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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3349/2023 promossa da:
p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Paola Anna Lacorte (c.f.
[...] C.F._4
ed elettivamente domiciliati in , via Mario Angeloni n. 80b, presso lo C.F._5 Pt_1 studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria – giusta procura speciale a rogito notaio dott. di Milano in data Persona_1
09.08.2022, rep. n. 55552, racc. n. 25806, registrata a Milano il 10.08.2022, Controparte_2
c.f. , Gruppo Iva in persona della sua procuratrice speciale dott.ssa
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
giusta procura a rogito notaio in Roma del 19.07.2023, rep. n. Controparte_3 Persona_2
20872, racc. n. 10216, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Migliorini (c.f. ) C.F._6 ed elettivamente domiciliata in , Corso Vannucci n. 30, presso lo studio del difensore;
Pt_1
CONVEUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositato in pct in data 29.11.2024: “Parte opponente, riportandosi integralmente al proprio atto introduttivo, alle proprie memorie e i verbali d' udienza nel contestare tutto quanto ex adverso e nel rispetto del primo termine assegnato così precisa le proprie conclusioni: a) - Accogliere l'opposizione proposta e per
1 l'effetto dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o infondatezza della procedura esecutiva opposta per le ragioni indicate nei propri atti e nelle proprie memorie difensive, da intendersi per riportati e trascritti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali (15%) e cpa”; per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositato in pct in data 29.11.2024: “Si conclude affinché l'On.le Tribunale civile di Perugia, contrariis reiectis rigetti la domanda proposta da “ quale debitore principale, nonché dai garanti Parte_1 per fideiussione, , , Parte_3 Parte_5 Parte_4 Pt_2
ivi compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, perché
[...] inammissibile, per le ragioni esposte, oltre che infondata. In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2023 la società quale debitrice Parte_1 principale, e i sig.ri e quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 fideiussori, hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., agli atti di precetto notificati loro da (di seguito: ), formulando contestuale Controparte_1 CP_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e deducendo a fondamento della stessa i seguenti motivi: 1) carenza di prova della titolarità del credito in capo ad con CP_1 conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, non avendo il creditore opposto prodotto l'atto di scissione parziale di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in favore della stessa del 25.11.2020, nel cui compendio scisso sarebbe ricompreso anche il contratto di mutuo sottoscritto con il primo istituto in data 10.03.2011; 2) inesistenza e/o inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo per difetto dei requisiti dall'art. 474 c.p.c., in quanto: in primo luogo, l'atto di precetto, nonostante si riferisca in premessa alle vicende del mutuo ipotecario sottoscritto in data 10.03.2011, rep. n. 120165 e racc. n. 38182, per stessa ammissione della controparte riguarda il credito di altro mutuo ipotecario;
in secondo luogo, l'atto notarile di mutuo del 10.03.2011 non è idoneo ad essere utilizzato come titolo esecutivo perché non documenta l'esistenza di un'obbligazione attuale di somma di denaro, attesa l'indisponibilità dell'importo erogato al cliente come desumibile dell'art. 2 del contratto, mancando la relativa traditio; in terzo luogo, il titolo esecutivo posto in esecuzione è incompleto, perché non si tiene in alcun modo conto del fatto che in data 12.12.2014, tra Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Parte_1 sono state pattuite dinanzi al notaio uove condizioni con nuovi termini;
3) nullità del contratto Per_3 di fideiussione bancaria “a valle” in quanto concluso in attuazione di un'intesa restrittiva contrattuale
“a monte” tra le banche nazionali, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990; nullità e/o inefficacia della garanzia fideiussoria poiché afferente a un contratto di prestito invalido e/o illecito, perché affetto, sin dall'origine, da condizioni economiche usurarie;
abusività delle clausole;
4) omessa pattuizione del regime di capitalizzazione, mancanza di prova in relazione all'an e al quantum del credito vantato e nullità e/o illiceità della pretesa per usurarietà.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2023 si è costituita in giudizio
[...]
per mezzo della mandataria contestando tutto quanto dedotto e asserito CP_1 Controparte_2
2 dagli opponenti e domandando il rigetto sia dell'avversa istanza di sospensione sia, nel merito, della spiegata opposizione. In particolare, la convenuta opposta ha evidenziato: che infondata è l'avversa eccezione di mancanza di prova della cessione del credito, atteso che, a seguito dell'operazione di scissione parziale non proporzionale, con operazione asimmetrica, intervenuta con Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., di cui è stata data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020,
è divenuta titolare esclusiva dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, CP_1 comprese le garanzie che li assistono, tra cui è ricompreso anche il credito vantato nei confronti della società e dei garanti, derivante dal mutuo fondiario a rogito notaio del Parte_1 Per_4
10.03.2011, come risultante anche dalla dichiarazione resa in data 29.09.2023 da Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a.; che il contratto di mutuo azionato è valido titolo esecutivo, in quanto all'art. 1 si dà atto dell'erogazione dell'intera somma di € 250.000,00, per la quale la società mutuataria ha rilasciato contestuale quietanza, non incidendo, sulla trasmissione immediata della disponibilità giuridica dell'importo erogato in capo alla parte mutuataria, la riconsegna della somma prevista dall'art. 2 del contratto, e la pattuizione intervenuta in data 12.12.2014 non rappresenta un titolo esecutivo, ma solo un accordo tra le parti per venire incontro alle difficoltà del mutuatario;
che l'asserita nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust – in relazione alla quale sarebbe competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Roma –
è comunque non fondata nel merito, in ragione del fatto che i sig.ri e la sig.ra non Pt_2 Pt_5 possono essere definiti come consumatori, essendo soci e Consiglieri di Amministrazione della società debitrice principale – avendo quindi rilasciato la garanzia per scopi imprenditoriali della società medesima -, e che gli stessi non hanno dimostrato che la condotta anticoncorrenziale abbia provocato loro un danno, oltre a non avere fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, considerando che la fideiussione è stata stipulata a distanza di anni rispetto al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e all'accertamento istruttorio compiuto;
che la censura relativa all'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione e alla presunta indeterminatezza del credito vantato è generica e, in ogni caso, non tiene conto delle pattuizioni delle parti inserite nel contratto di mutuo fondiario, nonché del piano di ammortamento e del documento di sintesi, oltre ad essere smentita dai conteggi del credito elaborati da Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. e certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
Con il deposito della memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., gli odierni opponenti hanno ulteriormente eccepito il difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire in capo alla mandataria poiché soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.. Controparte_2
Con ordinanza del 24.04.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 30.01.2025, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
3 2. Quanto al primo motivo di opposizione, ad avviso dell'adito Tribunale deve ritenersi sussistente la prova della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo alla convenuta opposta, emergente dai seguenti documenti depositati: 1) atto pubblico notarile di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (scissa) a favore di
[...]
