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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/06/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.06.2024
(CF: , con l'Avv. Colette Gazzaniga, ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Voghera, Galleria Duomo n. 4;
e
(CF: ) con l'Avv. Sandra Carestia, ed elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Rovereto, Via Portici n. 11;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Retorbido, in data 12.08.1989, (atto n.4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989); separati consensualmente con sentenza n. 331/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita a Voghera via Lucania, 41 viene assegnata alla moglie con tutto il mobilio che la arreda. Da essa il sig. ha già asportato buona parte dei propri effetti Parte_2
personali tranne l'abbigliamento estivo ed i libri di sua proprietà che si impegna a prendere al più presto, previo accordo con la signora;
2) I signori e si impegnano a trasferire a titolo gratuito alla Parte_1 Parte_2
figlia, , le quote, libere da pesi ed ipoteche, di loro proprietà dei beni immobili Controparte_1
tavolarmente individuati come segue: a) In C.C. Pannone P.T. 263 II p.ed 3 pm 1 (doc. 6);
b) In C.C. Pannone P.T. 33 II pp.ff. 1, 417/1; 616/1; 728/2; 729/1; 829/1 e 872 (doc. 7);
c) In C.C. P.T. 616 II p.ed. 2 p.m. 1 (quota 3/8 quota CP_2 Parte_2 Parte_1
1/8)(doc. 8);
d) In C.C. P.T. 42 II pp.ff. 171 e 172 (doc. 9); CP_3
CP_ e) In C.C. P.T. 106 II p.f. 298 (doc. 10).
Con le relative consortalità, pertinenze e comproprietà come risultanti dal Libro Fondiario.
Catastalmente i suddetti immobili vengono così individuati:
a) CC codice 265 p.ed 2 sub 3 Foglio 5 pm 1 zona cens.2 Cat. C/2 classe 1 consistenza CP_2
28 mq superficie 32 mq (doc. 11);
b) CC Pannone codice 265 p.ed. 3 sub. 2 Foglio 5 pm 1 Zona Cens. 2 Cat. A/3 Classe 2 consistenza
3,5 vani sup. 78 mq (doc. 12);
c) C.C. Pannone codice 265 P.T. 33: - Tipo F;
particella: 1; fogli mappa: 3; Orto;
classe: 5;
Sup: mq 25;
- Tipo: F;
particella: 417/1; fogli mappa:3; arativo;
classe: 5; sup: mq 317;
- Tipo: F;
particella 616/1; fogli mappa: 3; arativo;
classe 3; sup: mq 72;
- Tipo: F;
particella: 728/2; fogli mappa: 4; arativo;
classe: 3; sup: mq.12;
- Tipo: F;
particella 729/1; fogli mappa:3; arativo;
classe:3; sup. mq. 157;
- Tipo: F;
particella: 829/1; fogli mappa: 3; arativo;
classe: 5; sup.: mq. 310;
- Tipo: F;
particella: 872; fogli mappa: 3; arativo;
classe: 6; sup. mq. 518 (doc.13).
d) codice 414: Tipo: F;
particella: 298; fogli mappa:2; P.T.: 106; arativo;
classe: 6; sup.: Parte_3
mq.1.244 (doc. 14);
e) C.C. codice 415; P.T. 42: CP_3
- Tipo: F;
particella: 171; fogli mappa: 2; arativo;
classe: 5; sup.: mq. 155;
- Tipo: F;
particella 172; fogli mappa: 2; arativo;
classe: 5; sup.: mq: 140 (doc. 15).
3) In esecuzione dell'impegno di cui al punto 2) che precede, il trasferimento a titolo gratuito delle quote di proprietà dei predetti immobili dai genitori alla figlia, che costituisce condizione necessaria per addivenire alla separazione consensuale tra le odierne parti, si perfezionerà con atto notarile da stipularsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa di separazione davanti a professionista già individuato nella persona del notaio dott.
con studio in Rovereto (TN) via G. Carducci 13 ed il cui costo verrà suddiviso tra Persona_1
Pag. 2 di 5 le parti come segue: 75% acarico del sig. ; 25% a carico della signora Parte_2 Pt_1
.
[...]
4) La signora accetta il trasferimento a titolo gratuito a proprio favore degli Controparte_1
immobili sopra indicati, come deciso dai genitori (doc. 16)
5) L'autovettura KIA targata FD 476 TG intestata al sig. rimarrà nella Parte_2
disponibilità della signora che, a proprie spese, provvederà ad intestarsela senza Parte_1
versare alcun corrispettivo al sig. L'autovettura Citroen C3, intestata al sig. Parte_2 [...]
rimarrà in uso ed in proprietà al medesimo;
Parte_2
6) I ricorrenti danno atto di aver già diviso concordemente tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Ognuno dei coniugi pagherà i finanziamenti ed i debiti personalmente contratti, con precisazione che l'unico debito contratto dalla Sig.ra è Pt_1
quello in essere presso le POSTE, la cui rata mensile ammonta ad Euro 135,00. Eventuali ulteriori debiti, ivi compresi tutti i finanziamenti AGOS, se esistenti, resteranno a carico del Sig. Parte_2
che li ha contratti.
7) I coniugi si impegnano a dare il consenso e a sottoscrivere tutti i documenti necessari per estinguere il conto corrente cointestato acceso presso . Si precisa peraltro che il CP_5
denaro depositato su detto conto è di esclusiva proprietà del sig. . Parte_2
8) I ricorrenti danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano quindi reciprocamente al riconoscimento di un assegno in proprio favore;
9) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.06.2024 , hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 331/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 19.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 3 di 5 Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Retorbido, il 12.08.1989, con atto trascritto presso i Parte_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05.06.2024
(CF: , con l'Avv. Colette Gazzaniga, ed elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso il suo studio sito in Voghera, Galleria Duomo n. 4;
e
(CF: ) con l'Avv. Sandra Carestia, ed elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito in Rovereto, Via Portici n. 11;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Retorbido, in data 12.08.1989, (atto n.4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989); separati consensualmente con sentenza n. 331/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale sita a Voghera via Lucania, 41 viene assegnata alla moglie con tutto il mobilio che la arreda. Da essa il sig. ha già asportato buona parte dei propri effetti Parte_2
personali tranne l'abbigliamento estivo ed i libri di sua proprietà che si impegna a prendere al più presto, previo accordo con la signora;
2) I signori e si impegnano a trasferire a titolo gratuito alla Parte_1 Parte_2
figlia, , le quote, libere da pesi ed ipoteche, di loro proprietà dei beni immobili Controparte_1
tavolarmente individuati come segue: a) In C.C. Pannone P.T. 263 II p.ed 3 pm 1 (doc. 6);
b) In C.C. Pannone P.T. 33 II pp.ff. 1, 417/1; 616/1; 728/2; 729/1; 829/1 e 872 (doc. 7);
c) In C.C. P.T. 616 II p.ed. 2 p.m. 1 (quota 3/8 quota CP_2 Parte_2 Parte_1
1/8)(doc. 8);
d) In C.C. P.T. 42 II pp.ff. 171 e 172 (doc. 9); CP_3
CP_ e) In C.C. P.T. 106 II p.f. 298 (doc. 10).
Con le relative consortalità, pertinenze e comproprietà come risultanti dal Libro Fondiario.
Catastalmente i suddetti immobili vengono così individuati:
a) CC codice 265 p.ed 2 sub 3 Foglio 5 pm 1 zona cens.2 Cat. C/2 classe 1 consistenza CP_2
28 mq superficie 32 mq (doc. 11);
b) CC Pannone codice 265 p.ed. 3 sub. 2 Foglio 5 pm 1 Zona Cens. 2 Cat. A/3 Classe 2 consistenza
3,5 vani sup. 78 mq (doc. 12);
c) C.C. Pannone codice 265 P.T. 33: - Tipo F;
particella: 1; fogli mappa: 3; Orto;
classe: 5;
Sup: mq 25;
- Tipo: F;
particella: 417/1; fogli mappa:3; arativo;
classe: 5; sup: mq 317;
- Tipo: F;
particella 616/1; fogli mappa: 3; arativo;
classe 3; sup: mq 72;
- Tipo: F;
particella: 728/2; fogli mappa: 4; arativo;
classe: 3; sup: mq.12;
- Tipo: F;
particella 729/1; fogli mappa:3; arativo;
classe:3; sup. mq. 157;
- Tipo: F;
particella: 829/1; fogli mappa: 3; arativo;
classe: 5; sup.: mq. 310;
- Tipo: F;
particella: 872; fogli mappa: 3; arativo;
classe: 6; sup. mq. 518 (doc.13).
d) codice 414: Tipo: F;
particella: 298; fogli mappa:2; P.T.: 106; arativo;
classe: 6; sup.: Parte_3
mq.1.244 (doc. 14);
e) C.C. codice 415; P.T. 42: CP_3
- Tipo: F;
particella: 171; fogli mappa: 2; arativo;
classe: 5; sup.: mq. 155;
- Tipo: F;
particella 172; fogli mappa: 2; arativo;
classe: 5; sup.: mq: 140 (doc. 15).
3) In esecuzione dell'impegno di cui al punto 2) che precede, il trasferimento a titolo gratuito delle quote di proprietà dei predetti immobili dai genitori alla figlia, che costituisce condizione necessaria per addivenire alla separazione consensuale tra le odierne parti, si perfezionerà con atto notarile da stipularsi entro trenta giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di omologa di separazione davanti a professionista già individuato nella persona del notaio dott.
con studio in Rovereto (TN) via G. Carducci 13 ed il cui costo verrà suddiviso tra Persona_1
Pag. 2 di 5 le parti come segue: 75% acarico del sig. ; 25% a carico della signora Parte_2 Pt_1
.
[...]
4) La signora accetta il trasferimento a titolo gratuito a proprio favore degli Controparte_1
immobili sopra indicati, come deciso dai genitori (doc. 16)
5) L'autovettura KIA targata FD 476 TG intestata al sig. rimarrà nella Parte_2
disponibilità della signora che, a proprie spese, provvederà ad intestarsela senza Parte_1
versare alcun corrispettivo al sig. L'autovettura Citroen C3, intestata al sig. Parte_2 [...]
rimarrà in uso ed in proprietà al medesimo;
Parte_2
6) I ricorrenti danno atto di aver già diviso concordemente tutti i beni in comunione e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Ognuno dei coniugi pagherà i finanziamenti ed i debiti personalmente contratti, con precisazione che l'unico debito contratto dalla Sig.ra è Pt_1
quello in essere presso le POSTE, la cui rata mensile ammonta ad Euro 135,00. Eventuali ulteriori debiti, ivi compresi tutti i finanziamenti AGOS, se esistenti, resteranno a carico del Sig. Parte_2
che li ha contratti.
7) I coniugi si impegnano a dare il consenso e a sottoscrivere tutti i documenti necessari per estinguere il conto corrente cointestato acceso presso . Si precisa peraltro che il CP_5
denaro depositato su detto conto è di esclusiva proprietà del sig. . Parte_2
8) I ricorrenti danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano quindi reciprocamente al riconoscimento di un assegno in proprio favore;
9) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05.06.2024 , hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 331/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 19.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Pag. 3 di 5 Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Retorbido, il 12.08.1989, con atto trascritto presso i Parte_2
Registri dello Stato Civile del suddetto Comune (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 13/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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