TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27/2023 del ruolo generale passata in decisione, il 20.02.2025 vertente
TRA
Sig. c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliato in Termoli alla via
Corsica n 92 presso lo studio dell'Avv. Luigi Occhionero ( c.f. ) , C.F._2
P.E.C. Email_1
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
corrente in via Giuseppe Antonio Guattani 4 in Roma, codice fiscale, Controparte_1
partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma nr. , P.IVA_1
REA RM948019, la procuratrice codice fiscale Controparte_2
, in persona del suo direttore generale dr. rappresentata e P.IVA_2 CP_3
difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Raffaella Greco C.F.
pagina 1 di 7 , con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Barbara Mascitto, C.F._3
C.F. , Via Alcide De Gasperi 59, in Termoli, PEC. C.F._4
Email_2
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in discussione e decisione alla udienza del 20.02.2025.
FATTO
con decreto ingiuntivo n 318/2022 emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di Larino e già provvisoriamente esecutivo ( RG 743/2022 rep 661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022 la società ingiungeva al sig. il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 10.696,54 oltre spese della procedura di ingiunzione pari ad euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi oltre 15% per spese generali i.v.a.
e cap;
– il decreto ingiuntivo n 318/2022 si basa sul contratto n 66095 sottoscritto in data
24.03.2006 avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento da rimborsarsi a mezzo cessione del quinto dello stipendio;
– tale credito veniva ceduto dalla alla Parte_2
UB PV RL e successivamente alla;
– a seguito del contratto Controparte_1
sottoscritto in data 24.03.2006 la liquidava alla UB spv RL l Controparte_1
'indennizzo di euro 10.696,54;
L'opponente concludeva come segue : “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: A) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di Larino n D.I. 318/2022 Contr ( RG 743/2022 rep 661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022 la società
pagina 2 di 7 ingiungeva al sig. il pagamento della somma di euro CP_1 Parte_1
10.696,54 (oltre spese della procedura di ingiunzione pari ad euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi oltre 15% per spese generali i.v.a. e cap); B) Nel merito dichiarare prescritto il credito vantato dalla nei confronti del sig. CP_1 Pt_1
; C) condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa
[...]
oltre I.V.A. e C.A..
Si costituiva in giudizio parte opposta rilevando quanto segue : “ il Sig. in data Pt_1
24/03/2006 ebbe a sottoscrivere con il contratto nr. 6605 (doc. 2 fasc. Parte_2
monitorio), avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento da rimborsarsi a mezzo cessione del quinto dello stipendio, impegnandosi a rimborsare quanto ricevuto oltre agli interessi corrispettivi pattuiti ed alle spese contrattualmente previste (per complessivi €
25.200,00) mediante la corresponsione di 120 rate mensili di € 210,00 cadauna. Dopo la corresponsione di sole 63 rate ( € 13.200,00) i versamenti si interrompevano e null'altro veniva versato alla finanziaria. Pertanto la finanziaria dopo aver inutilmente tentato, come previsto dalla convenzione assicurativa applicabile (doc.1), di incardinare la trattenuta presso l'ente pensionistico e di riscuotere gli importi ancora dovuti direttamente dal cedente richiedeva il versamento dell'indennizzo alla . Infatti Pt_1 Controparte_1
poiché l'art.54 del d.p.r. 180/1950 prevede per le cessioni di quote di stipendio o salario,
a tutela degli intermediari finanziari che erogano il finanziamento, l'obbligatorietà della garanzia dell'assicurazione della vita e contro i rischi di impiego che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione dello stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito, a garanzia del contratto di finanziamento di cui trattasi veniva stipulata con la Controparte_1
copertura assicurativa per il rischio credito, a beneficio di , come da Parte_2
certificato di polizza n. 324417 (doc. 3 fasc. monitorio); L'indennizzo corrisponde all'importo dovuto per le restanti 57 rate , al netto degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere (57 x 210 = 11.970,00 ; 11.970,00 – 1.273,46 = 10.696,54). , come CP_1
pagina 3 di 7 si evince dalle condizioni assicurative della convenzione (doc.1), forniva infatti copertura
(cfr. art. 2 convenzione) per le perdite subite dal contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al cedente a seguito di cessazione del diritto del cedente allo stipendio per risoluzione definitiva, per qualunque causa, del relativo rapporto di lavoro con il ceduto
…. Garantendo la corresponsione di un indennizzo. L'indennizzo veniva corrisposto dalla alla titolare del credito UB PV RL (succeduta a CP_1 Controparte_4
in data 07/10/2019 (doc. 5 fasc. monitorio). Per effetto della liquidazione del sinistro
[...]