(beneficiaria), stipulato in data 25.11.2020 a rogito notaio dott. Controparte_1 Per_5
2) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 29.12.2020, relativo
[...] alla predetta operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica, ove è indicato il link del sito cui i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di scissione, eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono accedere al fine di verificare i dati identificati dei crediti ceduti;
il rinvio ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto del compendio scisso costituisce elemento idoneo a soddisfare i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di scissione, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta;
3) dichiarazione con cui Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con riguardo alla posizione (Ndg - 770073782 ndg originator 104972210), attesta che il Parte_1 credito vantato nei confronti della società, relativo al rapporto di mutuo fondiario a rogito notaio di , n. 120165 Rep. e n. 38182 Racc., è rientrato nell'operazione di scissione Persona_6 Pt_1 di cui sopra, formalizzata con atto pubblico a rogito notaio n. 39399 Rep. e n. 20019 Persona_5
Racc.. Trattasi di elementi che, unitamente considerati e valutati, portano a ritenere provata l'avvenuta cessione del credito in favore della creditrice convenuta opposta e la titolarità in capo a quest'ultima della posizione creditoria ceduta.
3. Non fondata è l'eccezione sollevata dagli opponenti nella prima memoria integrativa di difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire stante la mancata iscrizione della mandataria nell'albo ex art. 106 T.U.B.. Controparte_2
3.1 A tal proposito si osserva, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, cui la Sezione dell'adito Tribunale ha già aderito, che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”.
4 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui gli odierni attori opponenti hanno dedotto l'inesistenza e/o inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo per difetto dei requisiti ex art. 474
c.p.c..
4.1 In primo luogo, quanto al profilo della prospettata confusione e/o incertezza dell'atto di precetto – che, secondo l'impostazione difensiva degli opponenti, non consentirebbe la chiara identificazione del titolo fondante la pretesa e del credito vantato -, merita di essere evidenziato che, alla luce della documentazione versata in atti e della precisazione svolta dalla convenuta opposta in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., il credito azionato con l'atto di precetto opposto si riferisce al contratto di mutuo fondiario stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 10.03.2011, a rogito
Notaio n. 120165 Rep. e n. 38182 Racc.. Persona_6
4.2 In secondo luogo, con riferimento all'eccepita inidoneità del contratto di mutuo fondiario concluso il 10.03.2011 per mancanza di traditio, l'adito Tribunale ritiene che l'atto in questione costituisca valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
4.2.1 Ed invero, ferma la natura reale del contratto di mutuo, la giurisprudenza ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del detto contratto, non sia necessaria la materiale e fisica consegna della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. n. 5654/2023; Cass. n. 38331/2021; n.
25632/2017; n. 17194/2015; n. 14270/2011; specificamente la Suprema Corte, con la seconda decisione, nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”).
4.2.2 Ebbene, dall'esame del contratto di mutuo fondiario di cui si discute emerge che la parte mutuataria ha rilasciato quietanza in ordine alla somma finanziata pari a € 250.000,00, riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo mutuato (art. 1 del contratto), sicché, perfezionatosi il contratto di mutuo mediante l'acquisizione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato in capo alla parte mutuataria, è sorta in capo a quest'ultima l'obbligazione restitutoria. A fronte del perfezionamento del contratto di mutuo fondiario, quindi, diviene del tutto irrilevante il fatto che poi la parte mutuataria abbia riconsegnato alla Banca mutuante l'intera somma mutuata per la costituzione in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico (art. 2 del contratto). In altri termini, la successiva costituzione, da parte della società mutuataria, dell'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca non è circostanza idonea a impedire
5 il perfezionamento del contratto in questione e il sorgere dell'obbligo di restituzione;
al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell'acquisita disponibilità delle stesse da parte della mutuataria, non rilevando a tal fine la pattuizione accessoria relativa alla costituzione del deposito cauzionale infruttifero contestualmente all'atto di erogazione e al riconoscimento del ricevimento della somma. La costituzione del deposito in questione, difatti, non può che essere successiva all'erogazione del mutuo e lo stesso atto dispositivo della parte mutuataria testimonia l'avvenuta traditio rei, atteso che quest'ultima non avrebbe potuto disporre dell'importo finanziato mediante la costituzione del vincolo se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale.
4.2.3 Inoltre, la genesi dell'obbligo di restituzione della somma concessa a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, non può che collegarsi e ancorarsi al momento in cui si è perfezionato il relativo contratto, quando la somma è entrata a far parte del patrimonio della parte mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell'obbligazione restitutoria il successivo vincolo impresso all'importo finanziato con la costituzione del deposito cauzionale infruttifero;
né il predetto deposito è idoneo a determinare un differimento in avanti o una posticipazione dell'obbligo di restituzione della somma (già erogata) e ad incidere sull'attualità dell'obbligazione restitutoria già sorta, essendo stato assunto in via cautelativa e provvisoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti in capo alla parte mutuataria.
