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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1215 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via L. D'Amico N.10 C.F._1
98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. SPANO' GIANFRANCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE N° 100 C/O SEDE MESSINA presso lo CP_2 CP_1 studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con comunicazione del 18.10.2019, ricevuta il 07.11.2019, l' – Sede di CP_1
Messina – ha richiesto a la restituzione di € 17.746,03 quale Parte_1
“conguaglio lordo” conseguente alla “riliquidazione” della prestazione INVCIV n.
07108648 riferita al periodo 1.11.2016 – 31.10.2019. La comunicazione reca l'oggetto “Comunicazione di Riliquidazione – Prestazione n. 07108648 – Cat.
INVCIV”, con richiamo anche a elementi reddituali del coniuge;
è stato poi proposto ricorso amministrativo rimasto privo di esito e, quindi, ricorso giudiziale. L' ha fondato la pretesa restitutoria sulla visita di revisione del 05.10.2016 CP_1
(verbale notificato il 13.10.2016), sostenendo che da quell'accertamento sanitario deriverebbe la revoca dell'indennità di accompagnamento e, quindi, l'indebito; ha eccepito, inoltre, il difetto di buona fede della ricorrente e l'inapplicabilità di regole di irripetibilità.
La ricorrente ha dedotto: (i) difetto assoluto di motivazione della richiesta di restituzione (art. 3 L. n. 241/1990), poiché la comunicazione usa il lessico della
“riliquidazione” e mescola dati contabili e reddituali inconferenti;
(ii) affidamento incolpevole sulla legittimità dell'erogazione, anche perché nello stesso contesto sanitario le veniva confermata la L. 104/1992, art. 3, comma 3; (iii) in subordine, eccezione di compensazione per € 8.448,90 (riconosciuti dall' con nota del CP_1
03.04.2019).
L'atto di recupero deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, specie quando incide sulla sfera patrimoniale del destinatario (art. 3 L. n.
241/1990). La Cassazione n. 482/2017 ha affermato che l'azione di recupero deve poggiare su un provvedimento dotato di motivazione logica, gravando sull' CP_3 la prova della causa dell'indebito (art. 2697 c.c.). Nel caso in esame, la comunicazione di “riliquidazione” – priva di esplicito riferimento alla asserita revoca per carenza del requisito sanitario e confusiva per l'inserimento di dati reddituali del coniuge – non consente di comprendere il titolo dell'indebito né il relativo dies a quo, con conseguente illegittimità dell'atto.
La giurisprudenza distingue:
a) indebiti da perdita del requisito sanitario, per i quali si richiama l'art. 37, comma 8, L. n. 448/1998 (sospensione e revoca dalla data della verifica);
b) indebiti da profili economici o da errore dell'Amministrazione, rispetto ai quali
è stata valorizzata la tutela dell'affidamento e, fuori dai casi di dolo dell'accipiens,
l'orientamento di irripetibilità (Cass. 482/2017; Cass. 28771/2018; conformi pronunce di merito). In ogni caso, la pretesa di ripetizione postula un puntuale provvedimento e una motivazione specifica sul perché e da quando la prestazione non spetta. Nel nostro caso, l' ha evocato in giudizio la revisione del CP_1
05.10.2016 come causa dell'indebito, ma non l'ha esternata nell'atto di “riliquidazione”, né ha chiarito la correlazione tra quel verbale e il concreto titolo della richiesta restitutoria: il vizio motivazionale è perciò assorbente.
Dalla documentazione risulta che, nella stessa seduta del 05.10.2016, fu confermata la gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, e che la comunicazione informava l'interessata che, in caso di conferma della percentuale, “non è CP_1 previsto alcun adempimento” a suo carico, provvedendo gli uffici al ricalcolo. È dunque plausibile un affidamento incolpevole della ricorrente sul mantenimento del trattamento economico, ulteriormente corroborato dall'ambiguità lessicale dell'atto (“riliquidazione”). Tali elementi rafforzano l'illegittimità della pretesa, prima ancora del merito ripetitorio.
La ricorrente ha eccepito compensazione per € 8.448,90 (nota 03.04.2019). CP_1
L' deduce che tale importo sarebbe già stato utilizzato a compensazione di CP_1 un indebito n. 14412600. La questione, tuttavia, diviene irrilevante stante l'accoglimento del ricorso per vizio motivazionale;
in via gradata, ove si ritenesse di esaminare il merito, l'eccezione richiederebbe puntuale verifica contabile a carico dell'Ente.
L'atto di recupero è illegittimo per violazione dell'art. 3 L. n. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione, non essendo esternate le ragioni giuridiche (asserita revoca per perdita del requisito sanitario) né il percorso logico dall'accertamento alla richiesta di restituzione. Tale vizio assorbe ogni ulteriore profilo di merito
(decorrenza, affidamento, art. 37 L. n. 448/1998, regole sull'indebito ex art. 2033
c.c.).
PQM
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la richiesta di ripetizione di €
17.746,03 avanzata dall' con comunicazione ricevuta il 07.11.2019 CP_1 relativa alla prestazione INVCIV n. 07108648 per il periodo 1.11.2016 –
31.10.2019;
2. Dichiara assorbite le ulteriori questioni (ivi compresa l'eccezione di compensazione per € 8.448,90) in quanto non più rilevanti ai fini della decisione;
3. Spese di lite integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolare complessità della materia e all'incertezza interpretativa maturata in giurisprudenza sul regime dell'indebito in ambito assistenziale/previdenziale.
Così deciso in Patti 12/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo