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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2320 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA
(Codice Fiscale elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Viale Parioli n. 47/a, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Maria Bosio, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio in virtù di procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale sita in Roma, via Cesare Beccaria n. 29.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 29/11/2022, il ricorrente ha adito l'intestato tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/84, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa (15.01.2020), o da quello accertato in corso di causa e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- che con decreto di omologa depositato in data 14.07.2022, questo tribunale ha accertato la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto a
1 percepire l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 L. n. 222/84, a far data dalla domanda amministrativa del 15/01/2020;
- di aver provveduto, in data 25.07.2022, a notificare alle competenti sedi il decreto CP_1
di omologa ai fini della liquidazione dello spettante emolumento;
- che, nonostante, siano trascorsi infruttuosamente i termini di cui al V° co. dell'art. 445 bis c.p.c., e nonostante ripetuti solleciti, l' non ha provveduto a liquidare quanto di CP_1
spettanza al ricorrente.
Si è costituito l' , in data 26/05/2023, deducendo di aver già liquidato e versato le somme CP_1
richieste dal ricorrente.
Con note di udienza depositate il 12/06/2023 il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' allegato alla propria memoria il CP_1
cedolino di pagamento dei ratei arretrati, avente data valuta 20/01/2023, e la condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo il ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
“ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa parte resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al CP_1
ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 14.12.2022.
2 Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, limitatamente al 20%, attesa la peculiarità della materia, la limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende CP_1
difficoltosa la celere risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015,
n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 80% e CP_1
compensate per la restante parte.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento dell'80% delle spese di lite pari ad €1.488,00 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore del ricorrente, da versarsi all' avv.
Giorgio Maria Bosio, dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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