4.2.4 Da ultimo, non può non rilevarsi come sulla questione in oggetto sia intervenuta di recente la sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025 che, ponendosi in continuità con l'indirizzo già sposato sul punto dalla Sezione dell'adito Tribunale, ha affermato il seguente principio di diritto, che ben si attaglia al caso di specie, non risultando dal contenuto del contratto di mutuo che l'obbligazione di restituzione della somma mutuata sia stata esclusa in maniera univoca, espressa ed incondizionata:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
4.3 Infine, non si ravvisa alcuna incompletezza del titolo esecutivo azionato dall'odierna convenuta opposta, in quanto l'atto di modifica del 12.12.2014 non ha apportato nessuna novazione alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo del 10.03.2011, incidendo piuttosto sulla durata dell'ammortamento e sull'ammontare della quota di interessi a partire dalla rate dal 31.03.2015, non facendo, pertanto, venir meno l'idoneità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'atto di precetto a costituire valido titolo esecutivo (cfr. Tribunale di Padova, 13.07.2018, secondo cui: “
Non pregiudicano l'astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. le modifiche che non comportano novazione del rapporto, quali l'ammontare e il numero delle singole rate e la durata del piano di
6 ammortamento, trattandosi di questioni accessorie che non incidono sul capitale da restituire o sulla percentuale degli interessi pattuiti, ma soltanto sulla definitiva quantificazione degli interessi (allungandosi il periodo di preammortamento) nonché sulla quantificazione del credito bancario ad una determinata data”).
5. Con riferimento poi al terzo motivo di opposizione, giova preliminarmente rilevare la non fondatezza dell'eccezione sollevata da parte opposta di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese di Roma, in quanto l'eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust può essere conosciuta e vagliata anche dal giudice non specializzato nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – il rilievo venga effettuato in via di mera eccezione, e non oggetto di apposita domanda volta alla declaratoria di nullità, al fine di paralizzare l'efficacia esecutiva del titolo.
5.1 Ciò posto, deve essere respinta la censura relativa alla nullità della fideiussione rilasciata dai sig.ri e per violazione dell'art. 2, l. n. 287/1990, non rivestendo questi ultimi la qualità di Pt_2 Pt_5 consumatori.
5.1.1 La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la legislazione antitrust ha come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, come i consumatori, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione della libertà di concorrenza e del carattere competitivo del mercato, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata (cfr. Cass. Civile n.
4001/2024).
Preliminare e assorbente, quindi, è lo scrutinio della qualifica o meno di consumatore di Pt_2
e rispetto alla quale, peraltro, gli opponenti
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 non hanno dedotto e/o provato alcunché.
5.1.2 E' noto che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) il consumatore è definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Quanto al requisito dell'estraneità va evidenziato che, per costante giurisprudenza, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, non è necessario che il contratto stipulato costituisca esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi o accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. L'elemento significativo non è dunque il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la
7 soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. n.
6578/2021). Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale (Cass.
22810/2018; Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013).
Per quanto concerne, nello specifico, l'obbligo di garanzia assunto dalla persona fisica socia di una società commerciale, la giurisprudenza di legittimità ha superato la teoria del professionista di riflesso, secondo cui l'applicabilità dello statuto del consumatore doveva essere esclusa per la persona fisica che avesse garantito un contratto di finanziamento stipulato da una società per scopi imprenditoriali (Cass.
n. 25212/2011). Mutuando i principi affermati dalla giurisprudenza dell'Unione europea, infatti, gli arresti giurisprudenziali hanno affermato la possibilità che la persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni contratte da una società commerciale nei confronti di un istituto bancario sia qualificata come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva UE n. 93/2013. In tale quadro interpretativo, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica vengono valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e non del contratto principale (Cass. n.
8662/2020), come affermato dalla giurisprudenza della U.E. (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Gli arresti della Suprema Corte Per_7 Per_8 hanno quindi valorizzato, ai fini della esclusione o meno della qualità di consumatore del fideiussore in favore di una società: -) l'entità della partecipazione al capitale sociale o l'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore, (Cass. n. 1666 del 24/01/2020; Cass. Civ.
n. 32225 del 13/12/2018; Corte appello Torino sez. I, 29/08/2022, n.940) e ciò alla stregua di quanto già affermato dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
); in particolare al punto 29 della pronuncia della Corte di Giustizia C-74/15 si legge che il Per_7 giudice nazionale è chiamato a valutare se il contraente “abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale”; -) l'estraneità dell'obbligazione di garanzia alla attività professionale del garante, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio) (Cass. Civ. n. 742 del 16/01/2020; Cass. Civ. S. U., 27/02/2023, n.5868;
Corte di Giustizia sent. C-74/15).
La nozione di consumatore deve, quindi, essere valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione). Pertanto, nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente o ha un collegamento funzionale con la società - perché ne è amministratore o ha una partecipazione sociale non trascurabile - il Codice del Consumo non è applicabile. Di contro è sempre soggetta alla tutela consumeristica, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa.
8 5.1.3 A fronte dei requisiti descritti gli opponenti persone fisiche non hanno in alcun modo chiarito quale sarebbe stato lo scopo consumeristico, diverso cioè da quello imprenditoriale ed estraneo alla attività della società che avrebbe giustificato il rilascio della garanzia fideiussoria, Parte_1 essendosi limitati semplicemente a qualificarsi come consumatori.
