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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/06/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3730/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 N. R.G. 3730/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3730/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIOVANNA BRONZONI, presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA PANSA, N. 47, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE-OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA FREGNI, presso il cui studio in Controparte_1
MODENA, VIA DE' LOVOLETI, N. 9, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 26.6.2025
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha convenuto Parte_1 in giudizio l'arch. opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1318/2022 con cui è stato Controparte_1 ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro 9.129,90, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002.
In particolare, l'attrice ha riferito:
- che l'Associazione era una modesta associazione di volontariato, che disponeva di fondi assai limitati;
- che L'istituto Italiano dei Castelli era una organizzazione culturale senza scopo di lucro;
- che l'arch. unitamente all'arch. aveva offerto spontaneamente e CP_1 Persona_1
pagina 2 di 7 gratuitamente il proprio contributo alla redazione dell'offerta per la concessione in uso del Parte_2
e del Museo Naborre Campanini, in qualità di membro dell'Istituto Italiano dei Castelli,
[...] sezione Emilia-Romagna, per un proprio interesse personale;
- che quindi nessun incarico era mai stato conferito dall' ai medesimi e, difatti, non Parte_1 risultava sottoscritto un contratto, né redatto un preventivo;
- che gli interessi di mora non erano dovuti, essendo l' un ente “no profit”. Parte_1
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'arch. si è costituito in giudizio, riferendo: Controparte_1
- che era membro dell'Istituto Italiano Dei Castelli dal 2003;
- che tale associazione non forniva consulenze gratuite, ma riuniva al suo interno proprietari e tecnici esperti nel settore, favorendo i contatti tra questi ultimi ed i clienti che ricercassero professionisti in tale ambito;
- che nel mese di dicembre 2017 l' manifestava all'arch. Parte_3
e all'arch. l'interesse a partecipare al bando di concorso indetto dal CP_1 Per_1 [...]
e del Museo Nazionale Naborre Campanini;
Controparte_2 Parte_1
- che la partecipazione al bando, che scadeva in un tempo brevissimo, necessitava di un progetto di gestione e valorizzazione di tale castello;
- che l' nel chiedere all'arch. e all'arch. la loro collaborazione, li aveva Parte_1 CP_1 Per_1 rassicurati più volte che una volta ottenuta l'aggiudicazione del concorso, le loro spettanze sarebbero state saldate anche attraverso l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori delle opere di restauro del castello, da eseguirsi dopo l'aggiudicazione;
- che il documento di offerta redatto per conto dell' recava la sottoscrizione dei due Parte_1 professionisti ed il timbro di iscrizione all'albo professionale;
- che ottenuta l'aggiudicazione del bando, la collaborazione era proseguita per tutto l'anno 2017 ed aveva riguardato la consulenza relativa alla gestione e valorizzazione del sito e gli studi per la progettazione preliminare per la riqualificazione del Castello e dell'annesso museo;
- che in occasione delle numerose riunioni nel corso dell'anno 2017, alla presenza delle signore
[...]
e per conto dell'Associazione, e talvolta della signora Per_2 Persona_3 Persona_4
pagina 3 di 7 presidente dell'Associazione, l'arch. aveva chiesto più volte di regolarizzare la CP_1 regolarizzazione della propria posizione professionale mediante la sottoscrizione di un incarico professionale;
- che con mail del 19.12.2017, la sig.ra incaricata di curare i rapporti con i professionisti, Persona_3 aveva inviato all'arch. la bozza di incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed CP_1 esecutiva dei lavori di restauro del Castello di e del Museo Naborre Campanini;
Pt_1
- che in data 16.1.2018 la signora aveva inviato nuovamente la bozza di contratto di incarico Per_3 professionale con le modifiche richieste dai professionisti e con la specifica dei compensi dovuti;
- che il contratto non era stato mai sottoscritto;
- che a quel punto l'arch. aveva richiesto il saldo delle proprie spettanze, calcolate in base alla CP_1 vacazione oraria;
- che il compenso richiesto era congruo e difatti la parcella azionata in giudizio era stata opinata dal
Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Reggio Emilia.
