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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/07/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 198/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/02/2025 da
, nato il [...] a [...] e residente a San Benedetto Parte_1 del Tronto (AP) in Via Campania n. 9, int. 17, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno, e , nata il [...] a [...] e residente a [...]del Parte_2
Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4, C.F. C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cataldi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/03/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 23/05/2002 avevano contratto matrimonio in LI (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI dell'anno 2002, numero 25,
Parte II, serie A, Ufficio 1, optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , in data 4/6/2003 in Ascoli Piceno, Per_1
C.F. maggiorenne, attualmente iscritta all'Università di Pisa C.F._3
e che svolge qualche lavoro saltuario per mantenersi agli studi;
, in data Per_2
28/7/2008 a San Benedetto del Tronto, C.F. , il quale frequenta C.F._4
il terzo anno presso l'I.T.C. “Capriotti” di San Benedetto del Tronto;
- il sig. lavora presso il percependo un reddito Parte_1 Controparte_1
mensile di circa € 2.000,00 ed un reddito annuo lordo variabile da € 33.000,00 ad €
38.000,00 negli anni dal 2021 al 2023 mentre la signora svolge attività Pt_2
lavorativa percependo un reddito mensile di circa € 500,00 ed un reddito annuo di €
1.700,00 circa relativo all'anno 2023;
- l'abitazione coniugale è sita in Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via
Parini n. 4 ed è in comproprietà tra i coniugi al 50%;
- nell'ultimo periodo il rapporto sentimentale tra i due coniugi è venuto irrimediabilmente meno così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) La signora continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, sita a Parte_2
Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4 che a seguito ed in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione con la promessa di vendita è diventata di sua esclusiva proprietà;
2) La differenza tra il valore della quota di proprietà dell'immobile di Pagliare del
Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4 del (che Parte_1
con la sottoscrizione dell'atto di separazione si è impegnato a cedere alla signora) e la somma che la ha provveduto a versare anche per conto del Pt_2
coniuge per l'estinzione del mutuo alla Banca viene trattenuta dalla Parte_2
anche a titolo di assegno divorzile una tantum rinunciando il a Parte_1
richiederla con il buon fine dell'operazione meglio indicata al punto n. 10 delle condizioni di separazione. Pertanto la SI.ra dichiara di non avere Parte_2
più nulla a pretendere dal SI. in relazione all'assegno Parte_1
divorzile in quanto appunto già corrisposto una tantum;
3) La sig.ra rinuncia altresì ad ogni eventuale suo diritto in merito al Parte_2
TFR del SI. alla luce della corrisposta liquidazione una Parte_1
tantum;
4) Il figlio minorenne continuerà ad essere affidato in maniera condivisa Per_2
ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e avranno cura di garantire al minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Per_2
rimarrà a vivere con la madre presso la casa familiare. Data l'età di (16 Per_2
anni) a settimane alterne trascorrerà il weekend dal sabato alla domenica con il padre prendendo accordi direttamente con quest'ultimo; compatibilmente con gli impegni e gli interessi di , comunque, il padre potrà frequentare Per_2
liberamente anche durante la settimana in base agli accordi che Per_2
prenderà di volta in volta con lo stesso. 5) Pur nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed il figlio secondo i loro accordi ed in base alle reciproche esigenze di studio e lavorative si stabilisce indicativamente che trascorrerà ad anni alterni, una volta con la madre Per_2
e una volta con il padre, le principali festività: a titolo esemplificativo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo. Inoltre, durante il Per_2
periodo estivo, coincidente con la pausa scolastica, trascorrerà con il padre due settimane consecutive in coincidenza con le ferie lavorative del padre.
6) Il signor continuerà a versare alla SI.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile Per_2
di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
7) Il signor continuerà a versare direttamente alla figlia Parte_1
maggiorenne la somma mensile di € 100,00 (cento/00) quale contributo Per_1
per il suo mantenimento entro il giorno 25 di ogni mese da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario.
8) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da protocollo del 10.07.2024 ad eccezione della spesa relativa alla palestra di che verrà integralmente affrontata dal signor Per_2
(cfr all.to n. 4). Pt_1
9) I coniugi convengono che l'assegno unico per il figlio minore sarà Per_2
integralmente percepito dalla signora ed il signor Parte_2 Parte_1
presta il suo assenso;
10) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio del figlio minore . Per_2
11) Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti e la SI.ra ha già richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito Pt_2
patrocinio (cfr all.to n. 5). Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 14/05/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con ordinanza del 24/05/2025 il Collegio, “rilevato che, nell'accordo di separazione, le parti intendono stabilire che la differenza tra il valore della quota di proprietà dell'immobile sito in Pagliare, frazione di Spinetoli, in via Parini, n. 4 e la somma che la provvederà a versare anche per conto del coniuge per l'estinzione del mutuo Pt_2
alla banca sarà trattenuta dalla a titolo di assegno di mantenimento una Pt_2
tantum” e “rilevato che il versamento di una somma una tantum è previsto soltanto nella fase di divorzio e non in quella della separazione”, disponeva, per economia processuale, in vista di una rettifica e comunque modifica delle condizioni di separazione proposte, che le parti comparissero davanti al Giudice relatore, dott.ssa
Rita De Angelis, all'udienza del 10/07/2025.
In data 30/06/2025 le parti depositavano istanza congiunta in cui rinunciavano espressamente alla clausola di cui al punto 11 dell'accordo di separazione, afferente al versamento una tantum in sede di separazione e chiedevano che l'udienza del
10/07/2025 fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con provvedimento del 03/07/2025 il Giudice relatore, in accoglimento della predetta istanza, disponeva la trattazione cartolare come richiesta dai coniugi.
Nelle note scritte depositate congiuntamente, i sig.ri e , stante la Pt_1 Pt_2
parziale modifica all'accordo di separazione e divorzio di cui al documento prodotto telematicamente in data 30/06/2025, chiedevano che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati l'uno dall'altra con l'obbligo al reciproco rispetto.
2. La signora rimarrà a vivere nell'attuale abitazione coniugale, sita a Parte_2
Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4, che a lei viene assegnata e ove vivrà con il figlio minore , mentre il signor Per_2 Pt_1
si è già allontanato con il consenso della signora presso
[...] Pt_2
l'abitazione, condotta in locazione, sita in San Benedetto del Tronto in Via
Campania n. 9 int. 17, dove ha già trasferito la propria residenza.
3. Il figlio minorenne verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e avranno cura di garantire al minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. , come detto, Per_2
rimarrà a vivere con la madre presso l'attuale casa familiare. Data l'età di
(16 anni) a settimane alterne trascorrerà il weekend dal sabato alla Per_2
domenica con il padre prendendo accordi direttamente con quest'ultimo; compatibilmente con gli impegni e gli interessi di , comunque, il padre Per_2
potrà frequentare liberamente anche durante la settimana in base agli Per_2
accordi che prenderà di volta in volta con lo stesso.
4. Pur nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed il figlio secondo i loro accordi ed in base alle reciproche esigenze di studio e lavorative si stabilisce indicativamente che trascorrerà ad anni alterni, una volta con la madre Per_2
e una volta con il padre, le principali festività: a titolo esemplificativo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo. Inoltre, durante il Per_2
periodo estivo, coincidente con la pausa scolastica, trascorrerà con il padre due settimane consecutive in coincidenza con le ferie lavorative del padre.
5. Il signor continuerà a versare alla SI.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile Per_2
di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
6. Il signor continuerà a versare direttamente alla figlia Parte_1
maggiorenne la somma mensile di € 100,00 (cento/00) quale contributo Per_1
per il suo mantenimento entro il giorno 25 di ogni mese da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario.
7. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da protocollo del 10.07.2024 ad eccezione della spesa relativa alla palestra di che verrà integralmente affrontata dal signor Per_2
Pt_1
8. I coniugi convengono che l'assegno unico per il figlio minore sarà Per_2
integralmente percepito dalla signora ed il signor Parte_2 Parte_1
presta il suo assenso;
9. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio del figlio minore . Per_2
10. Con la sottoscrizione del presente atto il signor si impegna a Parte_1
cedere e trasferire alla signora la quota del 50% dei diritti di Parte_2
proprietà sull'immobile sito in Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in
Via Parini n. 4, distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 9, particella 265 sub 2, piano T-1, Classe A, Cat. A/2 vani 6,5 (appartamento) ed al Fg. 9, Particella 265, sub. 3, piano T, cat. C/6, cla 2, mq 32 (garage) comprensiva degli arredi. La signora accetta la cessione e si Parte_2
impegna contestualmente ad estinguere il mutuo residuo gravante sull'immobile
(pari ad € 34.958,27 al 31.12.2024). A tal fine in coniugi si impegnano a comparire innanzi al Notaio dott.ssa – ove comparirà anche Persona_3
un funzionario della Banca al fine di prestare assenso alla cancellazione dell'ipoteca pendente sull'immobile - entro tre mesi dall'emissione della sentenza di separazione personale e le relative spese saranno a carico della signora La cessione della quota del 50% della proprietà Parte_2 dell'immobile alla signora e contestuale estinzione del mutuo Parte_2
pendente sull'immobile concretizzano un'operazione da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
11. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti e la SI.ra ha già richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito Pt_2
patrocinio.
Acquisite dette note e preso atto della rinuncia dei coniugi alla clausola relativa al versamento di una somma una tantum alla in sede di separazione, il Giudice Pt_2
relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui alle note scritte congiunte depositate in data 02/07/2025, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di LI (BA) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002 al Numero 25 Parte II Serie A Ufficio
1;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 22/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 198/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso depositato in data 19/02/2025 da
, nato il [...] a [...] e residente a San Benedetto Parte_1 del Tronto (AP) in Via Campania n. 9, int. 17, C.F. , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno, e , nata il [...] a [...] e residente a [...]del Parte_2
Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4, C.F. C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Antonietta Cataldi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 04/03/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone” OGGETTO: omologa separazione consensuale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/02/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 23/05/2002 avevano contratto matrimonio in LI (BA) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LI dell'anno 2002, numero 25,
Parte II, serie A, Ufficio 1, optando per il regime di comunione dei beni;
- dall'unione coniugale sono nati due figli: , in data 4/6/2003 in Ascoli Piceno, Per_1
C.F. maggiorenne, attualmente iscritta all'Università di Pisa C.F._3
e che svolge qualche lavoro saltuario per mantenersi agli studi;
, in data Per_2
28/7/2008 a San Benedetto del Tronto, C.F. , il quale frequenta C.F._4
il terzo anno presso l'I.T.C. “Capriotti” di San Benedetto del Tronto;
- il sig. lavora presso il percependo un reddito Parte_1 Controparte_1
mensile di circa € 2.000,00 ed un reddito annuo lordo variabile da € 33.000,00 ad €
38.000,00 negli anni dal 2021 al 2023 mentre la signora svolge attività Pt_2
lavorativa percependo un reddito mensile di circa € 500,00 ed un reddito annuo di €
1.700,00 circa relativo all'anno 2023;
- l'abitazione coniugale è sita in Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via
Parini n. 4 ed è in comproprietà tra i coniugi al 50%;
- nell'ultimo periodo il rapporto sentimentale tra i due coniugi è venuto irrimediabilmente meno così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che, decorsi i termini di legge, fosse pronunciata anche la successiva sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CONDIZIONI
1) La signora continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, sita a Parte_2
Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4 che a seguito ed in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione con la promessa di vendita è diventata di sua esclusiva proprietà;
2) La differenza tra il valore della quota di proprietà dell'immobile di Pagliare del
Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4 del (che Parte_1
con la sottoscrizione dell'atto di separazione si è impegnato a cedere alla signora) e la somma che la ha provveduto a versare anche per conto del Pt_2
coniuge per l'estinzione del mutuo alla Banca viene trattenuta dalla Parte_2
anche a titolo di assegno divorzile una tantum rinunciando il a Parte_1
richiederla con il buon fine dell'operazione meglio indicata al punto n. 10 delle condizioni di separazione. Pertanto la SI.ra dichiara di non avere Parte_2
più nulla a pretendere dal SI. in relazione all'assegno Parte_1
divorzile in quanto appunto già corrisposto una tantum;
3) La sig.ra rinuncia altresì ad ogni eventuale suo diritto in merito al Parte_2
TFR del SI. alla luce della corrisposta liquidazione una Parte_1
tantum;
4) Il figlio minorenne continuerà ad essere affidato in maniera condivisa Per_2
ad entrambi i genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e avranno cura di garantire al minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. Per_2
rimarrà a vivere con la madre presso la casa familiare. Data l'età di (16 Per_2
anni) a settimane alterne trascorrerà il weekend dal sabato alla domenica con il padre prendendo accordi direttamente con quest'ultimo; compatibilmente con gli impegni e gli interessi di , comunque, il padre potrà frequentare Per_2
liberamente anche durante la settimana in base agli accordi che Per_2
prenderà di volta in volta con lo stesso. 5) Pur nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed il figlio secondo i loro accordi ed in base alle reciproche esigenze di studio e lavorative si stabilisce indicativamente che trascorrerà ad anni alterni, una volta con la madre Per_2
e una volta con il padre, le principali festività: a titolo esemplificativo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo. Inoltre, durante il Per_2
periodo estivo, coincidente con la pausa scolastica, trascorrerà con il padre due settimane consecutive in coincidenza con le ferie lavorative del padre.
6) Il signor continuerà a versare alla SI.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile Per_2
di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
7) Il signor continuerà a versare direttamente alla figlia Parte_1
maggiorenne la somma mensile di € 100,00 (cento/00) quale contributo Per_1
per il suo mantenimento entro il giorno 25 di ogni mese da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario.
8) Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da protocollo del 10.07.2024 ad eccezione della spesa relativa alla palestra di che verrà integralmente affrontata dal signor Per_2
(cfr all.to n. 4). Pt_1
9) I coniugi convengono che l'assegno unico per il figlio minore sarà Per_2
integralmente percepito dalla signora ed il signor Parte_2 Parte_1
presta il suo assenso;
10) I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio del figlio minore . Per_2
11) Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti e la SI.ra ha già richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito Pt_2
patrocinio (cfr all.to n. 5). Il Presidente del Tribunale nominava se stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 14/05/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento del Presidente del Tribunale, dott. Luigi Cirillo, ad altra sede giudiziaria, veniva designato, quale Giudice relatore nel presente procedimento, il magistrato dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte in sostituzione dell'udienza del 14/05/2025, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Con ordinanza del 24/05/2025 il Collegio, “rilevato che, nell'accordo di separazione, le parti intendono stabilire che la differenza tra il valore della quota di proprietà dell'immobile sito in Pagliare, frazione di Spinetoli, in via Parini, n. 4 e la somma che la provvederà a versare anche per conto del coniuge per l'estinzione del mutuo Pt_2
alla banca sarà trattenuta dalla a titolo di assegno di mantenimento una Pt_2
tantum” e “rilevato che il versamento di una somma una tantum è previsto soltanto nella fase di divorzio e non in quella della separazione”, disponeva, per economia processuale, in vista di una rettifica e comunque modifica delle condizioni di separazione proposte, che le parti comparissero davanti al Giudice relatore, dott.ssa
Rita De Angelis, all'udienza del 10/07/2025.
In data 30/06/2025 le parti depositavano istanza congiunta in cui rinunciavano espressamente alla clausola di cui al punto 11 dell'accordo di separazione, afferente al versamento una tantum in sede di separazione e chiedevano che l'udienza del
10/07/2025 fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; con provvedimento del 03/07/2025 il Giudice relatore, in accoglimento della predetta istanza, disponeva la trattazione cartolare come richiesta dai coniugi.
Nelle note scritte depositate congiuntamente, i sig.ri e , stante la Pt_1 Pt_2
parziale modifica all'accordo di separazione e divorzio di cui al documento prodotto telematicamente in data 30/06/2025, chiedevano che fosse omologata la separazione tra essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati l'uno dall'altra con l'obbligo al reciproco rispetto.
2. La signora rimarrà a vivere nell'attuale abitazione coniugale, sita a Parte_2
Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in Via Parini n. 4, che a lei viene assegnata e ove vivrà con il figlio minore , mentre il signor Per_2 Pt_1
si è già allontanato con il consenso della signora presso
[...] Pt_2
l'abitazione, condotta in locazione, sita in San Benedetto del Tronto in Via
Campania n. 9 int. 17, dove ha già trasferito la propria residenza.
