CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente BELLINI VINCENZA ANTONIA, Relatore BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 29/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria - Via Modena N. 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1277/2024 depositato il 02/12/2024
Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001630000, notificata in data 16/11/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativa alle seguenti cartelle:
1. Cartella di pagamento n. 09420200009552689000 portante ruolo relativo a Tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, per l'annualità 2015, asseritamente notificata in data 19/01/2022, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 181,77;
2. Avviso di accertamento n. TD701PF01631/2022 portante ruolo relativo a IVA, IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e interessi, per l'annualità 2016, asseritamente notificata in data 18/10/2022, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 16.804,69;
3. Avviso di accertamento n. TD70101011672/2022 portante ruolo relativo a IVA, IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e interessi, per l'annualità 2016, asseritamente notificata in data 18/10/2022, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 72.050,84. Il contribuente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, deducendo che, in via preventiva, la nullità di eventuali notifiche nella date indicate presso il domicilio del contribuente e/o consegnandole ad altro soggetto ovvero per compiuta giacenza e/o a mezzo pec, in quanto, nel periodo in cui sono state effettuate, lo stesso si trovava ristretto presso la casa circondariale a seguito del provvedimento di custodia cautelare eseguito in data 21/01/2020; in ragione quindi dello stato di detenzione, peraltro protrattosi sino al 26/01/2023, come facilmente riscontrabile “dall'elenco dei movimenti definitivi” rilasciato dal Ministero della Giustizia, la notifica doveva esser effettuata presso la casa circondariale nella quale il medesimo era ristretto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo che: l'avviso di accertamento n. TD701PF01631/2022, emesso per l'anno di imposta 2016, in data 18/10/2022, è stato notificato tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente ex art. 60, 7° comma, d.p.r. n. 600/1973, come si evince da notifica allegata. Riguardo all'avviso di accertamento n. TD70101011672/2022, emesso per l'anno di imposta 2017, in data 26/10/2022 è stato notificato tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente ex art. 60, 7° comma, d.p.r. n. 600/1973 come si evince da notifica allegata. L'Agenzia della Riscossione evidenzia che, in relazione alla cartella di pagamento sottesa all'atto opposto, attesa la regolare prova di notifica della stessa, avvenuta a mezzo pec il 19.01.2022 e, attesa, altresì, la regolare prova di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239002906364000, avvenuta il 23.06.2023, quale atto interruttivo della prescrizione, pertanto, tra la data di notifica della cartella e del successivo atto interruttivo, alla data di notifica dell'atto opposto (16.11.2023), alcuna prescrizione era maturata. In udienza sono comparsi il difensore del ricorrente e dell'Ufficio riportandosi ai rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento. Premesso che, in tema di notificazioni, la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, sicché risulta risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza. (Sul punto vds Sez. 1, Sentenza n. 9279 del 17/09/1998 (Rv. 518986 - 01), nella specie le notifiche di tutti gli atti, sia quello impugnato che quelli presupposti, sono avvenuti a mezzo pec all'indirizzo del contribuente (Email_5 ), come risulta dalle ricevute in atti di avvenuta consegna., senz'altro idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, ll contribuente ha provato di trovarsi nella impossibilità di conoscere la notificazione delgli atti impositivo a cagione dello stato detentivo, circostanza che ad avviso della Corte era al più idonea a giustificare una remissione in termini per impugnare in questa sede anche gli atti presupposti, ma non ad inficiare la validità della notifica. Giova al riguardo rammentare che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014 ,Rv. 630296 - 01. Di tale facoltà non si è avvalso il contribuente non contenendo il ricorso alcuna contestazione nel merito della pretesa tributaria portata dagli atti presupposti. La peculiarità della questione affrontata, su cui non si rinvengono precedenti specifici, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice estensore V. Bellini Il Presidente
A. DA
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il 29/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DAVICO ALBERTO, Presidente BELLINI VINCENZA ANTONIA, Relatore BARRILE ANTONIO, Giudice
in data 29/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1124/2024 depositato il 06/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria - Via Modena N. 1 89100 Reggio Di Calabria RC
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutino N. 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202300001630000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1277/2024 depositato il 02/12/2024