In ragione di quanto precede, il convenuto ha chiesto, in principalità, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'Associazione al pagamento del compenso ritenuto dovuto, con vittoria delle spese di lite.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata ammessa la prova per testi, formulata da entrambe le parti, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza istruttoria del 1.6.2023.
Assunta la prova ammessa e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla sola parte convenuta, la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 26.6.2025, con termine sino al 30.5.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
In ordine al riparto dell'onere della prova, in limine occorre richiamare l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”, con l'ulteriore precisazione che “La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni” (Cass. Sez. 2, 1.2.2023, n. 3043, Cass.
pagina 4 di 7 Sez. 2, 24.1.2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3.8.2016, n. 16261, Cass. Sez. 2, 10.2.2006, n. 3016, Cass.
Sez. 2, 29.9.2004, n. 19596).
Ciò posto, occorre dunque accertare se l' abbia conferito Parte_1
l'incarico professionale di collaborazione alla redazione della domanda di partecipazione al bando, indetto dal per la gestione del Castello di e del museo nazionale Controparte_2 Pt_1
Naborre Campanini, all'arch. in proprio oppure in qualità di membro dell'Istituto Controparte_1
Italiano Castelli.
E ciò è dirimente ai fini dell'accertamento del diritto al compenso, considerato che lo statuto dell'Istituto Italiano dei Castelli prevede espressamente, all'art. 1, che l'esercizio delle varie attività di interesse generale deve avvenire “avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” (doc. 5 delle note di trattazione scritta del
19.1.2023).
Prendendo le mosse dalla domanda di partecipazione al bando, in essa si legge che “Consulente scientifico progettuale” è l'Istituto Italiano dei Castelli sezione Emilia Romagna (docc. 1 dell'atto di citazione e 2B della comparsa di costituzione e risposta); in calce, risultano apposte le sottoscrizioni dell'arch. e dell'arch. CP_1 Per_1
Ora, tale documento, se “dimostra inequivocabilmente che il convenuto opposto ha svolto la propria opera professionale a vantaggio di controparte” (v. note conclusive del convenuto), non prova però che l'incarico professionale, per l'esecuzione del quale è richiesto il compenso, sia stato conferito all'arch. in proprio, invece che in qualità di membro dell'Istituto Italiano dei Castelli. CP_1
Neppure i numerosi messaggi mail che le parti si sono scambiate fanno ritenere accertato che l' abbia mai manifestato, espressamente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi Parte_1 dell'attività e dell'opera dell'arch. quale libero professionista, e non quale membro dell'Istituto CP_1
Italiano dei Castelli.
Anzi, dalle due bozze di contratto allegate ai messaggi mail del 19.12.2017 e del 16.1.2018 si evince, all'art. 1, che quando le parti hanno inteso procedere alla redazione di un contratto di conferimento di incarico professionale, hanno chiaramente indicato, da un lato, che l'oggetto dell'incarico avrebbe dovuto riguardare “La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro del sito denominato , e degli eventuali lavori riferiti ad opere murarie da mettere in atto Parte_2 per adeguamenti del Museo Nazionale Naborre Campanini”, senza nulla prevedere in merito all'attività già svolta ai fini della redazione della domanda di partecipazione al bando di concorso, pagina 5 di 7 dall'altro, che “La Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali dell'Architetto
e dell'Architetto per lo svolgimento dell'attività specifica descritta Persona_1 Controparte_1 nel Progetto che forma parte integrante del presente incarico”, in tal modo espressamente conferendo l'incarico professionale all'arch. in veste di professionista e non di membro dell'Istituto CP_1
Italiano dei Castelli, con conseguente pattuizione del relativo compenso.
Quanto all'istruttoria orale, le deposizioni rese dai testi risultano tra loro contraddittorie.
Mentre, difatti, i testi indicati dall'attrice hanno riferito che l'arch. si era offerto di collaborare CP_1 alla stesura della domanda di partecipazione al bando, in qualità di membro dell'Istituto Italiano dei
Castelli, prestando gratuitamente la propria attività (testi – udienza del 14.11.2024 e Persona_2
– udienza 17.3.2025), i testi intimati da parte convenuta hanno riferito invece che l'arch. Persona_3 era stato incaricato dall' di collaborare alla redazione della predetta domanda, in CP_1 Parte_1 veste di professionista e, dunque, a titolo oneroso (testi e – udienza Testimone_1 Testimone_2
5.10.2023, – udienza 27.6.2024). Persona_1
Valga poi osservare che tutti i testi indicati dal convenuto hanno dichiarato di avere svolto attività a vario titolo in relazione al bando per la gestione del Castello di e del museo nazionale Naborre Pt_1
Campanini, e di avere diritto al relativo compenso, che l' non aveva corrisposto, sicché le Parte_1 dichiarazioni rese dai predetti testi debbono valutarsi con particole rigore.
Ciò posto, la giurisprudenza ha chiarito che “In presenza di un contrasto tra le deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda medesima, l'insufficienza della prova si rovescia in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ., 15 febbraio 2010, n. 3468, Cass. civ., 5 maggio 2003, n. 6760).
Orbene, nel caso di specie difettano le risultanze istruttorie idonee a dimostrare la fondatezza della domanda, tenuto conto di quanto già esposto in ordine al compendio probatorio, di tipo documentale, in atti.
Ne deriva che non può ritenersi raggiunta la prova del conferimento dell'incarico all'arch. in CP_1 qualità di professionista, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, euro 118,50 per spese esenti ed euro
[...]
132,00 per spese imponibili, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 27.6.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 N. R.G. 3730/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3730/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIOVANNA BRONZONI, presso il cui studio in REGGIO EMILIA, VIA PANSA, N. 47, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE-OPPONENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. NICOLA FREGNI, presso il cui studio in Controparte_1
MODENA, VIA DE' LOVOLETI, N. 9, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 26.6.2025
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha convenuto Parte_1 in giudizio l'arch. opponendosi al decreto ingiuntivo n. 1318/2022 con cui è stato Controparte_1 ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro 9.129,90, oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002.
In particolare, l'attrice ha riferito:
- che l'Associazione era una modesta associazione di volontariato, che disponeva di fondi assai limitati;
- che L'istituto Italiano dei Castelli era una organizzazione culturale senza scopo di lucro;
- che l'arch. unitamente all'arch. aveva offerto spontaneamente e CP_1 Persona_1
pagina 2 di 7 gratuitamente il proprio contributo alla redazione dell'offerta per la concessione in uso del Parte_2
e del Museo Naborre Campanini, in qualità di membro dell'Istituto Italiano dei Castelli,
[...] sezione Emilia-Romagna, per un proprio interesse personale;
- che quindi nessun incarico era mai stato conferito dall' ai medesimi e, difatti, non Parte_1 risultava sottoscritto un contratto, né redatto un preventivo;
- che gli interessi di mora non erano dovuti, essendo l' un ente “no profit”. Parte_1
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'arch. si è costituito in giudizio, riferendo: Controparte_1
- che era membro dell'Istituto Italiano Dei Castelli dal 2003;
- che tale associazione non forniva consulenze gratuite, ma riuniva al suo interno proprietari e tecnici esperti nel settore, favorendo i contatti tra questi ultimi ed i clienti che ricercassero professionisti in tale ambito;
- che nel mese di dicembre 2017 l' manifestava all'arch. Parte_3
e all'arch. l'interesse a partecipare al bando di concorso indetto dal CP_1 Per_1 [...]
