Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 16/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
composta dai magistrati:
dr. ER MI EL AR Presidente dr. Guido Petrigni Consigliere dr. CO IN Consigliere- relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23960 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 13 maggio 2025 nei confronti di:
MX OD S.r.l.s. (P. IVA 02389500444), con sede legale nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), viale Secondo Moretti, n. 88/90, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
TO LI (C.F. [...]), nata a [...] il 21/1/1992, residente a [...], in via Castelletto, n.
88/L, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore, amministratrice e socia unica della “MX OD S.r.l.s.”, non costituita in giudizio;
visto l’atto di citazione ed esaminati tutti gli altri atti e documenti di SENTENZA N. 13-2026 causa;
uditi nella pubblica udienza del 20 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.
CO IN e il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cristina Valeri; non comparsi i convenuti.
FATTO
I. Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale per le Marche ha convenuto in giudizio la MX OD S.r.l.s. ed TO LI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro-tempore, amministratrice e socia unica di tale società, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.ma Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche, accertata la loro responsabilità amministrativa per le causali rappresentate, condannare in solido tali convenuti al pagamento in favore della SIMEST S.p.A. (Società Italiana per le Imprese all’Estero), e, per essa, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della somma di € 20.000,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali; alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali”.
II. In proposito, la Procura ha evidenziato che la vicenda, segnalata dalla Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto (AP) con documentata relazione prot. n. 242572 del 20/12/2024, afferisce ad un’ipotesi d’indebita percezione e susseguente distrazione dagli scopi prefissati, da parte della MX OD S.r.l.s. e della sua amministratrice e legale rappresentante TO LI, di somme materialmente erogate dalla SIMEST s.p.a. (società in mano pubblica, che svolge funzioni concernenti l’internazionalizzazione delle imprese italiane all’estero), a titolo di:
- finanziamento agevolato in “regime de minimis”, a valere su risorse provenienti dal Fondo Rotativo, istituito dall’art. 2, comma 1, della L. n. 394/1981, e, nello specifico, dalla “Sezione Prestiti”, di cui all’art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021, oggetto di rifinanziamento con contributi dell’U.E. nell’ambito del P.N.R.R.;
- co-finanziamento a fondo perduto, a valere su risorse provenienti dalla Sezione del suddetto Fondo denominata “Contributi”,
anch’essa sovvenzionata dall’U.E. nell’ambito del P.N.R.R.
Ciò premesso, la Procura ha illustrato i contenuti della richiesta di finanziamento inoltrata in data 8/4/2022 alla SIMEST da parte della MX OD s.r.l.s. (azienda operante nel settore della ristorazione con somministrazione- codice ATECO 56.10.11- attività prevalente 563) e in particolare: i dati aziendali, rivelatisi artefatti; le caratteristiche del progetto asseritamente da realizzare, mediante la costituzione di un “SITO WEB + APP”, con specificazione, nella parte descrittiva dello stesso, che: “L’iniziativa proposta vuole approcciare con prodotti tipici del Piceno (principalmente food e beverage)
nuovi mercati esteri, attraverso il ricorso ad un sito WEB e ad una APP”.
Tra la documentazione allegata alla domanda, oltre all’atto costitutivo della società ed ai bilanci per le annualità 2020-2021, veniva trasmesso il contratto stipulato con la ditta TA per la realizzazione della piattaforma web (sito + app), con un costo preventivato di € 40.000,00.
A seguito dell’accoglimento della domanda e della stipula del contratto di finanziamento, la SIMEST in data 6/9/2022 accreditava alla AX OD la somma di € 20.000,00, pari alla prima tranche del finanziamento, sul conto corrente acceso presso la Banca Sella.
A seguito di riscontrati gravi inadempimenti da parte della suddetta ditta, la SIMEST disponeva la revoca del finanziamento e in data 26/6/2024 notificava alla AX OD formale atto di risoluzione del contratto, con diffida alla restituzione di quanto erogato, rimasta senza esito.
All’esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, veniva accertato che la società AX OD non era operativa, in quanto:
l’immobile indicato quale sede legale ed operativa era, di fatto, un mero recapito;
l’azienda, nei primi 5 mesi del 2023, aveva fatto registrare un consumo di energia elettrica pari a “zero KWH”;
la ditta non aveva emesso fatture attive nel biennio 2022/2023 né aveva percepito corrispettivi per l’anno 2022.
Inoltre, la Guardia di Finanza ha riscontrato che la somma di €
20.000,00, riscossa quale prima tranche del finanziamento, non era stata impiegata dalla AX OD per l’attuazione del progetto dichiarato nella domanda, non essendo stati realizzati e messi in funzione il sito WEB per l’esercizio del commercio elettronico denominato “www.picenofoodexperience.it” né la relativa APP, come confermato da ST TA, titolare della ditta che avrebbe dovuto provvedere in proposito.
Il P.M. contabile ha anche riferito che in data 21/3/2025 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno ha emesso l’avviso di conclusione delle indagini, ai sensi dell’art. 415- bis del c.p.p., nei confronti della TO per i reati previsti dagli artt. 316ter del c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e 482 del c.p. (falsità materiale commessa da privato).
III. In punto di diritto, la Procura ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, secondo cui:
- sussiste la giurisdizione contabile nelle ipotesi d’indebita percezione di contributi e finanziamenti pubblici da parte di soggetti privati e/o d’illecita distrazione di tali risorse dalle finalità prestabilite;
- in tali casi deve ravvisarsi un rapporto di servizio di tipo funzionale con la P.A., derivante dall’inserimento del soggetto beneficiario del contributo o del finanziamento nell’iter procedimentale dell’Ente pubblico, quale compartecipe dell’espletamento di specifiche attività per il conseguimento di fini pubblici.
IV. Nel merito, la Procura ha sostenuto che le condotte antigiuridiche poste in essere dalla MX OD e dalla TO hanno integrato i presupposti per la revoca del finanziamento, descritti nella circolare n.
2/PNRR/394/2021, approvata dal Comitato Agevolazioni del Fondo Rotativo sopra citato nella riunione del 30/9/2021.
Infatti, la ditta e la sua legale rappresentante TO:
- avevano dichiarato falsamente i requisiti di ammissibilità al finanziamento, essendo stato accertato, a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, che, in realtà, si trattava di una società non operativa, che, dunque, non poteva commercializzare, “per una quota almeno pari al 50%, beni e servizi con marchio italiano anche se prodotti all’estero”, ed, inoltre, era priva di componenti positive di reddito, con conseguente assoggettabilità a procedure concorsuali o liquidatorie;
- avevano inviato documentazione incompleta ed irregolare, considerato che l’allegato al contratto con la ditta TA, che avrebbe dovuto realizzare il sito web con relativa APP, presentava una sottoscrizione apocrifa;
- non avevano provveduto alla predisposizione e messa in funzione della piattaforma telematica, del relativo sito WEB e della APP;
- avevano omesso di fornire la rendicontazione delle spese ammissibili, tant’è vero che la seconda tranche del finanziamento non veniva erogata dalla SIMEST, che provvedeva, altresì, alla risoluzione del contratto.
Per di più, nonostante l’avvenuta revoca del finanziamento e le reiterate diffide ricevute, la AX OD e la TO avevano omesso di provvedere alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che la AX OD e la TO, avendo fraudolentemente sviato il finanziamento dalle finalità normativamente previste ed omesso di provvedere alla sua restituzione, hanno causato un danno erariale, ammontante ad €
20.000,00, che dev’essere dalle medesime integralmente risarcito.
V. All’odierna udienza, il Pubblico Ministero, previa richiesta di declaratoria di contumacia dei soggetti convenuti, dopo aver illustrato i fatti di causa, si è riportato all’atto di citazione, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
DIRITTO
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti AX OD S.r.l.s. ed TO LI, che non si sono costituiti in giudizio, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione.
2. La fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta al giudizio di questa Corte afferisce all’indebita percezione e susseguente distrazione dalle finalità pubbliche normativamente prescritte di finanziamenti pubblici, da parte della società MX OD s.r.l.s. e di TO LI, in qualità di legale rappresentante ed amministratrice di tale ditta.
I danni, contestati ai suddetti convenuti a titolo di dolo, sono stati quantificati dalla Procura nell’importo complessivo di € 20.000,00, pari alla prima tranche erogata dalla SIMEST s.p.a.
3. Ciò premesso, in via pregiudiziale va, ex officio, dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti in subiecta materia.
In proposito, va rammentato il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, secondo cui: “La concessione di contributi ad un soggetto privato per l’attuazione di progetti, nell’ambito di programmi che l’Ente pubblico si propone di realizzare, determina l’instaurazione con il medesimo di un rapporto di servizio in senso lato, in ragione dell’obbligo, per il soggetto esterno inserito nell’iter procedimentale dell’attività amministrativa, di operare in conformità ai fini pubblici cui il finanziamento è preordinato” (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. II^ App., sent. n. 23/2020).
Orbene, va sottolineato che la SIMEST S.p.a. (Società italiana per le imprese all’estero) è stata incaricata di gestire direttamente il Fondo Rotativo istituito con la L. n. 394/1981, al fine di supportare il processo d’internazionalizzazione delle imprese, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e co-finanziamenti a fondo perduto.
Nell’ambito del P.N.R.R., l’art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021 ha rifinanziato tale Fondo per 1,2 miliardi di euro, di cui 800 milioni destinati alla concessione di finanziamenti agevolati e 400 milioni per co-finanziamenti a fondo perduto.
Le risorse finanziarie del Fondo sono, dunque, specificamente destinate a sovvenzionare i costi afferenti ad iniziative di inserimento delle aziende nei mercati esteri (finalità palesemente pubblicistica), mediante interventi rientranti nell’ambito della transizione digitale ed ecologica, dell’e-commerce, delle fiere e delle mostre.
In tale contesto, la domanda di finanziamento proposta dalla AX OD era specificamente motivata con la finalità di realizzare, nell’ambito dell’e-commerce, un’iniziativa che “[…] vuole approcciare con i prodotti tipici del Piceno (principalmente food e beverage) nuovi mercati esteri attraverso il ricorso ad un sito web e ad una APP”.
Ne consegue che appare evidente la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, in conformità alla costante giurisprudenza, la quale ha affermato che: “Atteso che, sempre più frequentemente, l’Amministrazione persegue i suoi fini tramite soggetti ad essa non organicamente riconducibili e che, in tale ambito ed allo scopo del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti in ipotesi di danno erariale, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro viene effettuata, potendo esso consistere non soltanto in un rapporto di pubblico impiego o di servizio ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato, deve ritenersi che il punto di discrimine della giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto, che può ben essere un privato, alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Pertanto, laddove il privato fruitore di fondi pubblici incida negativamente sul modo di essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da terminare uno sviamento dalle finalità perseguite, si realizza un danno per l’ente pubblico, di cui il medesimo deve rispondere dinanzi al giudice contabile” (cfr. Cass. civ., SS.UU., ordinanza n. 5228/2022; ex multis, Corte dei Conti, Sez. Toscana, sent. 104/2025).
4. Ciò assodato, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura sia meritevole d’integrale accoglimento.
4.1 In primo luogo, va ravvisata la sussistenza delle condotte antigiuridiche, da cui è derivato il danno patrimoniale.
A tal proposito, dagli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza risulta che mancavano i requisiti per l’accesso al finanziamento, falsamente attestati nella domanda inoltrata in data 8/4/2022 da TO LI, in qualità di legale rappresentante della MX OD.
In particolare, è stato riscontrato che la società non era operativa, in quanto: la sede legale era un mero recapito; benchè essa operasse asseritamente nel settore della “ristorazione con somministrazione”,
non aveva emesso fatture attive nel biennio 2022/2023 né aveva percepito corrispettivi per l’anno 2022; l’utenza elettrica aveva fatto registrare consumi pari a zero.
In pratica, l’inoperatività aziendale implicava l’insussistenza della condizione di ammissibilità, di cui al punto 2.2 della circolare n.
2/PNRR/394/2021, che era stata oggetto di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dato che la AX OD non era assolutamente in grado di “ commercializzare - per una quota almeno pari al 50% - prodotti (beni e servizi) con marchio italiano anche se prodotti all’estero”.
Inoltre, in una situazione di sopravvenuta inoperatività aziendale risultava insussistente l’ulteriore condizione di cui al punto 2.2 della medesima circolare, per la quale “alla data di presentazione della domanda la ditta non dev’essere coinvolta in una procedura concorsuale e non dev’essere nelle condizioni perché una tale procedura possa essere promossa nei suoi confronti”.
Altre condotte antigiuridiche, comportanti la revoca del finanziamento, ai sensi del punto 6.2 della medesima circolare, sono consistite:
nell’invio di documentazione irregolare, in quanto l’allegato al contratto con la ditta TA presentava una firma apocrifa;
nell’omessa rendicontazione delle spese ammissibili, tant’è vero che la seconda tranche del finanziamento non veniva erogata dalla SIMEST, che provvedeva alla risoluzione del contratto di finanziamento;
soprattutto, nella mancata realizzazione del progetto, non essendo stati predisposti e messi in funzione la piattaforma telematica, il sito WEB e l’APP, necessari per “approcciare nuovi mercati esteri con i prodotti tipici del Piceno (food e beverage)”.
Ciò trova piena conferma anche nelle dichiarazioni rese in sede di audizione, in data 6/2/2025, da ST TA, che, in base al contratto allegato alla domanda di finanziamento, era il titolare della ditta incaricata dalla MX OD S.r.l.s. per la realizzazione della piattaforma web (sito + app).
Il TA ha, infatti, riferito di aver realizzato soltanto in parte il sito, peraltro mai operativo, essendo accessibile la sola “home page” con la dicitura “coming soon” (in arrivo), e di non avere mai provveduto alla realizzazione dell’APP, in quanto, come già aveva, sin dall’inizio, fatto presente alla ditta committente, non ne aveva “le specifiche competenze”.
Infine, va rimarcato che, nonostante la revoca del finanziamento e le diffide ricevute dalla SIMEST s.p.a., la MA OD e la TO non hanno provveduto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
4.2 Alla luce di tali oggettivi riscontri, appare evidente la connotazione contra ius delle condotte tenute dalla società convenuta, tramite la legale rappresentante, amministratrice e socia unica TO LI, condotte che sono state dolosamente preordinate ad ottenere indebitamente ed a distrarre dalle finalità normativamente prescritte i finanziamenti pubblici ricevuti.
In proposito, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, nelle ipotesi in cui a beneficiare indebitamente del finanziamento pubblico sia stata una società, l’azione risarcitoria può essere esercitata dalla Procura anche nei confronti della persona fisica che abbia rivestito la qualità di amministratore o, comunque, di effettivo “dominus” della persona giuridica.
Infatti, la percezione del finanziamento mediante condotte fraudolente e/o la sua successiva distrazione dalle finalità d’interesse pubblico prefissate determinano la rottura dello ‘schermo’ societario o associativo, comportando l’imputazione all’amministratore di un’autonoma responsabilità per l’illegittima gestione delle risorse pubbliche (cfr.: Corte dei conti, Sez. Umbria, sent. n. 14/2021; Sez.
Puglia, sentenze nn. 764/2018 e 477/2021).
4.3. Per quanto riguarda la quantificazione del danno patrimoniale, il Collegio ritiene che esso vada individuato nell’importo di € 20.000,00, pari alla prima tranche del finanziamento concesso e successivamente revocato, che ad oggi non risulta essere stata restituita.
4.4 Occorre, altresì, chiarire che il soggetto danneggiato va propriamente individuato nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in quanto titolare del Fondo Rotativo, di cui alla L. n. 394/1981, che la SIMEST s.p.a. gestisce sulla base di apposita convenzione.
Infatti, per effetto del D.L. n. 104/19, convertito con modifiche nella L.
n. 132/2019, il MA è divenuto titolare del suddetto Fondo, mentre la SIMEST continua ad esserne il soggetto gestore operativo;
d’altronde, le risorse del Fondo sono iscritte nel bilancio dello Stato nella sezione di previsione del MA, in quanto attribuite come dotazione per l’attuazione delle politiche d’internazionalizzazione delle imprese.
5. Conclusivamente, la AX OD S.r.l.s. ed TO LI vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della SIMEST s.p.a., e, per essa, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della complessiva somma di € 20.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di percezione del finanziamento e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunziando:
AN
la società AX FOOD S.r.l.s. ed TO LI, in proprio e quale legale rappresentante, amministratrice e socia unica di tale ditta, in solido tra loro, al pagamento, in favore della SIMEST s.p.a., e, per essa, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della complessiva somma di € 20.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di percezione del finanziamento e sino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.
Inoltre, la suddetta ditta e la TO sono condannate alla rifusione in favore dello Stato delle spese di giudizio, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
CO IN ER MI EL AR
(f.to digitalmente) ( f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 13/02/2026 Il Funzionario amministrativo dott. Gerardo De Angelis
(firmato digitalmente)