Ricorrente_1 ricorre per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202300001630000, notificata in data 16/11/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, relativa alle seguenti cartelle:
1. Cartella di pagamento n. 09420200009552689000 portante ruolo relativo a Tassa automobilistica, oltre sanzioni e interessi, per l'annualità 2015, asseritamente notificata in data 19/01/2022, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 181,77;
2. Avviso di accertamento n. TD701PF01631/2022 portante ruolo relativo a IVA, IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e interessi, per l'annualità 2016, asseritamente notificata in data 18/10/2022, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 16.804,69;
3. Avviso di accertamento n. TD70101011672/2022 portante ruolo relativo a IVA, IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF, Addizionale Comunale IRPEF, oltre sanzioni e interessi, per l'annualità 2016, asseritamente notificata in data 18/10/2022, di fatto mai ricevuta, per un ammontare totale di € 72.050,84. Il contribuente deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, deducendo che, in via preventiva, la nullità di eventuali notifiche nella date indicate presso il domicilio del contribuente e/o consegnandole ad altro soggetto ovvero per compiuta giacenza e/o a mezzo pec, in quanto, nel periodo in cui sono state effettuate, lo stesso si trovava ristretto presso la casa circondariale a seguito del provvedimento di custodia cautelare eseguito in data 21/01/2020; in ragione quindi dello stato di detenzione, peraltro protrattosi sino al 26/01/2023, come facilmente riscontrabile “dall'elenco dei movimenti definitivi” rilasciato dal Ministero della Giustizia, la notifica doveva esser effettuata presso la casa circondariale nella quale il medesimo era ristretto.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo che: l'avviso di accertamento n. TD701PF01631/2022, emesso per l'anno di imposta 2016, in data 18/10/2022, è stato notificato tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente ex art. 60, 7° comma, d.p.r. n. 600/1973, come si evince da notifica allegata. Riguardo all'avviso di accertamento n. TD70101011672/2022, emesso per l'anno di imposta 2017, in data 26/10/2022 è stato notificato tramite pec all'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente ex art. 60, 7° comma, d.p.r. n. 600/1973 come si evince da notifica allegata. L'Agenzia della Riscossione evidenzia che, in relazione alla cartella di pagamento sottesa all'atto opposto, attesa la regolare prova di notifica della stessa, avvenuta a mezzo pec il 19.01.2022 e, attesa, altresì, la regolare prova di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239002906364000, avvenuta il 23.06.2023, quale atto interruttivo della prescrizione, pertanto, tra la data di notifica della cartella e del successivo atto interruttivo, alla data di notifica dell'atto opposto (16.11.2023), alcuna prescrizione era maturata. In udienza sono comparsi il difensore del ricorrente e dell'Ufficio riportandosi ai rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso non possa trovare accoglimento. Premesso che, in tema di notificazioni, la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza, sicché risulta risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza. (Sul punto vds Sez. 1, Sentenza n. 9279 del 17/09/1998 (Rv. 518986 - 01), nella specie le notifiche di tutti gli atti, sia quello impugnato che quelli presupposti, sono avvenuti a mezzo pec all'indirizzo del contribuente (Email_5 ), come risulta dalle ricevute in atti di avvenuta consegna., senz'altro idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, ll contribuente ha provato di trovarsi nella impossibilità di conoscere la notificazione delgli atti impositivo a cagione dello stato detentivo, circostanza che ad avviso della Corte era al più idonea a giustificare una remissione in termini per impugnare in questa sede anche gli atti presupposti, ma non ad inficiare la validità della notifica. Giova al riguardo rammentare che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 184 bis cod. proc. civ. (utilizzabile "ratione temporis", abrogato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n.69, e sostituito dalla norma generale di cui all'art. 153, secondo comma, del medesimo codice), è senz'altro applicabile anche al rito tributario, alla luce dei principi costituzionali che vi presiedono, non meno che di quanto attengano al rito civile, e nell'ottica della tutela delle garanzie difensive e dell'attuazione del giusto processo, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali "interni" al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l'impugnazione dei provvedimenti sostanziali che sono oggetto delle tutele processuali concesse. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8715 del 15/04/2014 ,Rv. 630296 - 01. Di tale facoltà non si è avvalso il contribuente non contenendo il ricorso alcuna contestazione nel merito della pretesa tributaria portata dagli atti presupposti. La peculiarità della questione affrontata, su cui non si rinvengono precedenti specifici, giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice estensore V. Bellini Il Presidente
A. DA