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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1028/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1028/2025 promossa da:
e , , rappresentati e difesi in Parte_1 Parte_2 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliati come indicato in atti
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emesso ogni opportuno provvedimento di legge: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertata e dichiarata l'attività svolta dagli Avvocati Pt_2
e nell'interesse del Sig. , condannare quest'ultimo a pagare
[...] Parte_1 Controparte_1 ai ricorrenti, a titolo di compensi professionali e nella misura del 50% ciascuno, l'importo di
€.1.000,00, oltre agli interessi moratori dalla domanda, il 15% per rimborso forfettario, il 4% per C.p.A ed IVA se dovuta o quella diversa maggiore o minore somme ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: nel caso in cui il resistente deducesse istanze di prova orale, ammettere i ricorrenti a prova contraria con i seguenti testi:
residente nella provincia di Bergamo. Testimone_1
-Avv. con studio a Lecco, Piazza degli Affari 7: Controparte_2 IN OGNI CASO: condannare a rifondere ai ricorrenti spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore, argomentazione, deduzione e difesa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 14 D.Lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c. gli Avvocati e hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare Parte_1 Parte_2 lo svolgimento dell'attività difensiva prestata in via stragiudiziale e giudiziale nell'interesse del signor e di condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale pari Controparte_1 ad € 1.000,00, incluse spese generali, IVA e CPA, oltre interessi di mora dalla domanda.
1.1. Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace.
2. Accoglimento della domanda. La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. In diritto, vale premettere che in materia di contratto d'opera professionale grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'avvenuta l'esecuzione della prestazione. Come costantemente statuito dalla Corte di cassazione presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta come titolo del diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso. Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione dell'incarico e l'entità delle prestazioni rese (argomentare e termini mutuati da Cass. n. 13828/2019 che, a sua volta, cita Cass. Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244, Cass. Sez. 2, 21/04/1981,
n. 2342; Cass. Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627; Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9254. Nella giurisprudenza di merito, ex multis, cfr. Tribunale Brescia n.152/2021).
2.2. Gli odierni ricorrenti hanno soddisfatto l'onere probatorio posto a loro carico.
In particolare, in conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001), gli Avvocati e Pt_1 Pt_2 per via documentale hanno provato il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dello stesso e hanno assolto altresì l'onere di allegazione posto a loro carico, avendo dedotto l'inadempimento di parte convenuta, processualmente gravata dall'onere di provare di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento posta a suo carico. 2.2. Dai documenti nn. 16a e 16b emerge la prova dell'interlocuzione condotta con il cliente in ordine alla controversia intercorsa con l'ex compagna e convivente more uxorio in ordine alla regolamentazione delle condizioni di visita e mantenimento della figlia minore.
Dai documenti dal n.3 al n. 13 emerge la prova delle difese svolte in via stragiudiziale per conto e nell'interesse del convenuto;
da tali documenti emerge la prova dell'attività difensiva svolta dagli odierni ricorrenti che hanno condotto una trattativa con il legale dell'ex compagna e convivente more uxorio del signor CP_1
Dal documento n. 2 emerge inoltre la prova della procura alle liti.
Dagli ulteriori documenti prodotti in giudizio emerge la fondatezza di quanto dedotto nel ricorso in ordine alla rottura del rapporto fiduciario con il cliente, con conseguente rinuncia al mandato alle liti
(docc. 13, 17, 20, oltre che dal n. 23 al n. 29).
2.3. La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto. Il raffronto dell'importo richiesto dagli odierni ricorrenti con i parametri posti dal D.M. 55/2014 consente di dichiarare la congruità del quantum richiesto nel ricorso introduttivo, oggetto della domanda di condanna.
2.4. Deve da ultimo osservarsi che il convenuto ha tenuto un contegno inerte, sia nella fase stragiudiziale avendo omesso di pagare il saldo dovuto, sia nella presente fase processuale ove è rimasto contumace;
per quanto la contumacia non possa assumere il valore di ficta confessio, trattandosi di una libera scelta processuale della parte, deve tuttavia rilevarsi che decidendo di non costituirsi il signor non ha consentito l'apprezzamento di possibili circostanze di significato CP_1 contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti.
Dalle superiori considerazioni emerge, dunque, l'accertamento di un credito degli Avvocati
[...]
