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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2587/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2587 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Frazione Magras n. 10, Codice Fiscale , rappresentata e C.F._1
difesa, giusta delega allegata al ricorso, dall'avv. Francesca Iori del foro di
Trento, (C.F. pec: e- C.F._2 Email_1
mail: presso il cui studio in Comano Terme (TN), via Email_2
Cesare Battisti n. 80, ha eletto domicilio
parte ricorrente
contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]. Magras n. 10, difeso e C.F._3
rappresentato dall'avv. Andrea Bolner (C.F. ) C.F._4
(fax 0461 260450) e presso il suo studio in Email_3
Trento, Corso 3 Novembre n. 8, è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “1) pronunziare la separazione personale dei coniugi
e;
2) con vittoria di spese e compensi di causa Parte_1 Controparte_1
oltre al 15 % per spese generali, IVA e CNPA in misura di legge”;
-per parte resistente: “Nel merito: - previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, pronunciare la separazione personale tra i signori e Controparte_1
Sempre nel merito: - nulla in punto di contributo per il Parte_1
mantenimento, essendo i due coniugi economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese oltre ad accessori di legge, anche in base al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio a Malè
(TN), in data 17-07-2017, e, dalla quale unione, non sono nati figli.
Si è costituito il resistente il quale si è associato alla domanda di pronuncia sullo status.
Pag. 2 di 5 Nella prima udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed avendo lo stesso sortito esito negativo, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………………
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Orbene, alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore
Pag. 3 di 5 degli atti delle parti, le dichiarazioni rese da quest'ultime alla prima udienza di comparizione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le stesse.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Nulla, invece, va disposto in merito alla domanda, articolata dal resistente nel seguente modo “nulla in punto di contributo per il mantenimento, essendo i due coniugi economicamente autosufficienti”, trattandosi di domanda negativa.
Tenuto conto del fatto che la sola domanda, proposta dalla ricorrente, è quella relativa all'emissione della pronuncia sullo status e che, costituendosi nel presente giudizio, il resistente si è associato alla superiore richiesta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a Parte_1
Cles (TN) il 23.04.1993, e nato a [...] il 11 Controparte_1
agosto 1987, i quali hanno contratto matrimonio a Malè in data 17-07-2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 3, parte I, anno
2017;
2)Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3)Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Pag. 4 di 5 Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2587/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Luciano Spina Presidente
Laura Di Bernardi Giudice rel.
Alessandra Tolettini Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2587 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
tra
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
Frazione Magras n. 10, Codice Fiscale , rappresentata e C.F._1
difesa, giusta delega allegata al ricorso, dall'avv. Francesca Iori del foro di
Trento, (C.F. pec: e- C.F._2 Email_1
mail: presso il cui studio in Comano Terme (TN), via Email_2
Cesare Battisti n. 80, ha eletto domicilio
parte ricorrente
contro nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...]. Magras n. 10, difeso e C.F._3
rappresentato dall'avv. Andrea Bolner (C.F. ) C.F._4
(fax 0461 260450) e presso il suo studio in Email_3
Trento, Corso 3 Novembre n. 8, è elettivamente domiciliato, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
parte resistente
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
-per parte ricorrente: “1) pronunziare la separazione personale dei coniugi
e;
2) con vittoria di spese e compensi di causa Parte_1 Controparte_1
oltre al 15 % per spese generali, IVA e CNPA in misura di legge”;
-per parte resistente: “Nel merito: - previa autorizzazione dei coniugi a vivere separati, pronunciare la separazione personale tra i signori e Controparte_1
Sempre nel merito: - nulla in punto di contributo per il Parte_1
mantenimento, essendo i due coniugi economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese oltre ad accessori di legge, anche in base al comportamento processuale di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio a Malè
(TN), in data 17-07-2017, e, dalla quale unione, non sono nati figli.
Si è costituito il resistente il quale si è associato alla domanda di pronuncia sullo status.
Pag. 2 di 5 Nella prima udienza di comparizione, esperito il tentativo di conciliazione tra le parti ed avendo lo stesso sortito esito negativo, la causa è stata rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
……………………
Ciò premesso in fatto, è possibile passare all'esame del merito della causa.
Orbene, alla stregua delle acquisite emergenze processuali è il Tribunale dell'avviso che la proposta di domanda di separazione sia fondata e, pertanto, meritevole di positivo apprezzamento. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente tale.
Come noto, difatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi, dunque, che questi possa chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie, nessuna esitazione può incontrarsi nel riconoscere come tra i coniugi si sia venuta a creare una frattura allo stato irreversibile ed ostativa alla ricostruzione dell'armonia di coppia, considerato lo stesso tenore
Pag. 3 di 5 degli atti delle parti, le dichiarazioni rese da quest'ultime alla prima udienza di comparizione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione tra le stesse.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalle parti, in conformità al parere del Pubblico Ministero. Nulla, invece, va disposto in merito alla domanda, articolata dal resistente nel seguente modo “nulla in punto di contributo per il mantenimento, essendo i due coniugi economicamente autosufficienti”, trattandosi di domanda negativa.
Tenuto conto del fatto che la sola domanda, proposta dalla ricorrente, è quella relativa all'emissione della pronuncia sullo status e che, costituendosi nel presente giudizio, il resistente si è associato alla superiore richiesta, si ritiene che sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a Parte_1
Cles (TN) il 23.04.1993, e nato a [...] il 11 Controparte_1
agosto 1987, i quali hanno contratto matrimonio a Malè in data 17-07-2017, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 3, parte I, anno
2017;
2)Ordina che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3)Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Pag. 4 di 5 Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del 09 aprile 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 5 di 5