Dalla documentazione versata in atti, invece, emerge che, al momento della fideiussione, Parte_4
e erano soci della società debitrice principale, detenendo una
[...] Parte_2 Parte_5 partecipazione sociale corrispondente al valore di € 56.482,03 quanto alla posizione di ciascuno dei sig.ri e al valore di € 2.035,94 quanto alla posizione della sig.ra mentre Pt_2 Pt_5 Parte_3 rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società
oltre ad essere tutti gli opponenti membri dell'organo amministrativo. La Parte_1 partecipazione al capitale sociale della predetta società, valutata unitamente alle cariche sociali ricoperte dai sig.ri e all'interno della società medesima, tenuto conto anche Pt_2 Pt_5 dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a € 500.000,00, costituiscono evidenti indicatori dell'interesse riposto dagli attori opponenti nella compagine societaria di cui sono soci e in cui rivestono cariche sociali;
va escluso, infatti, secondo massime di esperienza, che una persona assuma un impegno finanziario rilevante senza nutrire alcun tipo di interesse professionale concreto nella società partecipata e/o che amministrano, costituente lo strumento attraverso il quale svolgere attività imprenditoriale. Deve quindi ritenersi che la conclusione della fideiussione di € 500.000,00 sia da collegare funzionalmente all'interesse economico di partecipare all'attività di impresa della società
con la conseguenza che deve negarsi che Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
e abbiano concluso il contratto di fideiussione come consumatori, Pt_3 Parte_5 costituendo tale negozio atto espressivo della partecipazione di tali soggetti all'attività sociale o, comunque, atto strettamente funzionale allo svolgimento della stessa nell'ambito della società garantita
(Cass. civ. n. 742/2020, n. 27618/2020, n. 5868/2023).
Vanno, dunque, esclusi i requisiti soggettivi per l'applicazione agli attori opponenti della disciplina consumeristica, con assorbimento dell'esame nel merito dell'eccepito profilo di nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa antitrust.
5.2 Deve essere respinta anche l'ulteriore doglianza sottesa al terzo motivo di opposizione, relativa alla presenza di clausole abusive in virtù di quanto espresso dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nella sentenza n. 9479/2023, perché i principi ivi enunciati non si applicano ai titoli esecutivi costituiti da contratti di mutuo, ma solo esclusivamente all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo fondato su contratto concluso tra professionista e consumatore, non oggetto di opposizione e non contenente la valutazione in merito all'abusività delle clausole contrattuali, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
6. Non meritevoli di accoglimento sono anche le doglianze di cui al quarto motivo di opposizione, in ragione del fatto che: a) nessuna normativa, né primaria, né secondaria, prevede l'espressa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione;
b) l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) non incide sulla determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto;
c) dalla lettura del contratto di mutuo del 10.03.2011 e dei
9 documenti allegati si evince che le condizioni contrattuali sono sufficientemente determinate, essendo prevista l'indicazione della somma mutuata, della durata del finanziamento, della periodicità del rimborso, dei criteri per la determinazione del tasso d'interesse e del tasso di mora, della modalità di rimborso secondo il metodo di ammortamento c.d. alla francese, del numero delle rate.
Oltre a ciò, si aggiunga che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza e confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 15130/2024, la pratica del piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. anche, tra le tante, Tribunale di Civitavecchia n. 818/2020; Tribunale di Trapano n. 593/2020; Trib unale di Rimini
n. 13/2020; Tribunale di Pisa n. 112/2020; Tribunale di Lucca n. 1566/2019; Tribunale di Cosenza n.
2383/2019; Tribunale di Chieti n. 692/2019; Tribunale di Rieti n. 699/2019; Tribunale di Siena n.
824; Tribunale di Roma n. 5583/2019, per cui “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata. Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”); d) la natura usuraria del mutuo (paventata anche con il terzo motivo di opposizione) è stata solo genericamente allegata e tale è rimasta nel corso del presente giudizio, non avendo parte attrice opponente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, essendo onere del cliente, il quale deduca l'applicazione da parte della Banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti
Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
7. Alla luce delle motivazioni esposte, l'espletamento della c.t.u. richiesta dagli opponenti si presenta essere come non necessario.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e il contenuto degli scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
10 2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 18 maggio 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3349/2023 promossa da:
p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ) e C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_5
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Paola Anna Lacorte (c.f.
[...] C.F._4
ed elettivamente domiciliati in , via Mario Angeloni n. 80b, presso lo C.F._5 Pt_1 studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , e, per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria – giusta procura speciale a rogito notaio dott. di Milano in data Persona_1
09.08.2022, rep. n. 55552, racc. n. 25806, registrata a Milano il 10.08.2022, Controparte_2
c.f. , Gruppo Iva in persona della sua procuratrice speciale dott.ssa
[...] P.IVA_3 P.IVA_4
giusta procura a rogito notaio in Roma del 19.07.2023, rep. n. Controparte_3 Persona_2
20872, racc. n. 10216, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Migliorini (c.f. ) C.F._6 ed elettivamente domiciliata in , Corso Vannucci n. 30, presso lo studio del difensore;
Pt_1
CONVEUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma ,1 c.p.c.;
CONCLUSIONI:
per parte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositato in pct in data 29.11.2024: “Parte opponente, riportandosi integralmente al proprio atto introduttivo, alle proprie memorie e i verbali d' udienza nel contestare tutto quanto ex adverso e nel rispetto del primo termine assegnato così precisa le proprie conclusioni: a) - Accogliere l'opposizione proposta e per
1 l'effetto dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o infondatezza della procedura esecutiva opposta per le ragioni indicate nei propri atti e nelle proprie memorie difensive, da intendersi per riportati e trascritti. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali (15%) e cpa”; per parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositato in pct in data 29.11.2024: “Si conclude affinché l'On.le Tribunale civile di Perugia, contrariis reiectis rigetti la domanda proposta da “ quale debitore principale, nonché dai garanti Parte_1 per fideiussione, , , Parte_3 Parte_5 Parte_4 Pt_2
ivi compresa l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, perché
[...] inammissibile, per le ragioni esposte, oltre che infondata. In ogni caso con vittoria di spese e dei compensi professionali di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 01.08.2023 la società quale debitrice Parte_1 principale, e i sig.ri e quali Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 fideiussori, hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., agli atti di precetto notificati loro da (di seguito: ), formulando contestuale Controparte_1 CP_1 istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e deducendo a fondamento della stessa i seguenti motivi: 1) carenza di prova della titolarità del credito in capo ad con CP_1 conseguente improcedibilità dell'azione esecutiva, non avendo il creditore opposto prodotto l'atto di scissione parziale di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in favore della stessa del 25.11.2020, nel cui compendio scisso sarebbe ricompreso anche il contratto di mutuo sottoscritto con il primo istituto in data 10.03.2011; 2) inesistenza e/o inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo per difetto dei requisiti dall'art. 474 c.p.c., in quanto: in primo luogo, l'atto di precetto, nonostante si riferisca in premessa alle vicende del mutuo ipotecario sottoscritto in data 10.03.2011, rep. n. 120165 e racc. n. 38182, per stessa ammissione della controparte riguarda il credito di altro mutuo ipotecario;
in secondo luogo, l'atto notarile di mutuo del 10.03.2011 non è idoneo ad essere utilizzato come titolo esecutivo perché non documenta l'esistenza di un'obbligazione attuale di somma di denaro, attesa l'indisponibilità dell'importo erogato al cliente come desumibile dell'art. 2 del contratto, mancando la relativa traditio; in terzo luogo, il titolo esecutivo posto in esecuzione è incompleto, perché non si tiene in alcun modo conto del fatto che in data 12.12.2014, tra Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Parte_1 sono state pattuite dinanzi al notaio uove condizioni con nuovi termini;
3) nullità del contratto Per_3 di fideiussione bancaria “a valle” in quanto concluso in attuazione di un'intesa restrittiva contrattuale
“a monte” tra le banche nazionali, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990; nullità e/o inefficacia della garanzia fideiussoria poiché afferente a un contratto di prestito invalido e/o illecito, perché affetto, sin dall'origine, da condizioni economiche usurarie;
abusività delle clausole;
4) omessa pattuizione del regime di capitalizzazione, mancanza di prova in relazione all'an e al quantum del credito vantato e nullità e/o illiceità della pretesa per usurarietà.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.11.2023 si è costituita in giudizio
[...]
per mezzo della mandataria contestando tutto quanto dedotto e asserito CP_1 Controparte_2
2 dagli opponenti e domandando il rigetto sia dell'avversa istanza di sospensione sia, nel merito, della spiegata opposizione. In particolare, la convenuta opposta ha evidenziato: che infondata è l'avversa eccezione di mancanza di prova della cessione del credito, atteso che, a seguito dell'operazione di scissione parziale non proporzionale, con operazione asimmetrica, intervenuta con Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., di cui è stata data pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.12.2020,
è divenuta titolare esclusiva dei crediti e dei rapporti inclusi nel compendio scisso, CP_1 comprese le garanzie che li assistono, tra cui è ricompreso anche il credito vantato nei confronti della società e dei garanti, derivante dal mutuo fondiario a rogito notaio del Parte_1 Per_4
10.03.2011, come risultante anche dalla dichiarazione resa in data 29.09.2023 da Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a.; che il contratto di mutuo azionato è valido titolo esecutivo, in quanto all'art. 1 si dà atto dell'erogazione dell'intera somma di € 250.000,00, per la quale la società mutuataria ha rilasciato contestuale quietanza, non incidendo, sulla trasmissione immediata della disponibilità giuridica dell'importo erogato in capo alla parte mutuataria, la riconsegna della somma prevista dall'art. 2 del contratto, e la pattuizione intervenuta in data 12.12.2014 non rappresenta un titolo esecutivo, ma solo un accordo tra le parti per venire incontro alle difficoltà del mutuatario;
che l'asserita nullità del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust – in relazione alla quale sarebbe competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa presso il Tribunale di Roma –
è comunque non fondata nel merito, in ragione del fatto che i sig.ri e la sig.ra non Pt_2 Pt_5 possono essere definiti come consumatori, essendo soci e Consiglieri di Amministrazione della società debitrice principale – avendo quindi rilasciato la garanzia per scopi imprenditoriali della società medesima -, e che gli stessi non hanno dimostrato che la condotta anticoncorrenziale abbia provocato loro un danno, oltre a non avere fornito la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, considerando che la fideiussione è stata stipulata a distanza di anni rispetto al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e all'accertamento istruttorio compiuto;
che la censura relativa all'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione e alla presunta indeterminatezza del credito vantato è generica e, in ogni caso, non tiene conto delle pattuizioni delle parti inserite nel contratto di mutuo fondiario, nonché del piano di ammortamento e del documento di sintesi, oltre ad essere smentita dai conteggi del credito elaborati da Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. e certificati ai sensi dell'art. 50 T.U.B..
Con il deposito della memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c., gli odierni opponenti hanno ulteriormente eccepito il difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire in capo alla mandataria poiché soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.. Controparte_2
Con ordinanza del 24.04.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 30.01.2025, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito spiegate.
3 2. Quanto al primo motivo di opposizione, ad avviso dell'adito Tribunale deve ritenersi sussistente la prova della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo alla convenuta opposta, emergente dai seguenti documenti depositati: 1) atto pubblico notarile di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (scissa) a favore di
[...]
(beneficiaria), stipulato in data 25.11.2020 a rogito notaio dott. Controparte_1 Per_5
2) avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 29.12.2020, relativo
[...] alla predetta operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica, ove è indicato il link del sito cui i titolari dei rapporti giuridici ceduti indicati nell'atto di scissione, eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono accedere al fine di verificare i dati identificati dei crediti ceduti;
il rinvio ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto del compendio scisso costituisce elemento idoneo a soddisfare i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di scissione, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione del credito in favore dell'odierna opposta;
3) dichiarazione con cui Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., con riguardo alla posizione (Ndg - 770073782 ndg originator 104972210), attesta che il Parte_1 credito vantato nei confronti della società, relativo al rapporto di mutuo fondiario a rogito notaio di , n. 120165 Rep. e n. 38182 Racc., è rientrato nell'operazione di scissione Persona_6 Pt_1 di cui sopra, formalizzata con atto pubblico a rogito notaio n. 39399 Rep. e n. 20019 Persona_5
Racc.. Trattasi di elementi che, unitamente considerati e valutati, portano a ritenere provata l'avvenuta cessione del credito in favore della creditrice convenuta opposta e la titolarità in capo a quest'ultima della posizione creditoria ceduta.
3. Non fondata è l'eccezione sollevata dagli opponenti nella prima memoria integrativa di difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione ad agire stante la mancata iscrizione della mandataria nell'albo ex art. 106 T.U.B.. Controparte_2
3.1 A tal proposito si osserva, come ha avuto modo di rilevare la Suprema Corte in ordine alla questione della mancata iscrizione all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. della società cui è stato affidato l'incarico di materiale recupero dei crediti cartolarizzati, cui la Sezione dell'adito Tribunale ha già aderito, che “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”, sicché tali norme “non hanno alcuna valenza civilistica”, attenendo “alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Di conseguenza, l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non comporta alcuna invalidità sul piano del rapporto negoziale (o sugli atti di riscossione compiuti), non determinando “il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi, ecc.)”.
4 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui gli odierni attori opponenti hanno dedotto l'inesistenza e/o inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo per difetto dei requisiti ex art. 474
c.p.c..
4.1 In primo luogo, quanto al profilo della prospettata confusione e/o incertezza dell'atto di precetto – che, secondo l'impostazione difensiva degli opponenti, non consentirebbe la chiara identificazione del titolo fondante la pretesa e del credito vantato -, merita di essere evidenziato che, alla luce della documentazione versata in atti e della precisazione svolta dalla convenuta opposta in sede di prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., il credito azionato con l'atto di precetto opposto si riferisce al contratto di mutuo fondiario stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 10.03.2011, a rogito
Notaio n. 120165 Rep. e n. 38182 Racc.. Persona_6
4.2 In secondo luogo, con riferimento all'eccepita inidoneità del contratto di mutuo fondiario concluso il 10.03.2011 per mancanza di traditio, l'adito Tribunale ritiene che l'atto in questione costituisca valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
4.2.1 Ed invero, ferma la natura reale del contratto di mutuo, la giurisprudenza ammette costantemente che, ai fini del perfezionamento del detto contratto, non sia necessaria la materiale e fisica consegna della res, essendo sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario. La disponibilità giuridica dell'importo mutuato, considerata equipollente alla traditio, sussiste tutte le volte in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (Cass. n. 5654/2023; Cass. n. 38331/2021; n.
25632/2017; n. 17194/2015; n. 14270/2011; specificamente la Suprema Corte, con la seconda decisione, nel richiamare l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25632/2017, ha evidenziato che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”).
4.2.2 Ebbene, dall'esame del contratto di mutuo fondiario di cui si discute emerge che la parte mutuataria ha rilasciato quietanza in ordine alla somma finanziata pari a € 250.000,00, riconoscendo di avere ricevuto l'intero importo mutuato (art. 1 del contratto), sicché, perfezionatosi il contratto di mutuo mediante l'acquisizione della disponibilità giuridica dell'importo mutuato in capo alla parte mutuataria, è sorta in capo a quest'ultima l'obbligazione restitutoria. A fronte del perfezionamento del contratto di mutuo fondiario, quindi, diviene del tutto irrilevante il fatto che poi la parte mutuataria abbia riconsegnato alla Banca mutuante l'intera somma mutuata per la costituzione in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a suo carico (art. 2 del contratto). In altri termini, la successiva costituzione, da parte della società mutuataria, dell'intera somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero presso la Banca non è circostanza idonea a impedire
5 il perfezionamento del contratto in questione e il sorgere dell'obbligo di restituzione;
al contrario, la concorde volontà delle parti finalizzata alla costituzione del vincolo sulle somme è sintomo dell'acquisita disponibilità delle stesse da parte della mutuataria, non rilevando a tal fine la pattuizione accessoria relativa alla costituzione del deposito cauzionale infruttifero contestualmente all'atto di erogazione e al riconoscimento del ricevimento della somma. La costituzione del deposito in questione, difatti, non può che essere successiva all'erogazione del mutuo e lo stesso atto dispositivo della parte mutuataria testimonia l'avvenuta traditio rei, atteso che quest'ultima non avrebbe potuto disporre dell'importo finanziato mediante la costituzione del vincolo se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale.
4.2.3 Inoltre, la genesi dell'obbligo di restituzione della somma concessa a mutuo, atteso il carattere reale che connota tale fattispecie contrattuale, non può che collegarsi e ancorarsi al momento in cui si è perfezionato il relativo contratto, quando la somma è entrata a far parte del patrimonio della parte mutuataria, non avendo incidenza sul momento genetico dell'obbligazione restitutoria il successivo vincolo impresso all'importo finanziato con la costituzione del deposito cauzionale infruttifero;
né il predetto deposito è idoneo a determinare un differimento in avanti o una posticipazione dell'obbligo di restituzione della somma (già erogata) e ad incidere sull'attualità dell'obbligazione restitutoria già sorta, essendo stato assunto in via cautelativa e provvisoria a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti in capo alla parte mutuataria.
4.2.4 Da ultimo, non può non rilevarsi come sulla questione in oggetto sia intervenuta di recente la sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 5968/2025 che, ponendosi in continuità con l'indirizzo già sposato sul punto dalla Sezione dell'adito Tribunale, ha affermato il seguente principio di diritto, che ben si attaglia al caso di specie, non risultando dal contenuto del contratto di mutuo che l'obbligazione di restituzione della somma mutuata sia stata esclusa in maniera univoca, espressa ed incondizionata:
“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico
o scrittura provata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolare e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
4.3 Infine, non si ravvisa alcuna incompletezza del titolo esecutivo azionato dall'odierna convenuta opposta, in quanto l'atto di modifica del 12.12.2014 non ha apportato nessuna novazione alle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo del 10.03.2011, incidendo piuttosto sulla durata dell'ammortamento e sull'ammontare della quota di interessi a partire dalla rate dal 31.03.2015, non facendo, pertanto, venir meno l'idoneità del contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'atto di precetto a costituire valido titolo esecutivo (cfr. Tribunale di Padova, 13.07.2018, secondo cui: “
Non pregiudicano l'astratta idoneità del contratto originario di finanziamento a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. le modifiche che non comportano novazione del rapporto, quali l'ammontare e il numero delle singole rate e la durata del piano di
6 ammortamento, trattandosi di questioni accessorie che non incidono sul capitale da restituire o sulla percentuale degli interessi pattuiti, ma soltanto sulla definitiva quantificazione degli interessi (allungandosi il periodo di preammortamento) nonché sulla quantificazione del credito bancario ad una determinata data”).
5. Con riferimento poi al terzo motivo di opposizione, giova preliminarmente rilevare la non fondatezza dell'eccezione sollevata da parte opposta di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di Imprese di Roma, in quanto l'eccepita nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust può essere conosciuta e vagliata anche dal giudice non specializzato nell'ipotesi in cui – come nel caso di specie – il rilievo venga effettuato in via di mera eccezione, e non oggetto di apposita domanda volta alla declaratoria di nullità, al fine di paralizzare l'efficacia esecutiva del titolo.
5.1 Ciò posto, deve essere respinta la censura relativa alla nullità della fideiussione rilasciata dai sig.ri e per violazione dell'art. 2, l. n. 287/1990, non rivestendo questi ultimi la qualità di Pt_2 Pt_5 consumatori.
5.1.1 La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la legislazione antitrust ha come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, come i consumatori, ovvero chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione della libertà di concorrenza e del carattere competitivo del mercato, al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata (cfr. Cass. Civile n.
4001/2024).
Preliminare e assorbente, quindi, è lo scrutinio della qualifica o meno di consumatore di Pt_2
e rispetto alla quale, peraltro, gli opponenti
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 non hanno dedotto e/o provato alcunché.
5.1.2 E' noto che, ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) il consumatore è definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”, mentre il professionista come “la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Quanto al requisito dell'estraneità va evidenziato che, per costante giurisprudenza, ai fini della qualifica come imprenditore/professionista di una data persona fisica, non è necessario che il contratto stipulato costituisca esercizio dell'attività di impresa, ma è sufficiente che sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi o accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. L'elemento significativo non è dunque il non possesso, da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale, della qualifica di imprenditore commerciale, bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi consumatore quando conclude un contratto per la
7 soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Cass. n.
6578/2021). Di talché è atto compiuto dal professionista non solo quello che costituisca di per sé esercizio della professione, ma anche quello legato alla professione da un nesso funzionale (Cass.
22810/2018; Cass. 8419/2019 e Cass. 11773/2013).
Per quanto concerne, nello specifico, l'obbligo di garanzia assunto dalla persona fisica socia di una società commerciale, la giurisprudenza di legittimità ha superato la teoria del professionista di riflesso, secondo cui l'applicabilità dello statuto del consumatore doveva essere esclusa per la persona fisica che avesse garantito un contratto di finanziamento stipulato da una società per scopi imprenditoriali (Cass.
n. 25212/2011). Mutuando i principi affermati dalla giurisprudenza dell'Unione europea, infatti, gli arresti giurisprudenziali hanno affermato la possibilità che la persona fisica che si impegni a garantire le obbligazioni contratte da una società commerciale nei confronti di un istituto bancario sia qualificata come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva UE n. 93/2013. In tale quadro interpretativo, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica vengono valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e non del contratto principale (Cass. n.
8662/2020), come affermato dalla giurisprudenza della U.E. (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-
74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Gli arresti della Suprema Corte Per_7 Per_8 hanno quindi valorizzato, ai fini della esclusione o meno della qualità di consumatore del fideiussore in favore di una società: -) l'entità della partecipazione al capitale sociale o l'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore, (Cass. n. 1666 del 24/01/2020; Cass. Civ.
n. 32225 del 13/12/2018; Corte appello Torino sez. I, 29/08/2022, n.940) e ciò alla stregua di quanto già affermato dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15
); in particolare al punto 29 della pronuncia della Corte di Giustizia C-74/15 si legge che il Per_7 giudice nazionale è chiamato a valutare se il contraente “abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali
l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale”; -) l'estraneità dell'obbligazione di garanzia alla attività professionale del garante, dovendo ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (atti strumentali in senso proprio) (Cass. Civ. n. 742 del 16/01/2020; Cass. Civ. S. U., 27/02/2023, n.5868;
Corte di Giustizia sent. C-74/15).
