Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 1
Nell'interpretazione del testamento non trova applicazione il criterio, valido per i contratti, della minore onerosità per l'obbligato, sancito dall'art.1371 cod.civ., non essendo ipotizzabile un conflitto di interessi tra i soggetti del rapporto successorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITTIRI - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8674/2000 R.G. proposto da IN MO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 9, presso lo studio dell'Avv. Mario Nuzzo che, con l'Avv. Romano Corsinovi, lo difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
DA IN US, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carla Rizzo che, con l'Avv. Mauro Casciani, lo difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza 18 maggio/16 luglio 1999 n. 892/99 della Corte d'appello di Firenze.
Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 21 novembre 2001, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Sergio Blasi che, munito di delega dell'Avv. Nuzzo, ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, per il controricorrente, l'Avv. Carla Rizzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel novembre del 1981 US DA MO convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Pistoia, MO IN, chiedendo che costui - previo accertamento del significato di una disposizione a titolo particolare contenuta nel testamento lasciato da sua sorella ST IN, matrigna di esso DA MO, deceduta il 6.12.1980 - venisse condannato al pagamento in suo favore di quanto dovutogli a titolo di legato in forza di detta disposizione.
A dire dell'attore, la sunnominata ST IN, originariamente nuda proprietaria di un immobile di Montecatini Terme, materialmente detenuto da suo RA che vi esercitava attività alberghiera, e divenutane piena proprietaria nel novembre del 1979 alla morte dell'usufruttuaria LU MO, si era propostà di locarlo al congiunto e il 14.8.1980, senza aver dato seguito a tale proposito, aveva redatto un testamento olografo lasciando in eredità al RA il bene in questione e ad esso figliastro DA MO, in legato, danaro, argenteria e gioielli nonché disponendo testualmente: "Quanto mio RA MO dovrà pagarmi di affitto sia passato a PP DA MO dopo la mia morte"; tale disposizione significava chiaramente che ad esso attore doveva essere corrisposta vita natural durante una somma corrispondente al giusto canone di locazione dell'immobile, mentre il IN pretendeva di interpretarla nel senso che gli spettasse soltanto ciò che era dovuto a tale titolo alla testatrice fino al giorno della sua morte.
Il convenuto, costituitosi, chiese il rigetto della domanda, propugnando l'interpretazione a lui più favorevole e sostenendo che altrimenti sarebbe rimasto stravolto il senso logico e letterale del testamento col quale era stata lasciato a lui il fabbricato, e non la sola nuda proprietà dello stesso.
L'adito Tribunale, con sentenza del 6.5.1988, accolse la domanda, condannando il IN a pagare all'attore la somma di L. 51.187.500, oltre interessi legali successivi, per il periodo dal 6.12.1980 al 5.12.1987, nonché quella di L.
5.850.000 annue per tutta la successiva durata della sua vita.
L'impugnazione proposta dal soccombente fu dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Firenze per la ritenuta inesistenza della notificazione dell'atto di gravame, ma in seguito a ricorso del IN questa Suprema Corte, con sentenza n. 7679 del 1994, cassò la decisione, ritenendo trattarsi di semplice nullità, sanata dalla costituzione della parte.
Il processo fu quindi riassunto davanti al giudice di rinvio, designato in altra sezione della stessa Corte fiorentina, che, con la sentenza precisata in epigrafe, nella resistenza del IN, ha rigettato l'appello ed ha confermato integralmente la decisione di primo grado in base ad una serie di considerazioni che possono così riassumersi:
- Era provato in causa che la testatrice aveva in animo di stipulare col RA un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà adibito ad albergo e che tale stipulazione non era ancora avvenuta al momento della sua morte, sicché la disposizione testamentaria, secondo la quale il IN era tenuto a corrispondere al DA MO, "dopo la morte" della sorella, il canone locativo da lui dovuto a costei, anche se a prima vista non molto chiara, era stata correttamente interpretata dal primo giudice nel senso che a partire dal giorno della morte della testatrice spettava al DA MO, vita natural durante, una somma annua corrispondente al giusto canone, a nulla rilevando che un contratto di locazione non fosse stato mai stipulato;
- Ciò non contrastava affatto e, anzi, era perfettamente in linea con le altre disposizioni del testamento che lasciavano al DA MO danaro, argenteria e gioielli, smentendo l'assunto della mancanza di rapporti affettivi tra il medesimo e la de Cuius;
- La diversa interpretazione propugnata dall'appellante, secondo cui la IN si era voluta riferire ad una somma pari al canone di locazione fino alla sua morte, richiedeva un notevole sforzo di fantasia poiché, se così fosse stato, la testatrice avrebbe indicato la data a partire dalla quale si sarebbe dovuto calcolare l'importo spettante al legatario e le sarebbe stato agevole dire "fino alla mia morte", anziché usare l'espressione "dopo la mia morte";
- Nel giudizio di rinvio erano state abbandonate alcune doglianze riguardanti il quantum della somma liquidata;
in ogni caso quella relativa all'adozione del criterio del canone di mercato era palesemente infondata, come pure infondata, oltre che pretestuosa, era quella, mantenuta ferma, concernente la maggiorazione del 25%, comprensiva di interessi e rivalutazione, sul credito già maturato al momento della sentenza di primo grado, trattandosi, semmai, di calcolo estremamente benevolo per il convenuto, tenuto conto degli indici ISTAT nel periodo di riferimento, anche se non modificabile per la mancanza di appello incidentale da parte del DA MO. Ricorre per cassazione MO IN sulla base di tre motivi ai quali US DA MO replica con controricorso. Entrambe le parti depositano ampie memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso - denunziandosi, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., contraddittorietà ed assoluta inidoneità della motivazione - si lamenta che il giudice di rinvio abbia recepito integralmente, con l'aggiunta di mere argomentazioni di sostegno, le ragioni addotte dal Tribunale e sia incorso nella stessa contraddizione della sentenza di primo grado - con l'affermare che la disposizione testamentaria "non è un esempio di chiarezza" e col non fare ricorso, ciononostante, ai criteri ermeneutici sussidiari dettati dal codice civile per il caso in cui il significato dell'atto o di una sua clausola rimanga oscuro, non escluso quello di cui all'art. 1371 cod. civ. che impone, in tal caso, un'interpretazione nel senso meno gravoso per l'obbligato.
Si lamenta, inoltre, che la volontà testamentaria sia stata ricostruita dai giudici del merito "sulla base di assunti e di presunte volizioni del testatore che paiono del tutto scoordinate ed illogiche".
Seguono una serie di argomentazioni tese a svalutare quelle addotte dalla Corte di merito per escludere che un contratto di locazione fosse stato mai stipulato tra i due germani, per negare significato a tale mancata stipulazione, per valorizzare l'uso dell'espressione "dopo la mia morte" usata nel testamento, per parametrare il legato al canone di mercato, per non dare ingresso alla prova invocata secondo cui una locazione era già in atto e le somme corrisposte dal RA alla sorella erano molto modeste. Con il secondo motivo si denunzia, ex art. 360 n. 3 cod. civ., violazione della regola finale di cui all'art. 1371 cod. civ., tornandosi a dire quanto esposto nel motivo precedente circa l'oscurità della disposizione riconosciuta dalla Corte e tuttavia non considerata ai fini di un interpretazione meno gravosa per il debitore.
Le su esposte censure, esaminabili congiuntamente perché strettamente connesse ed in parte ripetitive, non possono trovare accoglimento.
Esse, infatti, mirano, in realtà, ad ottenere che questa Corte proceda ad una nuova interpretazione del testamento in senso più consono agli interessi del ricorrente, cioè che si sostituisca al giudice del merito in un'attività che, come è principio assolutamente pacifico, è soltanto a lui riservata e che trova i suoi unici limiti nell'obbligo di rispettare i canoni legali di ermeneutica e di fornire una motivazione adeguata ed immune da vizi logici.
