CASS
Sentenza 16 gennaio 2023
Sentenza 16 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/01/2023, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BE OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di PADOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1193 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 08/11/2022 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da OR RL, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il giudice di pace di Padova ha condannato la ricorrente per il reato di lesioni ai danni di TR OR. 2.
Considerato che
è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 25.10.2022 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Padova. Rilevato, altresì, che il reato di lesioni semplici (art. 582, comma 1, cod. pen.: lesioni giudicate guaribili in tre giorni) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). 3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché li reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 8 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1193 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 08/11/2022 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da OR RL, tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui il giudice di pace di Padova ha condannato la ricorrente per il reato di lesioni ai danni di TR OR. 2.
Considerato che
è stato depositato verbale di remissione di querela da parte della persona offesa del reato, con contestuale accettazione della remissione, redatto in data 25.10.2022 dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Padova. Rilevato, altresì, che il reato di lesioni semplici (art. 582, comma 1, cod. pen.: lesioni giudicate guaribili in tre giorni) configura un'ipotesi delittuosa perseguibile a querela di parte e che, pertanto, il reato deve ritenersi estinto per remissione di querela, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili (risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali alla parte civile). 3. Rilevato, pertanto, che il reato deve essere dichiarato estinto per remissione di querela e che la declaratoria di estinzione del reato travolge le statuizioni civili, mentre le spese del procedimento rimangono, comunque, a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). Infatti, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004, Chiasserini, Rv. 227681).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché li reato è estinto per remissione di querela. Elimina le statuizioni civili. Pone le spese processuali a carico del querelato. Così deciso il 8 novembre 2022.