3. Il figlio minorenne verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_2
genitori, che continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale e avranno cura di garantire al minore la possibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi. , come detto, Per_2
rimarrà a vivere con la madre presso l'attuale casa familiare. Data l'età di
(16 anni) a settimane alterne trascorrerà il weekend dal sabato alla Per_2
domenica con il padre prendendo accordi direttamente con quest'ultimo; compatibilmente con gli impegni e gli interessi di , comunque, il padre Per_2
potrà frequentare liberamente anche durante la settimana in base agli Per_2
accordi che prenderà di volta in volta con lo stesso.
4. Pur nel rispetto della libertà di frequentazione tra il padre ed il figlio secondo i loro accordi ed in base alle reciproche esigenze di studio e lavorative si stabilisce indicativamente che trascorrerà ad anni alterni, una volta con la madre Per_2
e una volta con il padre, le principali festività: a titolo esemplificativo, il 24 dicembre, il 25 dicembre, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo. Inoltre, durante il Per_2
periodo estivo, coincidente con la pausa scolastica, trascorrerà con il padre due settimane consecutive in coincidenza con le ferie lavorative del padre.
5. Il signor continuerà a versare alla SI.ra a titolo Parte_1 Parte_2
di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile Per_2
di € 250,00 (duecentocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] entro il giorno 25 di ogni mese.
6. Il signor continuerà a versare direttamente alla figlia Parte_1
maggiorenne la somma mensile di € 100,00 (cento/00) quale contributo Per_1
per il suo mantenimento entro il giorno 25 di ogni mese da rivalutarsi sulla base degli indici ISTAT a mezzo bonifico bancario.
7. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da protocollo del 10.07.2024 ad eccezione della spesa relativa alla palestra di che verrà integralmente affrontata dal signor Per_2
Pt_1
8. I coniugi convengono che l'assegno unico per il figlio minore sarà Per_2
integralmente percepito dalla signora ed il signor Parte_2 Parte_1
presta il suo assenso;
9. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio del figlio minore . Per_2
10. Con la sottoscrizione del presente atto il signor si impegna a Parte_1
cedere e trasferire alla signora la quota del 50% dei diritti di Parte_2
proprietà sull'immobile sito in Pagliare del Tronto, Frazione di Spinetoli (AP) in
Via Parini n. 4, distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al Foglio 9, particella 265 sub 2, piano T-1, Classe A, Cat. A/2 vani 6,5 (appartamento) ed al Fg. 9, Particella 265, sub. 3, piano T, cat. C/6, cla 2, mq 32 (garage) comprensiva degli arredi. La signora accetta la cessione e si Parte_2
impegna contestualmente ad estinguere il mutuo residuo gravante sull'immobile
(pari ad € 34.958,27 al 31.12.2024). A tal fine in coniugi si impegnano a comparire innanzi al Notaio dott.ssa – ove comparirà anche Persona_3
un funzionario della Banca al fine di prestare assenso alla cancellazione dell'ipoteca pendente sull'immobile - entro tre mesi dall'emissione della sentenza di separazione personale e le relative spese saranno a carico della signora La cessione della quota del 50% della proprietà Parte_2 dell'immobile alla signora e contestuale estinzione del mutuo Parte_2
pendente sull'immobile concretizzano un'operazione da considerarsi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
11. Le spese legali del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti e la SI.ra ha già richiesto l'ammissione al beneficio del gratuito Pt_2
patrocinio.
Acquisite dette note e preso atto della rinuncia dei coniugi alla clausola relativa al versamento di una somma una tantum alla in sede di separazione, il Giudice Pt_2
relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di separazione consensuale è fondata e merita pertanto accoglimento.
I coniugi hanno confermato che la convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile, tanto che essi hanno vissuto separati di fatto già da diverso tempo.
Sussistono, pertanto, le condizioni di legge per una pronuncia di separazione personale.
Le condizioni della separazione concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli dei figli.
La pronuncia sulle spese di lite, considerato il carattere non definitivo della presente sentenza, viene rimandata al momento della pronuncia della sentenza definitiva sulla domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui alle note scritte congiunte depositate in data 02/07/2025, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di LI (BA) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002 al Numero 25 Parte II Serie A Ufficio
1;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio sull'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pure proposta dalle parti;
4) spese di lite al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 22/7/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi