Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
L'inesatta indicazione del nome di una parte nell'epigrafe della sentenza rientra nella nozione di errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. tutte le volte in cui tale inesattezza non implichi un'incertezza sulla sua identificazione sostanziale e sulle conseguenti posizioni processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11972 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe RI - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU RE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. G. FARAVELLI 22, presso l'avvocato ENZO MORRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE RUSSO, OSVALDO DOMENICHINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR AR NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE ALPI 30, presso l'avvocato CLAUDIO SILVI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO MAZZARELLA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2542/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2003 dal Consigliere Dott. Giuseppe RI BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AN RI FA, così individuata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado conveniva davanti al Tribunale di Napoli, RE TU, locatore di un immobile condotto da essa attrice unitamente al marito CE AC. Chiedeva che il contratto in questione fosse dichiarato soggetto alla legge n. 392 del 1978 e dunque fosse determinato il canone dovuto ai sensi di tale legge. Resisteva il TU.
La causa dopo vicende che in questa sede non rilevano, veniva decisa dal Tribunale con parziale accoglimento della domanda. Poneva appello il TU e proponeva appello incidentale l'attrice. La Corte di merito anzitutto rigettava la prima doglianza dell'appellante che aveva eccepito la nullità della procura rilasciata in primo grado dalla attrice nella quale questa era individuata come AN RI anziché come RI NA. La Corte di merito infatti rilevava che alcun dubbio poteva esservi in ordine alla persona che ebbe a rilasciare la procura, in guanto conduttrice unitamente al marito dell'immobile in questione cosicché l'errore materiale nella indicazione del suo prenome contenuto nella intestazione della prima sentenza andava corretto in accoglimento della apposita istanza presentata ai sensi degli artt. 287 cpc ss dalla donna nel corpo del suo appello incidentale. Stabiliva dunque che laddove nella predetta sentenza era scritto FA AN RI doveva leggersi FA RI NA. Rigettava invece nel merito l'appello del TU e quello incidentale della appellata. Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con due motivi il TU. Resiste RI NA FA con controricorso e deposita un memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere esaminata preliminarmente la questione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla resistente la quale rileva che la mancanza di data nella procura rilasciata dal TU a margine del ricorso per Cassazione ed il suo contenuto generico non riferentesi esplicitamente al giudizio di legittimità fanno concludere che l'atto è stato rilasciato prima della sentenza che si pretende di impugnare. Ritiene invece il collegio che la circostanza della contestualità si possa trarre dal fatto che la procura è apposta a margine del ricorso così da formare con esso un tutt'uno.
La formula sicuramente generica dello stesso peraltro non esclude, come pare ritenere la resistente, anche la previsione del giudizio di Cassazione. Il ricorso deve essere esaminato.
2. Con il primo motivo di ricorso il TU lamenta la violazione degli artt 287, 288, 83 e 125 cpc. Sostiene che la indicazione nella sentenza di primo grado della FA come AN RI e non come RI NA non aveva dato luogo ad errore materiale correggibile con la prevista procedura bensì a nullità del mandato conferito da persona inesistente. La procedura di correzione pertanto non poteva essere adottata surrettiziamente per sanare siffatta nullità. Con il secondo connesso motivo che va esaminato unitamente al primo il TU lamenta la violazione degli artt 112, 342, 343, 434 cpc conseguenti all'avere il giudice di secondo grado dato luogo alla procedura di correzione in difetto di apposito motivo di impugnazione e comunque pur avendo ritenuto inammissibile l'appello incidentale mediante il quale la istanza di correzione è stata proposta..
3. Osserva il collegio che è pacifico, non essendo contestato dalla odierna ricorrente che RI NA FA era parte del rapporto di locazione dedotto nella controversia. È altresì pacifico che il suo prenome è per l'appunto RI NA e non AN RI. Il difensore in primo grado identificò il titolare della posizione sostanziale fatta valere in giudizio, e pertanto esercitò bene il suo potere certificativi, ristretto alla autenticità della firma della parte.
La citazione introduttiva del primo giudizio e quindi la intestazione della sentenza di primo grado indicava invece un prenome diverso da quello reale e la corte di merito in accoglimento di un'istanza di correzione materiale che tale parte della sentenza riguardava e non, si badi, la firma della donna, l'ha disposta in sentenza.
Alla luce di tale premessa sui fatti del processo la prima doglianza deve essere respinta.
L'errore materiale rettificabile con la procedura di cui si tratta si distingue tanto dall'errore nella formazione del pensiero (sia esso della parte o del giudice) e quanto dall'errore revocatorio, consistente nella divergenza tra quanto risulta dalla sentenza e quanto invece risulta dalla realtà processuale. L'errore di cui si tratta riguarda l'espressione, ovvero la indicazione di circostanze che non implicano per la loro correzione una valutazione di rilevanza ai fini del merito della causa.
La giurisprudenza di questa corte ha individuato all'interno di tale fattispecie i casi in cui manchi nella epigrafe della sentenza il nome della parte purché la qualità sostanziale non sia dubbia allo stato della controversia, e quello dello scambio del nome delle parti. (Cass nn 815 del 1995 e 2815 del 95, tra le altre). Deve ritenersi pertanto l'esistenza di un orientamento che il collegio condivide in base al quale la inesattezza nella indicazione del nome di una parte, che in alcun modo implichi una incertezza sulla sua identificazione sostanziale e sulle conseguenti posizioni processuali, rientri nella nozione di errore materiale correggibile ai sensi dell'art 287 cpc.. Non viene in rilievo nella specie, come sostiene il ricorrente, l'esercizio del potere di autentica da parte del difensore, nei confronti del quale non viene nemmeno allegato che abbia riferito il suo potere certifica torio ad una firma inesatta. Nè viene in rilievo la nozione che il ricorrente sostiene di errore materiale quale inesatta percezione della realtà da parte del giudice, ipotesi che rientra nella diversa nozione di errore revocatorio. Il primo motivo è pertanto infondato.
3.a. Il secondo motivo è anzitutto infondato nella prima parte in cui lamenta che la corte di merito ha deciso nel modo criticato ad onta della mancata impugnazione sul punto del predetto errore, doglianza che discende dalla sovrapposizione che il ricorrente compie con la diversa fattispecie dell'errore revocatorio. L'errore materiale infatti si corregge con l'istanza di cui all'art 288 cpc e non ha bisogno pertanto necessariamente di formare oggetto una impugnazione.
Quanto alla seconda parte della doglianza nella quale il ricorrente lamenta che la corte abbia egualmente provveduto alla predetta correzione benché avesse ritenuto inammissibile l'appello incidentale della FA, essa deve essere dichiarata inammissibile. Il ricorrente infatti non ha interesse a far valere il preteso errore del giudice, consistito nell'avere adoperato il suo potere correttivo ad onta della dichiarata inammissibilità della predetta impugnazione incidentale perché come innanzi si è precisato e come è pacifico, la parte sostanziale del rapporto di locazione e quindi della controversia, è stata ben identificata. Dunque dal far rilevare il preteso erroneo uso del potere correttivo, il ricorrente non trarrebbe alcun beneficio.
4. Il ricorso deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003