CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20008 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le note conclusive a firma dell'avv. Davide Maria Restifo, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha, per quanto qui ancora rileva, confermato la penale responsabilità di SE NO per il reato di minaccia commesso in data 8 agosto 2019 in danno di ET GI IS. L'episodio in relazione al quale è stata confermata la penale responsabilità dello NO si era verificato nell'ambito di una condotta più articolata posta in essere dall'imputato, avendo egli non corrisposto quanto dovuto per il rifornimento di benzina e minacciato il IS, addetto in una stazione di distribuzione carburanti in Taormina, dicendogli in data 8 agosto 2019 (in dialetto siciliano) "se non ti stai mutu ti unchiu tuttu, eschi corpa" e, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 20008 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 in data 14 agosto 2019, "soddi nn ti ni dugnu comu all'autravota. lu canuscu u diritturi e i soddi vi pottu tutti da na vota". La Corte di appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di valida querela (perché presentata da soggetto diverso dal proprietario della stazione di distribuzione carburanti) in relazione al reato di insolvenza fraudolenta, mentre ha ritenuto che, con riferimento alle frasi di minaccia proferite, fosse stata presentata in data 16 agosto 2019 rituale denunzia-querela dalla persona offesa IS. 2. Il ricorso dello NO è articolato con un unico motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità relativamente al reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., commesso in data 8 agosto 2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, le censure del ricorrente conseguono all'accoglimento da parte della Corte di appello di Messina della richiesta difensiva di riqualificazione giuridica del fatto, che il giudice di primo grado aveva ricondotto nella fattispecie di rapina impropria aggravata. Il IS, addetto al distributore di benzina dove l'imputato aveva fatto rifornimento senza corrispondere quanto dovuto, aveva presentato in data 16 agosto 2019 una denunzia - querela nella quale aveva raccontato delle minacce ricevute dallo NO correlate alla volontà di non pagare e, in particolare, alla frase pronunziata in data 8 agosto 2019, quando, dopo aver chiesto di aprire la pompa di benzina self-service e riempito il serbatoio della propria auto, dovendo corrispondere la somma di euro 67,01, aveva detto al IS di "riservargli una violenta lezione qualora egli avesse insistito nella richiesta di denaro dovuto" (pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di appello, dopo aver derubricato il reato di rapina impropria (per il quale lo NO era stato condannato in primo grado) in quelli di insolvenza fraudolenta e minaccia, ha correttamente ritenuto quest'ultimo reato supportato da valida querela, giacché la persona offesa ET GI IS in data 16 agosto 2019 aveva denunziato i fatti, dichiarando in modo espresso "di proporre denunzia - querela contro ignoti per il reato di insolvenza fraudolenta e per qualunque altro delitto che sarà ritenuto configurabile nei fatti che qui di seguito espone" (pag. 5 della sentenza impugnata) Del tutto irrilevante è la circostanza che il IS nella denunzia - querela abbia mostrato la convinzione che si potesse configurare una rapina, tanto da indicare come danneggiata la società esercente il distributore. 9 Il Presidente Va ribadito, infatti, che, in tema di reati perseguibili a querela, non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità (Sez. 5, Sentenza n. 27964 del 01/07/2020, Rv. 279531; Sez. 5, Sentenza n. 24381 del 25/03/2011, Rv. 250456). D'altronde, la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente, infatti, che essa risulti nel suo contenuto sostanziale in modo non equivoco e, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218329). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dello NO al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19-9ennaio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa Anna Miccoli;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le note conclusive a firma dell'avv. Davide Maria Restifo, il quale ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha, per quanto qui ancora rileva, confermato la penale responsabilità di SE NO per il reato di minaccia commesso in data 8 agosto 2019 in danno di ET GI IS. L'episodio in relazione al quale è stata confermata la penale responsabilità dello NO si era verificato nell'ambito di una condotta più articolata posta in essere dall'imputato, avendo egli non corrisposto quanto dovuto per il rifornimento di benzina e minacciato il IS, addetto in una stazione di distribuzione carburanti in Taormina, dicendogli in data 8 agosto 2019 (in dialetto siciliano) "se non ti stai mutu ti unchiu tuttu, eschi corpa" e, 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 20008 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 19/01/2023 in data 14 agosto 2019, "soddi nn ti ni dugnu comu all'autravota. lu canuscu u diritturi e i soddi vi pottu tutti da na vota". La Corte di appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di valida querela (perché presentata da soggetto diverso dal proprietario della stazione di distribuzione carburanti) in relazione al reato di insolvenza fraudolenta, mentre ha ritenuto che, con riferimento alle frasi di minaccia proferite, fosse stata presentata in data 16 agosto 2019 rituale denunzia-querela dalla persona offesa IS. 2. Il ricorso dello NO è articolato con un unico motivo, con il quale si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità relativamente al reato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., commesso in data 8 agosto 2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, le censure del ricorrente conseguono all'accoglimento da parte della Corte di appello di Messina della richiesta difensiva di riqualificazione giuridica del fatto, che il giudice di primo grado aveva ricondotto nella fattispecie di rapina impropria aggravata. Il IS, addetto al distributore di benzina dove l'imputato aveva fatto rifornimento senza corrispondere quanto dovuto, aveva presentato in data 16 agosto 2019 una denunzia - querela nella quale aveva raccontato delle minacce ricevute dallo NO correlate alla volontà di non pagare e, in particolare, alla frase pronunziata in data 8 agosto 2019, quando, dopo aver chiesto di aprire la pompa di benzina self-service e riempito il serbatoio della propria auto, dovendo corrispondere la somma di euro 67,01, aveva detto al IS di "riservargli una violenta lezione qualora egli avesse insistito nella richiesta di denaro dovuto" (pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di appello, dopo aver derubricato il reato di rapina impropria (per il quale lo NO era stato condannato in primo grado) in quelli di insolvenza fraudolenta e minaccia, ha correttamente ritenuto quest'ultimo reato supportato da valida querela, giacché la persona offesa ET GI IS in data 16 agosto 2019 aveva denunziato i fatti, dichiarando in modo espresso "di proporre denunzia - querela contro ignoti per il reato di insolvenza fraudolenta e per qualunque altro delitto che sarà ritenuto configurabile nei fatti che qui di seguito espone" (pag. 5 della sentenza impugnata) Del tutto irrilevante è la circostanza che il IS nella denunzia - querela abbia mostrato la convinzione che si potesse configurare una rapina, tanto da indicare come danneggiata la società esercente il distributore. 9 Il Presidente Va ribadito, infatti, che, in tema di reati perseguibili a querela, non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità (Sez. 5, Sentenza n. 27964 del 01/07/2020, Rv. 279531; Sez. 5, Sentenza n. 24381 del 25/03/2011, Rv. 250456). D'altronde, la manifestazione della volontà di perseguire il colpevole, atta a rimuovere l'ostacolo alla procedibilità nei casi in cui la legge prevede la necessità della querela, non è vincolata a particolari formalità, né deve estrinsecarsi in espressioni sacramentali. È sufficiente, infatti, che essa risulti nel suo contenuto sostanziale in modo non equivoco e, a tal fine, ben può prendersi in esame, quale elemento di giudizio per la esatta interpretazione della dichiarazione, il complessivo comportamento, anche successivo alla dichiarazione stessa, della persona offesa (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 10543 del 24/01/2001, Rv. 218329). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dello NO al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19-9ennaio 2023 Il Consigliere estensore