si surrogava in ogni diritto, ragione ed azione della titolare del credito nei CP_1
confronti del mutuatario, come previsto contrattualmente all'art. 8 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 fasc. monitorio) e all'art. 13 della convenzione assicurativa
(doc.1). -- Sulla sussistenza del rapporto di finanziamento che ha dato origine alla pretesa creditoria e sull'esistenza dell'inadempimento,
Il sig. nulla ha contestato in ordine alla sottoscrizione del contratto e Pt_1
all'erogazione del medesimo. Parimenti non ha smentito in alcun modo l'inadempimento né contestato il quantum debeatur. Il rapporto contrattuale da cui trae origine il credito,
l'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della finanziaria erogante,
l'inadempimento del il quantum debeatur e l'indennizzo versato da Pt_1 CP_1
non sono pertanto in contestazione e devono ritenersi acclarati.
[...]
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e trattenuta per la decisione .
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori pagina 4 di 7 che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. (Cass, civ., sez. II, 17 novembre 1994,
n.9708, Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 2003, n. 17133). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Ciò posto e passando al più specifico esame delle doglianze precise sollevate in corso di causa l'opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto la prescrizione del credito .
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31188/2017 e Cass. n.
3943/2022), “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
La società creditrice ha correttamente provveduto a depositare – in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 58 TUB - congiuntamente all'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche le lettere di cessione, inviate a mezzo raccomandata a.r. all'odierna opponente .
Per tali motivi, la documentazione prodotta in giudizio consente di attribuire con certezza la titolarità dei crediti ingiunti alla odierna opposta, dunque, l'opposizione promossa dall'odierno opponente deve essere rigettata.
In merito alla eccepita prescrizione :
- L'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente è priva di fondamento in quanto
[...]
corrispondeva l'indennizzo in data 07/10/2019, pertanto, in ossequio al CP_1
pagina 5 di 7 principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, appare evidente come nel caso di specie alcuna prescrizione possa dirsi maturata nei confronti dell'opposta. - Si consideri inoltre, quand'anche non si volesse fare applicazione del sopra citato principio, che il momento della decorrenza della prescrizione non si calcola dalla data dell'ultima rata pagata, risalente al settembre 2011: al contrario come data di decorrenza della prescrizione non può essere presa a riferimento né la data relativa alla sottoscrizione del contratto, né la data di mancato pagamento di ogni singola rata;
come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di mutui e finanziamenti, la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento e non certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto o quella immediatamente successiva all'omesso pagamento di una rata. L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato (si citi ,ex multis, Cass. 8 agosto 2013, n. 18951 : "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi…”), impone la decorrenza di un unita- rio termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento (in tal senso cfr. Cass. 30 agosto
2011, Sez. III, n. 17798: “…la data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato dal Tribunale con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n.
2301/2004)”). Nel caso di specie la data di decorrenza del termine di prescrizione sarebbe dunque quella dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (nel 2016) e pertanto la prescrizione sarebbe al più maturata nel 2026 .
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro , rigetta ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, difesa, eccezione e deduzione così dispone:
-rigetta, per le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n 318/2022 emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di Larino e già provvisoriamente esecutivo ( RG
743/2022 rep 661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022 ;
-per l'effetto, conferma, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n 318/2022 emesso in data
26.09.2022 dal Tribunale di Larino e già provvisoriamente esecutivo ( RG 743/2022 rep
661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022, ;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano nel CP_1
presente giudizio in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario 15% cap e iva come per legge, se dovuta.
Larino, Lì 18.06.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 27/2023 del ruolo generale passata in decisione, il 20.02.2025 vertente
TRA
Sig. c.f. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliato in Termoli alla via
Corsica n 92 presso lo studio dell'Avv. Luigi Occhionero ( c.f. ) , C.F._2
P.E.C. Email_1
ATTORE/OPPONENTE
CONTRO
corrente in via Giuseppe Antonio Guattani 4 in Roma, codice fiscale, Controparte_1
partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma nr. , P.IVA_1
REA RM948019, la procuratrice codice fiscale Controparte_2
, in persona del suo direttore generale dr. rappresentata e P.IVA_2 CP_3
difesa, in virtù di procura di cui alla fase monitoria, dall'Avv. Raffaella Greco C.F.
pagina 1 di 7 , con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Barbara Mascitto, C.F._3
C.F. , Via Alcide De Gasperi 59, in Termoli, PEC. C.F._4
Email_2
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in discussione e decisione alla udienza del 20.02.2025.