Sotto quest'ultimo profilo la sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna lamentela poiché la Corte fiorentina ha dato ampiamente e coerentemente conto delle ragioni - poco importa, ovviamente, se non condivise dal ricorrente - per le quali la controversa disposizione testamentaria a favore del DA MO doveva essere intesa nel senso che a costui andava corrisposta vita natural durante una somma mensile pari al giusto canone di locazione che il IN avrebbe dovuto pagare per l'immobile alla sorella testatrice, spiegando anche perché fosse irrilevante il fatto che il contratto locativo, sebbene rientrante nelle intenzioni manifestate dei due germani, non era stato ancora concluso al momento della morte della donna, nonché evidenziando l'insanabile contraddizione nel sistema difensivo dell'appellante il quale, dopo aver chiesto di provare per testi che egli e la sorella erano in trattative per fissare il canone suddetto e che, quindi, il rapporto di locazione non era stato mai instaurato, si era doluto che il Tribunale avesse dato per scontata l'inesistenza di tale contratto.
Ancor meno meritevole di censure è la sentenza sotto il profilo dell'applicazione dei canoni ermeneutici, dal momento che il giudice d'appello, dopo aver dato atto dell'affermazione del Tribunale secondo cui la disposizione testamentaria in questione "non è un esempio di chiarezza", ha rilevato del tutto correttamente e senza alcuna contraddizione logica che la difficoltà di comprenderne ictu oculi il senso e la portata, non escludeva che il suo significato potesse emergere chiaramente, come in effetti emergeva, da una lettura attenta e complessiva dell'intera scheda testamentaria, ossia dalla doverosa operazione interpretativa basata sui canoni suddetti, sicché si rivela del tutto inconsistente la pretesa di una interpretazione nel senso meno gravoso per l'obbligato a mente dell'art. 1371 cod. civ. il quale postula espressamente, del resto, ai fini del ricorso alle regole meramente sussidiarie da esso dettate, che l'oscurità permanga "nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo", cioè che essa sia ineliminabile ad onta di qualsiasi sforzo ermeneutico. Ciò senza dire che secondo la giurisprudenza, pur risalente, di questa Suprema Corte, nell'interpretazione del testamento non può avere applicazione il criterio della minore onerosità per l'obbligato sancito dal suddetto art. 1371, non essendo pensabile alcun conflitto tra i soggetti del rapporto successorio (v. sent. 162/1959 e 595/1972). Con il terzo motivo si deduce che l'attuale ricorrente aveva chiesto la condanna di controparte alle spese di tutti i gradi del giudizio e che nell'ultimo capo della motivazione la Corte aveva, invece, stabilito, quanto alle spese del giudizio di rinvio, una compensazione integrale tra le parti, mentre nel dispositivo aveva poi accollato tutte le spese sul IN, comprese quelle del giudizio di rinvio, Si sostiene, perciò, che il dispositivo va interpretato "tramite la motivazione" e se ne impone, quindi, la modifica. Neppure questa doglianza merita accoglimento.
È vero, infatti, che vi è contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché mentre nella prima si afferma l'esistenza di giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di rinvio, nel secondo si pongono tali spese a totale carico del IN e si compensano, invece, soltanto quelle del pregresso giudizio di cassazione, ma è evidente che si tratta di un mero errore materiale dovuto ad un lapsus calami, tanto che già nella parte motiva, solo un rigo prima di aver parlato di giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di rinvio, la Corte toscana aveva detto di dover porre le stesse, al pari di quelle del giudizio d'appello, a carico del IN secondo il criterio della soccombenza. Pertanto l'errore, emendabile nella sede opportuna attraverso la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., risiede soltanto nella motivazione, là dove si è parlato di compensazione delle spese del giudizio di rinvio, volendosi far riferimento, invece, a quelle del giudizio di cassazione, come confermato dal fatto che i giusti motivi sono stati ravvisati nella "non univoca giurisprudenza in materia" la quale non può essere che quella concernente la validità della notificazione dell'atto di appello al DA MO presso il difensore, questione di cui si discusse appunto nel giudizio di legittimità conclusosi con la cassazione della sentenza di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il gravame del IN per la ritenuta inesistenza di detta notificazione.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
In questa sede le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida in L. 5.550.600, pari ad euro 2866.65, ivi comprese L. 5.000.000 (cinque milioni), pari a Euro 2.582.28,
(duemilecinquecentoottantadue/ventotto) per onorario. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2002