La nozione di consumatore deve, quindi, essere valutata in base ad un criterio funzionale, incentrato sull'esame del rapporto contrattuale (se rientra o meno nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione). Pertanto, nel contratto di fideiussione, se il garante agisce professionalmente o ha un collegamento funzionale con la società - perché ne è amministratore o ha una partecipazione sociale non trascurabile - il Codice del Consumo non è applicabile. Di contro è sempre soggetta alla tutela consumeristica, chiunque sia il debitore principale, la fideiussione di chi ha agito per motivi personali, ad esempio per legami familiari o in spirito d'amicizia ed è estraneo all'organizzazione societaria e non ha uno specifico interesse patrimoniale all'andamento della società o dell'impresa.
8 5.1.3 A fronte dei requisiti descritti gli opponenti persone fisiche non hanno in alcun modo chiarito quale sarebbe stato lo scopo consumeristico, diverso cioè da quello imprenditoriale ed estraneo alla attività della società che avrebbe giustificato il rilascio della garanzia fideiussoria, Parte_1 essendosi limitati semplicemente a qualificarsi come consumatori.
Dalla documentazione versata in atti, invece, emerge che, al momento della fideiussione, Parte_4
e erano soci della società debitrice principale, detenendo una
[...] Parte_2 Parte_5 partecipazione sociale corrispondente al valore di € 56.482,03 quanto alla posizione di ciascuno dei sig.ri e al valore di € 2.035,94 quanto alla posizione della sig.ra mentre Pt_2 Pt_5 Parte_3 rivestiva la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società
oltre ad essere tutti gli opponenti membri dell'organo amministrativo. La Parte_1 partecipazione al capitale sociale della predetta società, valutata unitamente alle cariche sociali ricoperte dai sig.ri e all'interno della società medesima, tenuto conto anche Pt_2 Pt_5 dell'importo garantito dalla fideiussione, pari a € 500.000,00, costituiscono evidenti indicatori dell'interesse riposto dagli attori opponenti nella compagine societaria di cui sono soci e in cui rivestono cariche sociali;
va escluso, infatti, secondo massime di esperienza, che una persona assuma un impegno finanziario rilevante senza nutrire alcun tipo di interesse professionale concreto nella società partecipata e/o che amministrano, costituente lo strumento attraverso il quale svolgere attività imprenditoriale. Deve quindi ritenersi che la conclusione della fideiussione di € 500.000,00 sia da collegare funzionalmente all'interesse economico di partecipare all'attività di impresa della società
con la conseguenza che deve negarsi che Parte_1 Parte_4 Parte_2 [...]
e abbiano concluso il contratto di fideiussione come consumatori, Pt_3 Parte_5 costituendo tale negozio atto espressivo della partecipazione di tali soggetti all'attività sociale o, comunque, atto strettamente funzionale allo svolgimento della stessa nell'ambito della società garantita
(Cass. civ. n. 742/2020, n. 27618/2020, n. 5868/2023).
Vanno, dunque, esclusi i requisiti soggettivi per l'applicazione agli attori opponenti della disciplina consumeristica, con assorbimento dell'esame nel merito dell'eccepito profilo di nullità della garanzia fideiussoria per violazione della normativa antitrust.
5.2 Deve essere respinta anche l'ulteriore doglianza sottesa al terzo motivo di opposizione, relativa alla presenza di clausole abusive in virtù di quanto espresso dalla Corte di Cassazione, SS.UU., nella sentenza n. 9479/2023, perché i principi ivi enunciati non si applicano ai titoli esecutivi costituiti da contratti di mutuo, ma solo esclusivamente all'ipotesi in cui il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo fondato su contratto concluso tra professionista e consumatore, non oggetto di opposizione e non contenente la valutazione in merito all'abusività delle clausole contrattuali, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
6. Non meritevoli di accoglimento sono anche le doglianze di cui al quarto motivo di opposizione, in ragione del fatto che: a) nessuna normativa, né primaria, né secondaria, prevede l'espressa indicazione del regime finanziario di capitalizzazione;
b) l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi (semplice o composto) non incide sulla determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto;
c) dalla lettura del contratto di mutuo del 10.03.2011 e dei
9 documenti allegati si evince che le condizioni contrattuali sono sufficientemente determinate, essendo prevista l'indicazione della somma mutuata, della durata del finanziamento, della periodicità del rimborso, dei criteri per la determinazione del tasso d'interesse e del tasso di mora, della modalità di rimborso secondo il metodo di ammortamento c.d. alla francese, del numero delle rate.
Oltre a ciò, si aggiunga che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza e confermato anche dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n. 15130/2024, la pratica del piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr. anche, tra le tante, Tribunale di Civitavecchia n. 818/2020; Tribunale di Trapano n. 593/2020; Trib unale di Rimini
n. 13/2020; Tribunale di Pisa n. 112/2020; Tribunale di Lucca n. 1566/2019; Tribunale di Cosenza n.
2383/2019; Tribunale di Chieti n. 692/2019; Tribunale di Rieti n. 699/2019; Tribunale di Siena n.
824; Tribunale di Roma n. 5583/2019, per cui “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata. Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”); d) la natura usuraria del mutuo (paventata anche con il terzo motivo di opposizione) è stata solo genericamente allegata e tale è rimasta nel corso del presente giudizio, non avendo parte attrice opponente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, essendo onere del cliente, il quale deduca l'applicazione da parte della Banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti
Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
7. Alla luce delle motivazioni esposte, l'espletamento della c.t.u. richiesta dagli opponenti si presenta essere come non necessario.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e il contenuto degli scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
10 2. condanna gli attori opponenti al pagamento, in favore di parte convenuta opposta, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi € 9.141,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 18 maggio 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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