e del Museo Nazionale Naborre Campanini;
Controparte_2 Parte_1
- che la partecipazione al bando, che scadeva in un tempo brevissimo, necessitava di un progetto di gestione e valorizzazione di tale castello;
- che l' nel chiedere all'arch. e all'arch. la loro collaborazione, li aveva Parte_1 CP_1 Per_1 rassicurati più volte che una volta ottenuta l'aggiudicazione del concorso, le loro spettanze sarebbero state saldate anche attraverso l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori delle opere di restauro del castello, da eseguirsi dopo l'aggiudicazione;
- che il documento di offerta redatto per conto dell' recava la sottoscrizione dei due Parte_1 professionisti ed il timbro di iscrizione all'albo professionale;
- che ottenuta l'aggiudicazione del bando, la collaborazione era proseguita per tutto l'anno 2017 ed aveva riguardato la consulenza relativa alla gestione e valorizzazione del sito e gli studi per la progettazione preliminare per la riqualificazione del Castello e dell'annesso museo;
- che in occasione delle numerose riunioni nel corso dell'anno 2017, alla presenza delle signore
[...]
e per conto dell'Associazione, e talvolta della signora Per_2 Persona_3 Persona_4
pagina 3 di 7 presidente dell'Associazione, l'arch. aveva chiesto più volte di regolarizzare la CP_1 regolarizzazione della propria posizione professionale mediante la sottoscrizione di un incarico professionale;
- che con mail del 19.12.2017, la sig.ra incaricata di curare i rapporti con i professionisti, Persona_3 aveva inviato all'arch. la bozza di incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed CP_1 esecutiva dei lavori di restauro del Castello di e del Museo Naborre Campanini;
Pt_1
- che in data 16.1.2018 la signora aveva inviato nuovamente la bozza di contratto di incarico Per_3 professionale con le modifiche richieste dai professionisti e con la specifica dei compensi dovuti;
- che il contratto non era stato mai sottoscritto;
- che a quel punto l'arch. aveva richiesto il saldo delle proprie spettanze, calcolate in base alla CP_1 vacazione oraria;
- che il compenso richiesto era congruo e difatti la parcella azionata in giudizio era stata opinata dal
Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Reggio Emilia.
In ragione di quanto precede, il convenuto ha chiesto, in principalità, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'Associazione al pagamento del compenso ritenuto dovuto, con vittoria delle spese di lite.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata ammessa la prova per testi, formulata da entrambe le parti, limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza istruttoria del 1.6.2023.
Assunta la prova ammessa e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., accettata dalla sola parte convenuta, la causa è stata rinviata, per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 26.6.2025, con termine sino al 30.5.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
In ordine al riparto dell'onere della prova, in limine occorre richiamare l'univoco orientamento giurisprudenziale secondo il quale “il rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”, con l'ulteriore precisazione che “La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni” (Cass. Sez. 2, 1.2.2023, n. 3043, Cass.
pagina 4 di 7 Sez. 2, 24.1.2017, n. 1792; Cass. Sez. 2, 3.8.2016, n. 16261, Cass. Sez. 2, 10.2.2006, n. 3016, Cass.
Sez. 2, 29.9.2004, n. 19596).
Ciò posto, occorre dunque accertare se l' abbia conferito Parte_1
l'incarico professionale di collaborazione alla redazione della domanda di partecipazione al bando, indetto dal per la gestione del Castello di e del museo nazionale Controparte_2 Pt_1
Naborre Campanini, all'arch. in proprio oppure in qualità di membro dell'Istituto Controparte_1
Italiano Castelli.
E ciò è dirimente ai fini dell'accertamento del diritto al compenso, considerato che lo statuto dell'Istituto Italiano dei Castelli prevede espressamente, all'art. 1, che l'esercizio delle varie attività di interesse generale deve avvenire “avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati” (doc. 5 delle note di trattazione scritta del
19.1.2023).
