Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 24.01.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17002/2023
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Gentile, presso il Parte_1 quale elett.te dom.a in Napoli alla via Firenze n.32, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del pro tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia, presso il quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura in atti;
resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 26.09.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe deduceva:
a) di essere dipendente della ditta edile ERPRAL, con mansioni di operaio;
b) che in data 29.10.2019, mentre era intento a scaricare da un camion delle lamiere in ferro, le stesse scivolavano dall'automezzo e finivano sulla sua gamba destra;
c) che a seguito di tanto riportava la frattura del femore destro;
d) che denunciato ritualmente l'infortunio, l riconosceva una riduzione CP_1 della capacità lavorativa in misura del 12%; e) che avverso il provvedimento dell'Istituto proponeva ricorso in opposizione e, a seguito della visita medico-collegiale, l' quantificava i postumi in CP_1 misura del 13% per la seguente infermità: esiti anatomici di frattura femore destro con dismetria e limitazione ai gradi estremi dell'abduzione, intra ed
f) che l' unificava i postumi del detto infortunio con altro episodio CP_1 infortunistico, per il quale gli erano stati riconosciuti postumi in misura del 22%, e liquidava una rendita unica in misura del 32%; g) che l'infortunio che ha interessato il femore destro ha prodotto una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura del 25%, in quanto la coxalgia non ha colpito solo la zona anatomica dell'anca destra, ma si è estesa in altre parti del corpo come l'inguine, i glutei, l'interno coscia, la coscia fino ad arrivare al ginocchio;
h) che si è esaurita infruttuosamente la fase amministrativa. Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva a questo giudice di:
1 - accogliere la presente domanda e per l'effetto accertare e dichiarare che il ricorrente ha subito infortunio sul lavoro in data 29.10.2019 e che in conseguenza di tanto presenta le infermità descritte in premessa, determinanti un'inabilità permanente del 25%;
2 - per l'effetto condannare l' a corrispondere la rendita mensile in misura del CP_1
43% (percentuale di menomazione risultante dall'unificazione con l'infortunio per il quale sono stati riconosciuti postumi pari al 22%), o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda CTU, di cui sin d'ora se ne chiede l'ammissione, oltre interessi;
3 - condannare il convenuto al pagamento delle spese diritti ed onorari del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. Si costituiva l chiedendo di rigettare la domanda perché infondata in CP_1 fatto e in diritto, oltre che sfornita di valida prova. Spese secondo giustizia. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante, disposta c.t.u. medico legale, ed infine decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente. La domanda è infondata. Il c.t.u., analizzando tutti i documenti e le patologie diagnosticate all' interessato, attraverso lo studio clinico del periziato, la consultazione della documentazione sanitaria agli atti e l'accurata anamnesi raccolta in sede di operazioni peritali, ha concluso nel senso che il Signor affetto da: Parte_1
Esiti stabilizzati di frattura femorale destra con lieve dismetria e modeste limitazioni funzionali cod.272=8% Cicatrice chirurgica stabilizzata terzo sup. faccia laterale coscia dx cod.36=1% Artroprotesi anca destra in situ cod.307=5% Pertanto, può essere riconosciuto un grado di inabilità complessivamente valutato per accertamenti postumi pari al 13% confermando il giudizio del collegio Medico dell' del 24/11/2022. CP_1 Le conclusioni del c.t.u., dunque, sorrette da adeguata motivazione, logiche ed analitiche, coincidono con quanto accertato in sede amministrativa.
Pertanto il ricorso va rigettato ma , considerate le condizioni reddituali autocertificate in atti, si ritiene di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese. Si comunichi.
Napoli, il 24.1.2025. IL GIUDICE
D.ssa Clara Ruggiero