli come subordinati, con mansioni di commesso inquadrate al livello V di tale CCNL.
Di conseguenza, la mera circostanza della mancata produzione originaria del testo di tale contratto nel primo ricorso del lavoratore di aprile 2018, e la conseguente decadenza a suo carico, era un dato ampiamente superato nel presente giudizio successivo alla riassunzione in primo grado per integrare il contraddittorio nei confronti dell . CP_2
Infatti, da un lato il Collegio concorda con la sentenza non definitiva a proposito del fatto che, se anche il lavoratore non avesse più la facoltà di produrre il contratto collettivo, quello che egli aveva allegato al ricorso in riassunzione, comunque, era stato richiamato nella costituzione , con ciò sanando di conseguenza ogni decadenza. CP_2
Dall'altro lato, il Collegio concorda con la sentenza non definitiva a proposito del fatto che ogni questione si era comunque risolta in seguito all'esercizio del potere di acquisizione d'ufficio ed art. 421 cpc, correttamente esercitato dal Tribunale in sede di rinvio (ed invece erroneamente respinto nella originaria sentenza dello stesso Tribunale).
Infatti, il contratto collettivo a cui si riferivano le pretese del lavoratore dell era preesistente, conoscibile e CP_2 producibile da chiunque, presupposto che la giurisprudenza di legittimità ritiene sufficiente perché il medesimo testo sia acquisito d'ufficio sanando eventuali carenze nella produzione delle parti
In tal senso Cass. n. 22907/2024 secondo la quale < Nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente
- qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione - anche in grado d'appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all'art. 437 c.p.c., sicché, nel giudizio volto a determinare il minimale contributivo, non può limitarsi a una pronuncia di tardività della produzione del cosiddetto contratto collettivo "leader", ma deve esercitare il suo potere- dovere di integrazione probatoria ed acquisire il CCNL indicato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione-parametro >, fra le tante precedenti conformi Cass. n. 1246 del 2011, n. 11845 del 2018 e n. 32265 del 2019.
pagina 5 di 10 Motivo 2) Errata ricostruzione dei fatti controversi sulla base della prova orale
La sentenza non definitiva (pag. 11/20) aveva accertato il rapporto subordinato svolto dalle parti da settembre 2009 a marzo 2016, con inquadramento al livello V CCNL dipendenti del settore terziario commercio pubblici esercizi, iniziato senza alcuna regolarizzazione contrattuale e contributiva, poi proseguito in forma di contratto di associazione in partecipazione, ed infine concluso in forma di voucher, queste ultime regolazioni entrambe fittizie.
Sul momento genetico del rapporto da settembre 2009, e sull'orario di lavoro full time su 5 giorni alla settimana, per l'intera sua durata, erano esaminate in modo approfondito le testimonianze di e di Testimone_1 Parte_2
, oltre che di concludendo che era stato assolto l'onere della prova sugli indici
[...] Testimone_2 qualificanti della subordinazione rispetto al ruolo di commesso a tempo pieno, eterodiretto dalla società.
Se anche era stata accusata dalla società di scarsa attendibilità, in quanto anch'essa associata in Parte_2 partecipazione che aveva denunciato all'Ispettorato del lavoro la propria subordinazione nei confronti di , la CP_3 coincidenza con la deposizione persona invece pacificamente indifferente alle parti, le aveva invece fornito Tes_1 una conferma indiretta e decisiva.
Quanto al contratto di associazione in partecipazione, il D. Lgvo n. 276/2003 prima e la L. 92/2012 poi avevano stabilito presunzioni relative di subordinazione quando la partecipazione dell'associato agli utili non sia effettiva, manchi la consegna del rendiconto sulla effettiva partecipazione agli utili e non vi sia alcun controllo sulla gestione dell'associante, salvo prova contraria che avrebbe dovuto fornire la società, in concreto mancata in toto.
Il contratto stipulato fra le parti prevedeva un corrispettivo del 2% sull'utile derivante dalla gestione del punto vendita che, stando alle bozze di ricevuta del compenso prodotte dalla società, sarebbe stato pari all'irrisorio importo di €. 200 lordi all'annuo, circostanza di per sé implausibile e che doveva essere superata a fronte della prova orale su un compenso orario ricevuto a mani dell'amministratrice confermato anche dalla teste . CP_4 Parte_2
Nessuna prova era stata fornita sulla consegna di rendiconti annuali, e la documentazione prodotta a tal fine dalla società era del tutto insufficiente (il doc. A -10 era riferito al solo bilancio dell'anno 2014 che riportava una sottoscrizione che si diceva riferibile a . Né la prova documentale della consegna dei rendiconti poteva essere CP_1 supplita dalla testimonianza di dipendente , la quale seguiva gli adempimenti contabili, Tes_3 CP_6 amministrativi e finanziari della società, ed aveva riferito di avere predisposto i rendiconti per gli associati in partecipazione per ogni esercizio, senza confermare tuttavia che tali documenti sarebbero stati consegnati agli interessati, né che gli stessi li avrebbero sottoscritti per ricevuta. La testimone nella sua dichiarazione aveva riferito di disporre in ufficio di rendiconti per qualche annualità sottoscritti da ma quando il Tribunale ne aveva ordinato CP_1
l'esibizione erano stati forniti file .pdf e file .doc, privi di ogni sottoscrizione.
In conclusione, la prova orale aveva confermato anche che la prestazione di commesso seguiva le direttive dell'amministratrice mentre l'inesistente dimostrazione degli adempimenti propri del contratto di associazione in CP_4 partecipazione consentiva di applicare la presunzione legale di subordinazione del rapporto.
Passando alla successiva fittizia regolazione mediante voucher (per il periodo dalla scadenza dell'associazione in partecipazione a luglio 2015 fino a marzo 2016, momento fino al quale la prova orale aveva confermato la pagina 6 di 10 prosecuzione della prestazione) non si poteva dubitare che avesse ancora lavorato come commesso con le CP_1 medesime modalità subordinate che avevano caratterizzato il precedente lungo periodo, prima di fatto da settembre
2009, poi sulla base del fittizio contratto di associazione in partecipazione da luglio 2010.
Quanto alle mansioni svolte non vi era stata un'effettiva contestazione sul fatto che si trattasse del tipico ruolo del commesso di negozio, discutendo piuttosto la società del fatto che ciò avvenisse, o meno, alle direttive dell'amministratrice CP_4
Di nuovo in proposito erano decisive le testimonianze di , e Parte_2 Testimone_2 Testimone_4
La società appellante aveva censurato tale capo di decisione (pag. 22 appello) per avere omesso di valutare criticamente l'attendibilità delle diverse deposizioni, evidenziando che i plurimi e gravi contrasti emersi avrebbero meritato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in relazione al delitto di falsa testimonianza a carico di e di . Tes_1 Parte_2
Infatti, entrambe erano state ritenute erroneamente credibili dal Tribunale, nonostante che avessero preteso di confermare sia la durata nel tempo del rapporto sia l'estensione dell'orario di lavoro di affermando in modo CP_1 contraddittorio di essere state esse presenti in tempi compatibili con tali ricordi sulla base di circostanze di fatto che tuttavia erano poi state smentite.
L'appello concludeva quindi che l'insieme di tali criticità avrebbero imposto:
- in via principale, il rigetto integrale della domanda, considerando anche che la mancata prova degli indici sintomatici della subordinazione rimaneva motivo decisivo per respingere le pretese sia del lavoratore che dell , a prescindere CP_2 dal fatto che fosse o meno dimostrato che la società aveva regolarmente adempiuto i propri obblighi contrattuali quale associante in partecipazione
- in via subordinata, quantomeno un accoglimento parziale della domanda, contenuto entro i limiti temporali nei quali circoscrivere la prestazione “coincidente con il quadro storico fornito dalla signora all'udienza Parte_2 del 23 maggio 2019 nell'ambito del procedimento n. 497/2018 Tribunale di Arezzo” (così testualmente, pag. 26 appello).
Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo.
In punto di qualificazione giuridica del rapporto, il Tribunale aveva sviluppato un duplice argomento, richiamando:
- la dimostrazione effettiva della prestazione di fatto eterodiretta dalla società fin da settembre 2009, emersa dalla prova orale, nonché da luglio 2010 confermata anche dalla totale mancanza di conferma documentale del carattere effettivo del contratto di associazione in partecipazione, condizione che si riferiva anche al successivo periodo dei voucher fino a marzo 2016
- la presunzione relativa di subordinazione introdotta dal D. Lgvo n. 276/2003, nel senso che qualora la mancanza di un'effettiva partecipazione e di adeguate erogazioni all'associato che presti la propria attività comporta il suo diritto "ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato, e quindi la ulteriore presunzione relativa ribadita dalla L. 92/2012 (art. 1 comma 30) nel senso che, quando la partecipazione dell'associato agli utili non sia effettiva, o manchi la consegna del rendiconto di cui all'art 2552 cc, la subordinazione si presume, salvo prova contraria che deve essere fornita dall'associante (nel caso in esame mancata in pagina 7 di 10 toto).
Considerato che il rapporto di lavoro era iniziato di fatto a settembre 2009, e come tale era proseguito per quasi un anno prima della dell'associazione in partecipazione nel 2010, il Collegio ritiene necessario valorizzare piuttosto il primo argomento del Tribunale, ampiamente sviluppato in sentenza e pienamente condivisibile.
Fermo restando che, poiché l'associazione in partecipazione aveva impegnato lungo tempo nella durata pluriennale del rapporto in esame, anche il secondo argomento ha comunque un peso significativo nella presente decisione.
Il Collegio non concorda con la società appellante nel senso della totale inattendibilità della prova orale, e quindi sulla totale mancanza di fondatezza dell'intera domanda.
Concorda piuttosto con il Tribunale (pagg. 14/18 sentenza non definitiva) che aveva ricostruito l'effettività di un rapporto a tempo pieno, svolto in modo continuativo da settembre 2009 a marzo 2016, con le medesime modalità eterodirette dall'amministratrice senza mutare i caratteri essenziali nei tre diversi periodi (di fatto, di CP_4 associazione in partecipazione e di voucher).
Infatti, l'istruttoria avete ampiamente dimostrato che lavorava come addetto alle vendite nel negozio gestito CP_1 dalla società in Arezzo, osservando un orario di lavoro a tempo pieno, distribuito fra la mattina ed il pomeriggio dalle
08:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:00, con un giorno di riposo settimanale coincidente con il lunedì, e riceveva ogni settimana pagamenti in contanti dall'amministratrice, ed in caso di assenze doveva darne comunicazione alla società.
I tempi della presenza corrispondevano a direttive della società, sia quanto ai giorni che quanto agli orari, come anche le modalità della prestazione di commesso (nel senso che per esempio eventuali sconti effettuati alla clientela richiedevano di essere autorizzati).
In tal senso, le testimonianze , e le quali non meritano le severe censure dell'appello, Parte_2 Tes_1 Tes_2 anche perché la stessa sentenza non definitiva le aveva analizzate e confrontate in modo analitico, risolvendo ogni profilo di possibile contrasto o divergenza fra ogni dettaglio delle diverse versioni.
In proposito, sono esaustive le spiegazioni svolte alle pagg. 14 e 15 della sentenza non definitiva, che chiarivano come le deposizioni e si coordinassero fra di loro sia nel presente giudizio, sia con quelle rese dalle Parte_2 Tes_1 stesse testi in altri giudizi sulla medesima vicenda, avendo il Tribunale acquisito i verbali anche delle altre deposizioni per confrontarle puntualmente con quelle del presente giudizio.
Passando poi alle considerazioni più specifiche sul carattere fittizio del contratto di associazione in partecipazione
2010/2015, la memoria di costituzione dell aveva richiamato la sentenza n. 409/2023 di questa Corte d'appello CP_2 con la quale era stata respinta l'opposizione proposta da nei confronti dell'avviso di addebito emesso a suo CP_3 carico dall'Istituto sulla base del verbale di accertamento del novembre 2018 che aveva ritenuto la subordinazione come commessi full time di e . Controparte_1 Parte_2
Il Collegio ritiene che il nucleo essenziale di tale motivazione si adatti bene anche alla presente decisione, e quindi ne richiama qui i passaggi fondamentali:
* prima di tutto, considerando che il contratto di associazione in partecipazione era del 2010, va richiamata la giurisprudenza di legittimità riferita al periodo precedente l'entrata in vigore della L. 92/2012, secondo la quale < .. all'orientamento di questa Corte in ordine al contratto di associazione in partecipazione (da ultimo Cass. n. 31007 del
pagina 8 di 10 2019); si è così avuto modo di statuire (Cass. n. 1692 del 2015) che "la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un'indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l'obbligo del rendiconto
periodico dell'associante e l'esistenza per l'associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell'associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell'organizzazione aziendale"; si è, altresì, precisato (Cass. n. 1817 del 2013) che "in tema di contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato, l'elemento differenziale rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili d'impresa risiede nel contesto regolamentare pattizio in cui si inserisce l'apporto della prestazione da parte dell'associato, dovendosi verificare l'autenticità del rapporto di associazione, che ha come elemento essenziale, connotante la causa, la partecipazione dell'associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Pertanto, laddove è resa una prestazione lavorativa inserita stabilmente nel contesto dell'organizzazione aziendale, senza partecipazione al rischio d'impresa e senza ingerenza ovvero controllo dell'associato nella gestione dell'impresa stessa, si ricade nel rapporto di lavoro subordinato in ragione di un generale favor accordato dall'art. 35 Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (successiva conf. Cass. n, 4219 del 2018) >, Cass. n. 25221/2020.
* così individuata la regola di diritto, in fatto i contratti di associazione in partecipazione di e CP_1 Parte_2 prevedevano un compenso sotto forma di percentuale sugli utili, ma nessuna partecipazione alle perdite
* non vi era traccia di rendiconti che la società avesse mai compilato e consegnato periodicamente ai due lavoratori;
in proposito, la sentenza n. 409/23 richiamava le medesime incongruenze della documentazione prodotta dalla società, già considerate nella sentenza non definitiva qui appellata, a proposito del fatto per il solo anno 2014 la bozza di ricevuta riferiva di un compenso irrisorio di poche centinaia di euro lordi all'anno, nemmeno congruente con gli utili risultanti dal bilancio
* risultava quindi che i lavoratori non avessero mai condiviso il rischio di impresa della società, poiché non partecipavano alle perdite né risultava che avessero percepito percentuali degli utili, e nemmeno avessero mai esercitato un qualche controllo sulla gestione della stessa impresa da parte dell'associante
* piuttosto, era certo che i lavoratori fossero pagati in contanti per ogni ora di lavoro resa (prima €. 6 all'ora, poi elevati a €. 6,5), ed a prescindere dagli utili;
in tal senso, non solo avevano confermato la circostanza i lavoratori interessati, ma era stata anche la amministratrice liberamente interrogata, ad ammettere i pagamenti in contanti CP_4 effettuati da lei stessa senza alcuna formalizzazione, precisando addirittura che tali somme erano “commisurate a quanto i due avevano lavorato nei limiti delle disponibilità di cassa”
* dallo stesso interrogatorio libero della legale rappresentante, era emerso che la società gestiva un negozio di oltre
500 mq, nell'ambito del quale la presenza di e era essenziale per coprire i turni del personale che CP_1 Parte_2 ne consentivano l'apertura al pubblico, già solo per questo avvalorando l'esistenza di un orario di lavoro pagina 9 di 10 predeterminato ed esteso, imposto dalle medesime esigenze di impresa.
La motivazione della sentenza n. 409/2023 della Corte consente infine di aggiungere due ulteriori considerazioni a supporto della presente decisione:
§ prima di tutto emerge la piena attendibilità della teste anche nel presente giudizio;
infatti, la circostanza, Parte_2 valorizzata in appello per dire che essa sarebbe stata mossa da mera animosità per avere proposto la medesima denuncia all lavoro, cade considerando che tale iniziativa della lavoratrice aveva rappresentato piuttosto Controparte_5
l'esercizio di un diritto alla regolarità del proprio trattamento retributivo e contributivo, peraltro poi riconosciuto fondato in sede giudiziale
§ più in generale, risulta come tali modalità di svolgimento del rapporto non si fossero verificate solo nel periodo del contratto di associazione in partecipazione 2014/2015, ma avessero caratterizzato l'intero periodo controverso nell'ambito del presente giudizio 2009/2016, così come diffusamente ricostruito nella sentenza non definitiva qui appellata;
infatti si era sempre trattato della mansione di commesso di negozio, esercitata nel medesimo punto vendita gestito dalla società, secondo turni ed orari prestabiliti che prevedevano l'alternanza con gli altri commessi, secondo un orario a tempo pieno, con un giorno di riposo settimanale e l'obbligo di concordare o giustificare eventuali assenze, il tutto a fronte di un corrispettivo pagato settimanalmente in contanti sulla base di un importo orario fisso.
Spese di lite e C.U.
Le spese di secondo grado seguono la soccombenza, liquidate nei diversi importi rispettivamente spettanti al lavoratore e all di riflesso al diverso valore delle somme riconosciute, al primo a titolo retributivo ed al secondo CP_2
a titolo contributivo, e sono distratte per la procuratrice antistataria del lavoratore.
Nei confronti della società appellante, soccombente, vanno dichiarati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, respinge l'appello e conferma le sentenza appellate, definitiva e non definitiva.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado in favore delle parti appellate liquidate rispettivamente in €. 4.997,00 in favore di ed in €. 1.984,00 in favore dell , oltre spese Controparte_1 CP_2 generali 15% ed ulteriori oneri di legge.
Dispone che le spese di lite liquidate in favore di siano distratte in favore della procuratrice Verusca Controparte_1
Castellani, che si è dichiarata antistataria.
Dichiara che nei confronti della società appellante sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Firenze, 1° aprile 2025.
La Consigliera est. La Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu dr. Maria Lorena Papait
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