Prendendo le mosse dalla domanda di partecipazione al bando, in essa si legge che “Consulente scientifico progettuale” è l'Istituto Italiano dei Castelli sezione Emilia Romagna (docc. 1 dell'atto di citazione e 2B della comparsa di costituzione e risposta); in calce, risultano apposte le sottoscrizioni dell'arch. e dell'arch. CP_1 Per_1
Ora, tale documento, se “dimostra inequivocabilmente che il convenuto opposto ha svolto la propria opera professionale a vantaggio di controparte” (v. note conclusive del convenuto), non prova però che l'incarico professionale, per l'esecuzione del quale è richiesto il compenso, sia stato conferito all'arch. in proprio, invece che in qualità di membro dell'Istituto Italiano dei Castelli. CP_1
Neppure i numerosi messaggi mail che le parti si sono scambiate fanno ritenere accertato che l' abbia mai manifestato, espressamente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi Parte_1 dell'attività e dell'opera dell'arch. quale libero professionista, e non quale membro dell'Istituto CP_1
Italiano dei Castelli.
Anzi, dalle due bozze di contratto allegate ai messaggi mail del 19.12.2017 e del 16.1.2018 si evince, all'art. 1, che quando le parti hanno inteso procedere alla redazione di un contratto di conferimento di incarico professionale, hanno chiaramente indicato, da un lato, che l'oggetto dell'incarico avrebbe dovuto riguardare “La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di restauro del sito denominato , e degli eventuali lavori riferiti ad opere murarie da mettere in atto Parte_2 per adeguamenti del Museo Nazionale Naborre Campanini”, senza nulla prevedere in merito all'attività già svolta ai fini della redazione della domanda di partecipazione al bando di concorso, pagina 5 di 7 dall'altro, che “La Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali dell'Architetto
e dell'Architetto per lo svolgimento dell'attività specifica descritta Persona_1 Controparte_1 nel Progetto che forma parte integrante del presente incarico”, in tal modo espressamente conferendo l'incarico professionale all'arch. in veste di professionista e non di membro dell'Istituto CP_1
Italiano dei Castelli, con conseguente pattuizione del relativo compenso.
Quanto all'istruttoria orale, le deposizioni rese dai testi risultano tra loro contraddittorie.
Mentre, difatti, i testi indicati dall'attrice hanno riferito che l'arch. si era offerto di collaborare CP_1 alla stesura della domanda di partecipazione al bando, in qualità di membro dell'Istituto Italiano dei
Castelli, prestando gratuitamente la propria attività (testi – udienza del 14.11.2024 e Persona_2
– udienza 17.3.2025), i testi intimati da parte convenuta hanno riferito invece che l'arch. Persona_3 era stato incaricato dall' di collaborare alla redazione della predetta domanda, in CP_1 Parte_1 veste di professionista e, dunque, a titolo oneroso (testi e – udienza Testimone_1 Testimone_2
5.10.2023, – udienza 27.6.2024). Persona_1
Valga poi osservare che tutti i testi indicati dal convenuto hanno dichiarato di avere svolto attività a vario titolo in relazione al bando per la gestione del Castello di e del museo nazionale Naborre Pt_1
Campanini, e di avere diritto al relativo compenso, che l' non aveva corrisposto, sicché le Parte_1 dichiarazioni rese dai predetti testi debbono valutarsi con particole rigore.
Ciò posto, la giurisprudenza ha chiarito che “In presenza di un contrasto tra le deposizioni testimoniali in ordine ai fatti costitutivi della domanda, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda medesima, l'insufficienza della prova si rovescia in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. civ., 15 febbraio 2010, n. 3468, Cass. civ., 5 maggio 2003, n. 6760).
Orbene, nel caso di specie difettano le risultanze istruttorie idonee a dimostrare la fondatezza della domanda, tenuto conto di quanto già esposto in ordine al compendio probatorio, di tipo documentale, in atti.
Ne deriva che non può ritenersi raggiunta la prova del conferimento dell'incarico all'arch. in CP_1 qualità di professionista, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_1 Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, euro 118,50 per spese esenti ed euro
[...]
132,00 per spese imponibili, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 27.6.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 7