FATTO
con decreto ingiuntivo n 318/2022 emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di Larino e già provvisoriamente esecutivo ( RG 743/2022 rep 661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022 la società ingiungeva al sig. il Controparte_1 Parte_1
pagamento della somma di euro 10.696,54 oltre spese della procedura di ingiunzione pari ad euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi oltre 15% per spese generali i.v.a.
e cap;
– il decreto ingiuntivo n 318/2022 si basa sul contratto n 66095 sottoscritto in data
24.03.2006 avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento da rimborsarsi a mezzo cessione del quinto dello stipendio;
– tale credito veniva ceduto dalla alla Parte_2
UB PV RL e successivamente alla;
– a seguito del contratto Controparte_1
sottoscritto in data 24.03.2006 la liquidava alla UB spv RL l Controparte_1
'indennizzo di euro 10.696,54;
L'opponente concludeva come segue : “CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: A) in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di Larino n D.I. 318/2022 Contr ( RG 743/2022 rep 661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022 la società
pagina 2 di 7 ingiungeva al sig. il pagamento della somma di euro CP_1 Parte_1
10.696,54 (oltre spese della procedura di ingiunzione pari ad euro 540,00 per compensi ed euro 145,50 per esborsi oltre 15% per spese generali i.v.a. e cap); B) Nel merito dichiarare prescritto il credito vantato dalla nei confronti del sig. CP_1 Pt_1
; C) condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa
[...]
oltre I.V.A. e C.A..
Si costituiva in giudizio parte opposta rilevando quanto segue : “ il Sig. in data Pt_1
24/03/2006 ebbe a sottoscrivere con il contratto nr. 6605 (doc. 2 fasc. Parte_2
monitorio), avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento da rimborsarsi a mezzo cessione del quinto dello stipendio, impegnandosi a rimborsare quanto ricevuto oltre agli interessi corrispettivi pattuiti ed alle spese contrattualmente previste (per complessivi €
25.200,00) mediante la corresponsione di 120 rate mensili di € 210,00 cadauna. Dopo la corresponsione di sole 63 rate ( € 13.200,00) i versamenti si interrompevano e null'altro veniva versato alla finanziaria. Pertanto la finanziaria dopo aver inutilmente tentato, come previsto dalla convenzione assicurativa applicabile (doc.1), di incardinare la trattenuta presso l'ente pensionistico e di riscuotere gli importi ancora dovuti direttamente dal cedente richiedeva il versamento dell'indennizzo alla . Infatti Pt_1 Controparte_1
poiché l'art.54 del d.p.r. 180/1950 prevede per le cessioni di quote di stipendio o salario,
a tutela degli intermediari finanziari che erogano il finanziamento, l'obbligatorietà della garanzia dell'assicurazione della vita e contro i rischi di impiego che ne assicurino il recupero nei casi in cui per cessazione o riduzione dello stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito, a garanzia del contratto di finanziamento di cui trattasi veniva stipulata con la Controparte_1
copertura assicurativa per il rischio credito, a beneficio di , come da Parte_2
certificato di polizza n. 324417 (doc. 3 fasc. monitorio); L'indennizzo corrisponde all'importo dovuto per le restanti 57 rate , al netto degli interessi corrispettivi sulle rate a scadere (57 x 210 = 11.970,00 ; 11.970,00 – 1.273,46 = 10.696,54). , come CP_1
pagina 3 di 7 si evince dalle condizioni assicurative della convenzione (doc.1), forniva infatti copertura
(cfr. art. 2 convenzione) per le perdite subite dal contraente per la mancata estinzione del prestito erogato al cedente a seguito di cessazione del diritto del cedente allo stipendio per risoluzione definitiva, per qualunque causa, del relativo rapporto di lavoro con il ceduto
…. Garantendo la corresponsione di un indennizzo. L'indennizzo veniva corrisposto dalla alla titolare del credito UB PV RL (succeduta a CP_1 Controparte_4
in data 07/10/2019 (doc. 5 fasc. monitorio). Per effetto della liquidazione del sinistro
[...]
si surrogava in ogni diritto, ragione ed azione della titolare del credito nei CP_1
confronti del mutuatario, come previsto contrattualmente all'art. 8 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 fasc. monitorio) e all'art. 13 della convenzione assicurativa
(doc.1). -- Sulla sussistenza del rapporto di finanziamento che ha dato origine alla pretesa creditoria e sull'esistenza dell'inadempimento,
Il sig. nulla ha contestato in ordine alla sottoscrizione del contratto e Pt_1
all'erogazione del medesimo. Parimenti non ha smentito in alcun modo l'inadempimento né contestato il quantum debeatur. Il rapporto contrattuale da cui trae origine il credito,
l'adempimento delle proprie obbligazioni da parte della finanziaria erogante,
l'inadempimento del il quantum debeatur e l'indennizzo versato da Pt_1 CP_1
non sono pertanto in contestazione e devono ritenersi acclarati.
[...]
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e trattenuta per la decisione .
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, si osserva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, solo qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori pagina 4 di 7 che addussero all'emanazione dell'ingiunzione. (Cass, civ., sez. II, 17 novembre 1994,
n.9708, Cass. Civ., sez. III, 13 novembre 2003, n. 17133). Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Ciò posto e passando al più specifico esame delle doglianze precise sollevate in corso di causa l'opponente con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha dedotto la prescrizione del credito .
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31188/2017 e Cass. n.
3943/2022), “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente, a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
La società creditrice ha correttamente provveduto a depositare – in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 58 TUB - congiuntamente all'avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale anche le lettere di cessione, inviate a mezzo raccomandata a.r. all'odierna opponente .
Per tali motivi, la documentazione prodotta in giudizio consente di attribuire con certezza la titolarità dei crediti ingiunti alla odierna opposta, dunque, l'opposizione promossa dall'odierno opponente deve essere rigettata.
In merito alla eccepita prescrizione :
- L'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente è priva di fondamento in quanto
[...]
corrispondeva l'indennizzo in data 07/10/2019, pertanto, in ossequio al CP_1
pagina 5 di 7 principio di cui all'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, appare evidente come nel caso di specie alcuna prescrizione possa dirsi maturata nei confronti dell'opposta. - Si consideri inoltre, quand'anche non si volesse fare applicazione del sopra citato principio, che il momento della decorrenza della prescrizione non si calcola dalla data dell'ultima rata pagata, risalente al settembre 2011: al contrario come data di decorrenza della prescrizione non può essere presa a riferimento né la data relativa alla sottoscrizione del contratto, né la data di mancato pagamento di ogni singola rata;
come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in materia di mutui e finanziamenti, la data di decorrenza dalla prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento e non certo prendendo in considerazione la data di stipula del contratto o quella immediatamente successiva all'omesso pagamento di una rata. L'unicità del debito, seppur ratealmente frazionato (si citi ,ex multis, Cass. 8 agosto 2013, n. 18951 : "la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi…”), impone la decorrenza di un unita- rio termine di prescrizione che, trattandosi di debito rateizzato, decorre dal termine contrattualmente statuito per il pagamento dell'ultima rata, dal momento che prima di detta scadenza il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento (in tal senso cfr. Cass. 30 agosto
2011, Sez. III, n. 17798: “…la data di decorrenza dalla prescrizione doveva essere individuato dal Tribunale con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione e non di certo prendendo in considerazione la data di stipula del mutuo. Infatti il pagamento di ratei di mutui configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (sul punto, Cass. n.
2301/2004)”). Nel caso di specie la data di decorrenza del termine di prescrizione sarebbe dunque quella dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento (nel 2016) e pertanto la prescrizione sarebbe al più maturata nel 2026 .
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro , rigetta ogni diversa Parte_1 Controparte_1
istanza, difesa, eccezione e deduzione così dispone:
-rigetta, per le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione al decreto ingiuntivo n 318/2022 emesso in data 26.09.2022 dal Tribunale di Larino e già provvisoriamente esecutivo ( RG
743/2022 rep 661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022 ;
-per l'effetto, conferma, in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n 318/2022 emesso in data
26.09.2022 dal Tribunale di Larino e già provvisoriamente esecutivo ( RG 743/2022 rep
661/2022 del 28.09.2022) notificato in data 22.11.2022, ;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano nel CP_1
presente giudizio in euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario 15% cap e iva come per legge, se dovuta.
Larino, Lì 18.06.2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 7 di 7