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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1607/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, nato il [...] a [...] e residente Parte_2
in Pontecagnano Faiano alla via Lago Laceno n. 26 (C.F.
, con sede legale in Avellino alla via G. Verdi n. 20, C.F._1
elett.te dom.ta in Avellino, alla Via S. Iannaccone n. 3 presso lo studio dell'avv.
SE IM, (C.F. indirizzo pec: C.F._2
che la rapp.ta e difende giusta procura Email_1
in calce al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro Il
Grande, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
( ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._3 Per_1
in Fiumicino (Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed
[...]
elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC: t). Email_2
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzione - Sanzioni
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa concerne le ordinanze ingiunzione nn. OI-000028715, OI-
000030651, OI-000032207, notificate in data 08.02.2022 relativi a precedenti atti di accertamento del 17.03.2017, prot. n. .0800.07/03/2017.0056600, CP_1
del 21.03.2017, prot. n. .0800.07/03/2017.0056886, e del 22.03.2017, CP_1
prot. n. .0800.07/03/2017.0056821. CP_1
Con le predette ordinanza veniva ingiunto il pagamento della complessiva sanzione amministrativa di € 100.500,00.
L'opponente ha eccepito sia la prescrizione che la decadenza rilevando in proposito che i tre avvisi di accertamento richiamati riguardavano richieste di pagamento relative a mensilità relative agli anni 2010 – 2011, con avviso di accertamento notificato solo nell'anno 2017, sussistendo inoltre la violazione termine di 90 giorni statuito dall'art. 14 della L. 689/1981.
L' è incorsa in decadenza. CP_1
L' , fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del CP_1
15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in sede penale. Il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1) differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”
(comma 4).
Tanto premesso la Corte di cassazione (sentenza 11624/2025) ha rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le
“sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis: Cass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del
2021, cit.).
Alla luce di tali principi la Suprema Corte ha pertanto affermato: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1
alcuna attività istruttoria”.
L'eccezione è peraltro rilevabile d'ufficio trattandosi di ambito sanzionatorio
(illecito amministrativo depenalizzato) sottratto alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.).
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta e le anzidette ordinanze ingiunzione essere annullate.
La controvertibilità e complessità della materia consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria al Tribunale di Avellino così provvede: accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Avellino 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria, dott. Carlo Mancuso, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
, nato il [...] a [...] e residente Parte_2
in Pontecagnano Faiano alla via Lago Laceno n. 26 (C.F.
, con sede legale in Avellino alla via G. Verdi n. 20, C.F._1
elett.te dom.ta in Avellino, alla Via S. Iannaccone n. 3 presso lo studio dell'avv.
SE IM, (C.F. indirizzo pec: C.F._2
che la rapp.ta e difende giusta procura Email_1
in calce al ricorso.
OPPONENTE
CONTRO
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro Il
Grande, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
( ), giusta procura generale alle liti per notar C.F._3 Per_1
in Fiumicino (Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), ed
[...]
elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC: t). Email_2
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione ad ordinanze ingiunzione - Sanzioni
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta ex. art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata definita con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere accolta per le assorbenti considerazioni che seguono.
La stessa concerne le ordinanze ingiunzione nn. OI-000028715, OI-
000030651, OI-000032207, notificate in data 08.02.2022 relativi a precedenti atti di accertamento del 17.03.2017, prot. n. .0800.07/03/2017.0056600, CP_1
del 21.03.2017, prot. n. .0800.07/03/2017.0056886, e del 22.03.2017, CP_1
prot. n. .0800.07/03/2017.0056821. CP_1
Con le predette ordinanza veniva ingiunto il pagamento della complessiva sanzione amministrativa di € 100.500,00.
L'opponente ha eccepito sia la prescrizione che la decadenza rilevando in proposito che i tre avvisi di accertamento richiamati riguardavano richieste di pagamento relative a mensilità relative agli anni 2010 – 2011, con avviso di accertamento notificato solo nell'anno 2017, sussistendo inoltre la violazione termine di 90 giorni statuito dall'art. 14 della L. 689/1981.
L' è incorsa in decadenza. CP_1
L' , fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.lgs n. 8 del CP_1
15.1.2016, non poteva emettere provvedimenti sanzionatori, poiché prima della suddetta legge la condotta era di rilevanza penale e doveva perciò essere perseguita in sede penale. Il d.lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che “le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”, ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che “l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi” (comma 1) differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”
(comma 4).
Tanto premesso la Corte di cassazione (sentenza 11624/2025) ha rilevato che l'art. 6, d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le
“sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis: Cass. n.
9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024).
In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'“esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del
2021, cit.).
Alla luce di tali principi la Suprema Corte ha pertanto affermato: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell CP_1
alcuna attività istruttoria”.
L'eccezione è peraltro rilevabile d'ufficio trattandosi di ambito sanzionatorio
(illecito amministrativo depenalizzato) sottratto alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.).
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta e le anzidette ordinanze ingiunzione essere annullate.
La controvertibilità e complessità della materia consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro in applicazione straordinaria al Tribunale di Avellino così provvede: accoglie l'opposizione nei sensi di cui in motivazione e compensa le spese.
Avellino 14.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)