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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/09/2024, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/9/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1082/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. MANZO FRANCESCO, presso il cui studio elett.te domicilia in Pompei (NA) alla Via Mazzini n. 83
ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità CP_1 ex lege 222/84. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 20/02/2024, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
5987/2021, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 01/12/2021. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CTU, il quale nella sua relazione ha sottolineato che: ”l'accertato complesso morboso, per quanto sinora esposto il paziente non consente di riconoscere all'istante una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”, sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni del dottor , il quale ha dato Controparte_2 conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CTU ha rilevato che le condizioni cliniche generali risultano discrete;
non dispnoico;
eloquio fluente, di adeguata efficacia comunicativa;
ode la voce alla normale distanza di conversazione;
autonomo nella deambulazione e nella esecuzione
1 dei passaggi posturali, agile nei movimenti;
limitazione funzionale ai gradi estremi della escursione articolare del rachide lombo-sacrale; discreta l'escursione articolare delle ginocchia;
assenza di edemi pretibiali, attività cardiaca centrale regolare- PA 140/85 mmHg;
nulla da segnalare a carico dei rimanenti organi ed apparati. (cfr. pag.
5 della consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione in atti). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente non presenta una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, ai sensi dell'art- 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, così come già accertato dal CTU.
Pertanto, le considerazioni del dottor risultano essere in linea con Persona_1 quelle del comitato Provinciale , che con atto del 23/12/2019, ha rigettato la CP_1 domanda ritenendo che il Sig. non presenta una riduzione Parte_1 permanente a meno di un terzo.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 20/02/2024 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 27/09/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
2
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/9/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1082/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. MANZO FRANCESCO, presso il cui studio elett.te domicilia in Pompei (NA) alla Via Mazzini n. 83
ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to AZZANO STEFANO, con cui elett.te domiciliato VIA ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità CP_1 ex lege 222/84. Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 20/02/2024, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G.
5987/2021, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 01/12/2021. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto. Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CTU, il quale nella sua relazione ha sottolineato che: ”l'accertato complesso morboso, per quanto sinora esposto il paziente non consente di riconoscere all'istante una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”, sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni del dottor , il quale ha dato Controparte_2 conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CTU ha rilevato che le condizioni cliniche generali risultano discrete;
non dispnoico;
eloquio fluente, di adeguata efficacia comunicativa;
ode la voce alla normale distanza di conversazione;
autonomo nella deambulazione e nella esecuzione
1 dei passaggi posturali, agile nei movimenti;
limitazione funzionale ai gradi estremi della escursione articolare del rachide lombo-sacrale; discreta l'escursione articolare delle ginocchia;
assenza di edemi pretibiali, attività cardiaca centrale regolare- PA 140/85 mmHg;
nulla da segnalare a carico dei rimanenti organi ed apparati. (cfr. pag.
5 della consulenza in atti).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione in atti). Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente non presenta una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali, ai sensi dell'art- 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, così come già accertato dal CTU.
Pertanto, le considerazioni del dottor risultano essere in linea con Persona_1 quelle del comitato Provinciale , che con atto del 23/12/2019, ha rigettato la CP_1 domanda ritenendo che il Sig. non presenta una riduzione Parte_1 permanente a meno di un terzo.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1 20/02/2024 nei confronti dell' così provvede: rigetta la domanda e dichiara la CP_1 parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 27/09/2024
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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