Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6560 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
02 O L L REPUBBLICA ITAL O B ) 4 E E 7 E 3 C . N A N IN NOME DEL POPOL ITALIANO O P I , Z I 1 9 A D 9 R 1 T E - S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I C 1 I G Oggetto - E 1 D R 2 U . A L D SEZIONE TERZA CIVILE 9 E E 3 Risarcimento danni T N N . E T 6 S S E 4 I ( . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T T R A Presidente R.G.N. 10325/00 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Ugo FAVARA - Consigliere Cron.18636 Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere - Consigliere Rep. Dott. Michele LO PIANO Ud. 05/02/02 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: GAN ITALIA COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI SPA, con sede in Roma, in persona del suo procuratore e legale rappresentante pro tempore Cynthia Conteduca, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 4, presso 10 studio dell'avvocato FRANCO DELL'ERBA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PE EP, AN GE;
2002 intimati 334 avversO la sentenza n. 143/00 del Giudice di pace di 14.01.00 CASTELLAMMARE DI STABIA, emessa✓ depositata il e 15/01/00 (R.G. 1490/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Franco DELL'ERBA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO GI PE conveniva davanti al Giudice di pace di Castellammare di Stabia Eugenio Panariello e la S.p.a. AN AL Assicurazioni per sentirli condannare ny al risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale verificatosi il 4.5.1998 tra la sua auto e la Fiat Uno tg. NA R19023 del Panariello. La AN AL resisteva deducendo che, alla data del sinistro, la polizza a suo tempo stipulata dal Pa- nariello non era più operativa per intervenuta morosità per mancato pagamento del premio. Il giudice di pace, con sentenza del 15.1.2000, ac- coglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento della somma di L.
1.000.000 ed alle spese. La AN AL ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 2 L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Deduce la ricorrente, con i cinque motivi, tra loro intimamente connessi, che erroneamente il giudice di pace ha basato la sua decisione unicamente sulla no- (Sistema informatico targhe assicura- ta della S.I.T.A. all'A.N.I.A.), dalla quale risultava te facente capo che la AN AL assicurava il mezzo del Panariello al momento del sinistro, ritenendo insuperabile l'esito della visura malgrado tutte le altre risultanze istrut- torie ne contrastassero il contenuto (mancata risposta all'interrogatorio da parte del Panariello sulla caren- 시 za di assicurazione del veicolo alla data del 4.5.1998 presso la AN AL;
deposizione di dirigente della AN AL sulla intervenuta morosità; lettera del 31.7.1997 dell'agente che aveva in carico la polizza con la quale veniva richiesto lo scarico del titolo per morosità nel pagamento del premio scaduto il 2.5.1997), ed affermando inoltre che la morosità nel pagamento del premio costituiva fatto estraneo alla causa e che del pari irrilevante era l'asserita falsificazione del contrassegno assicurativo.
2. Il ricorso non è fondato. Le censure attengono a vizi della motivazione. Le sentenze del giudice di pace da decidere, per 3 ragioni di valore, secondo equità, possono essere impu- gnate con ricorso per cassazione solo nel caso di radi- cale carenza intrinseca illogicità della motivazione (S.U. n. 716/99). Tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in esame. Ha considerato il giudice di pace che l'attore ave- va provato la sussistenza dell'assicurazione mediante la produzione di una visura presso la SITA da cui ri- sultava che la AN AL assicurava il mezzo del Pana- riello al momento del sinistro;
che non poteva tenersi conto degli screzi insorti tra l'agente e l'assicurato; che la dedotta morosità dell'assicurato, costituiva م د fatto estraneo alla causa, dal momento che la SITA at- ع testava che la macchina del Panariello era stata coper- ta da assicurazione fino al novembre 1998; che la asse- rita falsificazione del contrassegno assicurativo espo- sto non assumeva rilevanza, risultando inspiegabile perché l'auto del Panariello, se avesse effettivamente circolato con vecchi contrassegni, risultasse poi alla SITA coperta da assicurazione. La motivazione del giudice di pace non costituisce indubbiamente un modello di chiarezza espressiva e di dignità formale, ma consente di individuare la ratio decidendi. Il giudice di pace, nel valutare le contrapposte 4 acquisizioni probatorie, ha attribuito prevalenza all'esito dell'accertamento compiuto dall'attore presso la SITA, dal quale risultava che la AN AL assicu- rava il mezzo del Panariello al momento del sinistro, in quanto attestava che l'auto era coperta da assicura- zione fino al novembre 1998. E tale valutazione del ma- teriale probatorio, riservata al giudice di merito, non è in questa sede sindacabile.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 5.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 07.05.02 IL GAL Dott.ssa Marja Ajello leone 5