e nei confronti del signor di importo pari ad € 1.000,00 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA e oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, visto il valore della domanda, rilevato che non è stata svolta attività istruttoria, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate e della celerità del rito, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.200,00 oltre esborsi
(vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie,
IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di e , nella Controparte_1 Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno, l'importo di € 1.000,00 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA
e oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 1.200,00 oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese Parte_2 di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1028/2025 promossa da:
e , , rappresentati e difesi in Parte_1 Parte_2 C.F._1 proprio, elettivamente domiciliati come indicato in atti
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, ed emesso ogni opportuno provvedimento di legge: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertata e dichiarata l'attività svolta dagli Avvocati Pt_2
e nell'interesse del Sig. , condannare quest'ultimo a pagare
[...] Parte_1 Controparte_1 ai ricorrenti, a titolo di compensi professionali e nella misura del 50% ciascuno, l'importo di
€.1.000,00, oltre agli interessi moratori dalla domanda, il 15% per rimborso forfettario, il 4% per C.p.A ed IVA se dovuta o quella diversa maggiore o minore somme ritenuta di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA: nel caso in cui il resistente deducesse istanze di prova orale, ammettere i ricorrenti a prova contraria con i seguenti testi:
residente nella provincia di Bergamo. Testimone_1
-Avv. con studio a Lecco, Piazza degli Affari 7: Controparte_2 IN OGNI CASO: condannare a rifondere ai ricorrenti spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio. Con riserva di ogni ulteriore, argomentazione, deduzione e difesa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Thema decidendum. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 14 D.Lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c. gli Avvocati e hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare Parte_1 Parte_2 lo svolgimento dell'attività difensiva prestata in via stragiudiziale e giudiziale nell'interesse del signor e di condannare il convenuto al pagamento del compenso professionale pari Controparte_1 ad € 1.000,00, incluse spese generali, IVA e CPA, oltre interessi di mora dalla domanda.
1.1. Il convenuto, regolarmente citato in giudizio, è rimasto contumace.
2. Accoglimento della domanda. La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e pertanto deve essere accolta.
2.1. In diritto, vale premettere che in materia di contratto d'opera professionale grava sul professionista l'onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l'avvenuto conferimento dell'incarico e l'avvenuta l'esecuzione della prestazione. Come costantemente statuito dalla Corte di cassazione presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta come titolo del diritto al compenso, è
l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso. Il professionista che chiede il compenso per le sue prestazioni ha poi l'onere di dimostrare la sussistenza del credito, ossia l'esecuzione dell'incarico e l'entità delle prestazioni rese (argomentare e termini mutuati da Cass. n. 13828/2019 che, a sua volta, cita Cass. Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345; Cass. Sez. 3, 04/02/2000, n. 1244, Cass. Sez. 2, 21/04/1981,
n. 2342; Cass. Sez. 2, 13/04/1999, n. 3627; Cass. Sez. 2, 20/04/2006, n. 9254. Nella giurisprudenza di merito, ex multis, cfr. Tribunale Brescia n.152/2021).
2.2. Gli odierni ricorrenti hanno soddisfatto l'onere probatorio posto a loro carico.
In particolare, in conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001), gli Avvocati e Pt_1 Pt_2 per via documentale hanno provato il conferimento dell'incarico e l'esecuzione dello stesso e hanno assolto altresì l'onere di allegazione posto a loro carico, avendo dedotto l'inadempimento di parte convenuta, processualmente gravata dall'onere di provare di aver adempiuto l'obbligazione di pagamento posta a suo carico. 2.2. Dai documenti nn. 16a e 16b emerge la prova dell'interlocuzione condotta con il cliente in ordine alla controversia intercorsa con l'ex compagna e convivente more uxorio in ordine alla regolamentazione delle condizioni di visita e mantenimento della figlia minore.
Dai documenti dal n.3 al n. 13 emerge la prova delle difese svolte in via stragiudiziale per conto e nell'interesse del convenuto;
da tali documenti emerge la prova dell'attività difensiva svolta dagli odierni ricorrenti che hanno condotto una trattativa con il legale dell'ex compagna e convivente more uxorio del signor CP_1
Dal documento n. 2 emerge inoltre la prova della procura alle liti.
Dagli ulteriori documenti prodotti in giudizio emerge la fondatezza di quanto dedotto nel ricorso in ordine alla rottura del rapporto fiduciario con il cliente, con conseguente rinuncia al mandato alle liti
(docc. 13, 17, 20, oltre che dal n. 23 al n. 29).
2.3. La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto. Il raffronto dell'importo richiesto dagli odierni ricorrenti con i parametri posti dal D.M. 55/2014 consente di dichiarare la congruità del quantum richiesto nel ricorso introduttivo, oggetto della domanda di condanna.
2.4. Deve da ultimo osservarsi che il convenuto ha tenuto un contegno inerte, sia nella fase stragiudiziale avendo omesso di pagare il saldo dovuto, sia nella presente fase processuale ove è rimasto contumace;
per quanto la contumacia non possa assumere il valore di ficta confessio, trattandosi di una libera scelta processuale della parte, deve tuttavia rilevarsi che decidendo di non costituirsi il signor non ha consentito l'apprezzamento di possibili circostanze di significato CP_1 contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti.
Dalle superiori considerazioni emerge, dunque, l'accertamento di un credito degli Avvocati
[...]
e nei confronti del signor di importo pari ad € 1.000,00 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA e oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
3. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, visto il valore della domanda, rilevato che non è stata svolta attività istruttoria, tenuto conto della non elevata complessità delle questioni trattate e della celerità del rito, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.200,00 oltre esborsi
(vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie,
IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di e , nella Controparte_1 Parte_1 Parte_2 misura del 50% ciascuno, l'importo di € 1.000,00 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA
e oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla domanda al saldo.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1 Parte_1
che liquida in € 1.200,00 oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese Parte_2 di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo