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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7233 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 26036/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Francesco Pastore – presidente dott. Antonio Attanasio - giudice dott. Ulisse Forziati – giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 25.10.2022 da
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 nella qualità di erede della sig.ra , titolare dell'utenza idrica n. 16470, Parte_2 ubicata in Pozzuoli, via Pisciarelli n. 106, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes
n. 64, presso lo studio dell'Avv. Silvio Iodice, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE - OPPONENTE contro
cod. fiscale , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, dirigente dell'Avvocatura comunale, Avv. Anna Sannino, elettivamente domiciliato in
Napoli, piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Umberto Morelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO – OPPOSTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: opposizione avverso atto finalizzato alla riscossione del corrispettivo di canoni idrici
Conclusioni per l'opponente: per l'accoglimento della opposizione con accertamento che nulla è dovuto al per le causali di cui al ricorso, ciò per intervenuta prescrizione Controparte_1 del preteso credito.
Conclusioni per l'opposto: si conclude come da conclusioni in atti, che si abbiano per ripetute e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
1 20220489200000876 del 07/08/2022, notificata in data 29/09/2022, con cui il CP_1 ha intimato a di pagare la complessiva somma di € 16.199,00, di
[...] Parte_1 cui € 15.801,81 già richiesti con la diffida n. 52299 del 30/12/2019, notificata in data
20/01/2020, € 88,65 a titolo di interessi, € 300,00, a titolo di oneri di riscossione.
La diffida n. 52299 del 30/12/2019 riguarda il corrispettivo delle somministrazioni idriche effettuate in favore dell'utenza n. 16470, ubicata in Pozzuoli, via Pisciarelli n. 106, e intestata a
, madre e dante causa dell'attrice. Il corrispettivo richiesto, pari a € Parte_2
11.906,75, cui si aggiungono € 3.883,66 a titolo di interessi, si riferisce a 29 fatture relative al periodo compreso tra il I trimestre del 2004 e il III trimestre del 2018.
A fondamento dell'opposizione, la , erede della , ha eccepito che: - il credito Pt_1 Pt_2 vantato dal era sfornito di prova;
- la rilevazione dei consumi era stata effettuata sulla CP_1 base di una “valutazione di natura forfettaria”; - la fattura non costituiva prova sufficiente del credito;
- costituiva comportamento contrario a buona fede quello di imputare all'utente conguagli spropositati a causa della mancata lettura del contatore;
- nelle bollette relative agli anni 2020, 2021 e 2022, il aveva riconosciuto un credito a suo favore;
- il CP_1 CP_1 non aveva effettuato le letture periodiche del contatore;
- l'omissione della lettura in contraddittorio non consentiva di ricostruire i consumi effettivi a posteriori;
- il credito si era estinto per prescrizione biennale ai sensi della legge n. 205 del 2017 o, in alternativa, a seguito di prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.; - non vi era prova della consegna degli atti interruttivi menzionati dal nel corso dell'istruttoria CP_1 procedimentale;
- gli avvisi di ricevimento dei suddetti atti, pur riportando la dicitura
“consegnata al destinatario”, non erano stati sottoscritti dalla;
- le firme apposte sui Pt_2 suddetti atti erano apocrife;
- in particolare, non era attribuibile alla la sottoscrizione in Pt_2 calce all'avviso di ricevimento della diffida del 2015. Ciò dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in riforma della illegittima ordinanza di ingiunzione relativa alla fornitura idrica e della correlata ma non contemporanea richiesta di pagamento, previo annullamento della detta ingiunzione, accerti e dichiari la prescrizione/decadenza delle partite debitorie portate dalla impugnata ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, provveda alla determinazione di quanto effettivamente dovuto, anche alla luce delle presenti considerazioni, dalla sig.ra al In ogni caso disponga l'accertamento dell'apocrifia Pt_1 Controparte_1 della sottoscrizione dell'atto interruttivo della prescrizione del 28 giugno 2015. Accertare e dichiarare la mala fede e la mala gestio del nel rapporto negoziale di Controparte_1 fornitura idrica per aver omesso la lettura del contatore. Condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti e patendi dall'odierna opponente anche in relazione alla esecuzione dell'avviso di distacco illegittimo”.
Il si è costituito, replicando che: - la controparte aveva qualificato la Controparte_1 propria iniziativa giudiziale in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; - il
2 rimedio azionato era quindi inammissibile, in quanto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., essendo un'azione di accertamento negativo del solo diritto di procedere in via esecutiva, non era assimilabile all'azione di accertamento del rapporto sottostante;
- la avrebbe dovuto Pt_1 proporre l'opposizione prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011; - i consumi fatturati erano effettivi, in quanto basati su letture periodiche del contatore;
- le contestazioni di controparte erano generiche;
- i metri cubi rilevati in seguito alle letture erano riportati nel documento denominato “stampa della situazione letture”; - a fronte della regolare erogazione della fornitura, l'opponente si era sistematica sottratta all'obbligazione di pagare il corrispettivo del servizio idrico;
- la non aveva mai denunciato difetti di funzionamento del Pt_1 contatore;
- la prescrizione biennale prevista dalla legge n. 205 del 2017 si applicava alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020; - nel caso in esame tutte le fatture erano state emesse in epoca precedente;
- la contestazione dell'efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento di una raccomandata doveva essere effettuata tramite proposizione della querela di falso;
- negli anni 2007, 2010, 2015 e 2020 aveva notificato alla controparte valide diffide e richieste di pagamento aventi efficacia interruttiva della prescrizione;
- anche a voler aderire alla prospettazione di controparte, erano comunque dovuti i canoni relativi all'intero quinquennio antecedente alla diffida del 08.01.2020. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile l'azione ex art. 615 c.p.c. per le ragioni suesposte;
- nel merito rigettare la domanda perché assolutamente infondata e non provata e per l'effetto confermare la legittimità dell'atto n.20220489200000876 del 07/09/2022”.
Nel corso dell'udienza del 06.03.2023, la , presente di persona, ha formulato Pt_1 querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n. 78233853022-3, relativo al plico contenente la diffida del 2015, apparentemente consegnato alla destinataria, sig.ra , Persona_1 in data 28.05.2015, nonché avverso l'avviso di ricevimento n. 77401487934-2, relativo al plico contenente la diffida del 26.07.2010, apparentemente ritirato dalla in data Pt_2
03.08.2010. A seguito di interpello da parte del giudice, la difesa del ha dichiarato di CP_1 volersi avvalere dei documenti oggetto di querela.
Il P.M. è stato avvisato della proposizione della querela (vedi verbali delle udienze del
06.03.2023 e 06.04.2023), i due avvisi di ricevimento sono stati acquisiti in originale all'udienza del 06.04.2023 e la querela è stata istruita tramite CTU.
A seguito del deposito della consulenza d'ufficio, la causa è stata assegnata in decisione in data 13.03.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. In via preliminare, va rilevato che in base al disposto dell'art. 225, comma 1, c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia), la decisione della querela di falso è riservata al Tribunale in composizione collegiale.
3 Poiché tra la querela di falso in via incidentale e la domanda di accertamento negativo proposta dalla sussiste un rapporto di connessione per pregiudizialità – dipendenza Pt_1
(cfr. Cass., sez. VI, 16/05/2017, n. 12035), il collegio può decidere su tutte le cause riunite nel presente giudizio secondo quanto previsto dall'art. 281 nonies c.p.c..
§ 3. Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Infatti, anche se l'attrice ha qualificato la sua iniziativa giudiziale in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non vi è dubbio che l'azione da lei introdotta è una domanda di accertamento negativo del diritto di credito vantato dal domanda che può essere CP_1 sussunta nell'ambito dell'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, norma disciplinante l'opposizione all'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 14/04/1910. Del resto, in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale (categoria nella quale rientra l'ingiunzione amministrativa c.d. fiscale), l'opposizione (preventiva) all'esecuzione (cfr. art. 615, comma 1, c.p.c.) non riguarda soltanto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma può estendersi anche alla effettiva esistenza del credito vantato dal precettante. Siamo dunque in presenza di due rimedi giudiziali aventi lo stesso oggetto, sicché la qualificazione data dalla parte non influisce sulla reale natura dell'azione proposta.
§ 4. Passando al tema della prova del credito, a seguito del rilievo d'ufficio della possibile nullità del contratto di somministrazione idrica, in quanto non stipulato per iscritto (vedi ordinanza del 14.09.2023), il ha depositato, in data 05.10.2023, il Controparte_1 contratto scritto relativo all'utenza n. 16470, stipulato, in data 11.02.1978, tra il predetto ente pubblico e . È poi pacifico tra le parti che: - nel rapporto contrattuale sono Parte_3 subentrate, per successione mortis causa, dapprima e poi l'attuale Parte_2 opponente, , figlia di;
- la fornitura idrica è stata Parte_1 Parte_2 regolarmente espletata dal nel corso degli anni. CP_1
Ciò posto, la contestazione del credito effettuata dalla in atto di citazione è del Pt_1 tutto generica, sicché è possibile ritenere che i consumi oggetto di fatturazione non siano stati specificamente contestati, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. in punto di effetti della non contestazione sugli oneri probatori delle parti. Del resto, non risulta che nel corso del tempo l'attrice abbia mosso rilievi al funzionamento del contatore;
nemmeno in corso di causa, sono stati sollevati dubbi in ordine al corretto funzionamento del rilevatore di consumi relativo all'utenza n. 16470. Inoltre, la non ha preso posizione in ordine ai Pt_1 metri cubi rilevati a seguito delle letture periodiche del contatore operate dal comune di
Pozzuoli e riportate nel documento “situazione analitica letture”, specificamente richiamato in comparsa di costituzione e risposta a supporto dell'allegazione secondo cui i consumi fatturati non sono consumi presunti, bensì consumi effettivi. Infine, è rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza secondo cui il avrebbe riconosciuto un credito a favore della CP_1 Pt_1
“nelle bollette del 2020, 2021 e 2022”, credito nemmeno quantificato dall'attrice.
4 Alla luce di quanto precede, è possibile affermare che la pretesa del è fondata su CP_1 fatti costitutivi provati in via documentale (contratto) o non oggetto di specifica contestazione
(consumi idrici), con conseguente rigetto del motivo di opposizione basato sulla mancata prova del credito.
§ 5. A questo punto occorre affrontare il tema della prescrizione.
Al credito per cui è causa non si applica l'art. 1, comma 4, della legge n. 205 del
27/12/2017, a mente del quale nei “contratti di fornitura del servizio idrico”, stipulati da utenti domestici, microimprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione) e professionisti, il termine di prescrizione del diritto al pagamento del corrispettivo è biennale. Infatti, il comma 10 della disposizione da ultimo citata ha precisato che il comma 4 si applica “alle fatture la cui scadenza è successiva: […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (cfr. decreto del Primo Presidente, emesso in data 09.05.2023 ai sensi dell'art. 363-bis, comma 3, c.p.c. nell'ambito del procedimento n. di r.g. 9126/2023, nonché Cass., sez. I, 29/05/2024, n. 15102). Pertanto, la prescrizione biennale riguarda esclusivamente le fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020 anche se riferite a consumi relativi agli anni precedenti.
Nel caso di specie, le fatture richiamate nella diffida n. 52299 hanno tutte scadenze anteriore alla suddetta data, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quinquennale, in base al principio giurisprudenziale secondo cui «il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale» (cfr. Cass., sez. III, 27/01/2015, n. 1442).
Né il convenuto può invocare l'applicazione del termine decennale, in quanto, a suo dire, avrebbe diritto al pagamento delle somme ingiunte “anche a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero di ingiustificato arricchimento” (vedi comparsa conclusionale), perché nel caso in esame siamo in presenza di una somministrazione avvenuta nell'ambito di un rapporto contrattuale, con la conseguente inesistenza dei presupposti applicativi degli artt. 2033 e 2041 cod. civ..
Quanto al momento della decorrenza, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito dei contratti di somministrazione, la prescrizione inizia a decorrere alla scadenza del periodo di consumo, mentre non rileva la data di emissione della fattura o quella di pagamento in essa indicata (cfr. Cass., sez. II, n. 6209 del 21/06/1999; Cass., sez. I, n.
5 15102 del 29/05/2024).
Ciò posto, va osservato che il credito vantato dal comune di Pozzuoli si riferisce a somministrazioni afferenti al periodo che va dal I trimestre 2004 al III trimestre del 2018.
In replica all'eccezione di prescrizione, il convenuto ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notificazione di diffide negli anni 2007, 2010, 2015 e 2020.
Come già rilevato al paragrafo n. 1 della presente sentenza, l'attrice ha proposto querela di falso avverso le diffide apparentemente consegnate alla in data 28.05.2015 e Pt_2
03.08.2010. Occorre quindi aprire una breve parentesi in ordine alla querela.
§ 5.1. Il collegio ritiene la querela ammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 221
c.p.c., in quanto la ha dichiarato che le sottoscrizioni apposte sui due avvisi di Pt_1 ricevimento non erano riconducibili alla mano della defunta madre e ha prodotto una serie di scritti da utilizzare per la comparazione in caso fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'eventuale falsità delle sottoscrizioni. Tali allegazioni e produzioni documentali integrano gli elementi e le prove della falsità che l'art. 221, comma 2, c.p.c. richiede a pena di nullità della querela (cfr. Cass., sez. II, 24/01/2020, n. 1616 in motivazione;
Cass., sez. III, 19/02/2019, n. 4720; Cass., sez. III, 12/05/1980, n. 3131).
Inoltre, gli avvisi di ricevimento riguardano due notificazioni eseguite ai sensi della legge n.
890 del 20/11/1982 e indicano come consegnatario del plico proprio il destinatario dello stesso, ossia la . Pertanto, trattandosi di atti pubblici, per privarli di efficacia probatoria, Pt_2 la non poteva fare altro che proporre querela di falso (cfr. Cass., sez. lav., Pt_1
08/02/2001, n. 1783; Cass., sez. lav., 01/03/2003, n. 3065, Cass., sez. I, 22/11/2006, n.
24852).
Passando alla verifica delle sottoscrizioni, il collegio aderisce alle conclusioni del CTU, dott.ssa la quale ha appurato che: - la sottoscrizione apposta Persona_2 sull'avviso di ricevimento n. 77401487934-2, relativo alla diffida datata 18/05/2010, spedita con raccomandata n. 773964879346, è riconducibile alla mano di;
- la Parte_2 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 78233853022-3 relativo alla diffida del
23/04/2015, spedita con raccomandata n. 782288530226, è invece apocrifa.
Le suddette conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate sull'utilizzo di una metodologia accreditata in ambito grafologico, sull'analisi approfondita delle sottoscrizioni in verifica e su di un accurato raffronto tra quest'ultime e le firme utilizzate per la comparazione.
Inoltre, le parti non hanno sollevato alcuna critica specifica all'elaborato peritale.
Pertanto, la querela deve essere accolta, con conseguente declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento n. 78233853022-3, mentre deve essere respinta rispetto all'avviso di ricevimento n. 77401487934-2.
§ 5.2. Poiché la sottoscrizione dell'avviso è falsa, non può dirsi raggiunta la prova del recapito della raccomandata interruttiva risalente al 2015. Di conseguenza, l'eccezione di
6 prescrizione è fondata con riferimento ai crediti divenuti esigibili a partire dal 20.01.2015, ossia prima del quinquennio anteriore alla diffida n. 52299 notificata in data 20.01.2020 (prima diffida successiva a quella del 2015). Si tratta delle prime 15 fatture e della fattura n. 18 dell'elenco in calce all'anzidetta diffida, mentre rispetto alle altre fatture (n. 16, n. 17 e dal numero 19 al numero 29) non si è verificata alcuna prescrizione.
In forza della prescrizione, il credito del si riduce ad € 6.966,83, oltre interessi CP_1 maturati alla data del 30.12.2019, pari a € 1.118,56 (vedi conteggi allegati alla diffida n.
52299 non contestati dalla ) e oltre ulteriori interessi. Pt_1
§ 6. L'ultima questione da affrontare riguarda la domanda di risarcimento del danno da interruzione della somministrazione, domanda che deve essere rigettata, in quanto non vi è prova né dell'interruzione né dei danni che ne sarebbero derivati.
§ 7. In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, con la conseguenza che l'ingiunzione impugnata ha un'efficacia esecutiva limitata al credito di € 6.966,83, oltre interessi alla data del 30.12.2019, pari a € 1.118,56, e oltre ulteriori interessi e spese di riscossione.
Quanto alla querela di falso, per i provvedimenti previsti dagli artt. 226 c.p.c. e 537, comma
2, c.p.p. si rimanda direttamente al dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU devono essere poste, in via definitiva, per metà a carico della e Pt_1 per metà a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale da , Parte_1 accerta la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento n.
78233853022-3, relativo alla raccomandata n. 782288530226, sottoscritto solo apparentemente da;
Parte_2
a1) letto l'art. 537 c.p.p., dispone la cancellazione della suddetta sottoscrizione (ordine da eseguirsi soltanto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, cfr. art. 227 c.p.c.);
b) rigetta la querela di falso proposta in via incidentale da avverso l'avviso Parte_1 di ricevimento n. 77401487934-2, relativo alla raccomandata n. 773964879346;
b1) a norma dell'art. 226, comma 1, c.p.c. condanna la parte querelante , al Pt_1 pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria;
c) accerta che il credito vantato dal nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ammonta a 6.966,83, oltre interessi alla data del 30.12.2019, pari a € 1.118,56, e oltre ulteriori interessi e spese di riscossione e, per l'effetto, dichiara che l'ingiunzione fiscale n.
20220489200000876 del 07/08/2022 costituisce titolo per procedere ad esecuzione forzata nei limiti dei predetti importi;
7 d) compensa le spese di lite;
e) pone le spese di CTU per metà a carico dell'opponente e per metà a carico dell'opposto.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14.07.2025
Il Presidente Il giudice est.
(dott. F. Pastore) (dott. Ulisse Forziati)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Francesco Pastore – presidente dott. Antonio Attanasio - giudice dott. Ulisse Forziati – giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 25.10.2022 da
, nata a [...] il [...], cod. fiscale , Parte_1 C.F._1 nella qualità di erede della sig.ra , titolare dell'utenza idrica n. 16470, Parte_2 ubicata in Pozzuoli, via Pisciarelli n. 106, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Cervantes
n. 64, presso lo studio dell'Avv. Silvio Iodice, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE - OPPONENTE contro
cod. fiscale , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, dirigente dell'Avvocatura comunale, Avv. Anna Sannino, elettivamente domiciliato in
Napoli, piazza G. Bovio n. 22, presso lo studio dell'Avv. Umberto Morelli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO – OPPOSTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: opposizione avverso atto finalizzato alla riscossione del corrispettivo di canoni idrici
Conclusioni per l'opponente: per l'accoglimento della opposizione con accertamento che nulla è dovuto al per le causali di cui al ricorso, ciò per intervenuta prescrizione Controparte_1 del preteso credito.
Conclusioni per l'opposto: si conclude come da conclusioni in atti, che si abbiano per ripetute e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
1 20220489200000876 del 07/08/2022, notificata in data 29/09/2022, con cui il CP_1 ha intimato a di pagare la complessiva somma di € 16.199,00, di
[...] Parte_1 cui € 15.801,81 già richiesti con la diffida n. 52299 del 30/12/2019, notificata in data
20/01/2020, € 88,65 a titolo di interessi, € 300,00, a titolo di oneri di riscossione.
La diffida n. 52299 del 30/12/2019 riguarda il corrispettivo delle somministrazioni idriche effettuate in favore dell'utenza n. 16470, ubicata in Pozzuoli, via Pisciarelli n. 106, e intestata a
, madre e dante causa dell'attrice. Il corrispettivo richiesto, pari a € Parte_2
11.906,75, cui si aggiungono € 3.883,66 a titolo di interessi, si riferisce a 29 fatture relative al periodo compreso tra il I trimestre del 2004 e il III trimestre del 2018.
A fondamento dell'opposizione, la , erede della , ha eccepito che: - il credito Pt_1 Pt_2 vantato dal era sfornito di prova;
- la rilevazione dei consumi era stata effettuata sulla CP_1 base di una “valutazione di natura forfettaria”; - la fattura non costituiva prova sufficiente del credito;
- costituiva comportamento contrario a buona fede quello di imputare all'utente conguagli spropositati a causa della mancata lettura del contatore;
- nelle bollette relative agli anni 2020, 2021 e 2022, il aveva riconosciuto un credito a suo favore;
- il CP_1 CP_1 non aveva effettuato le letture periodiche del contatore;
- l'omissione della lettura in contraddittorio non consentiva di ricostruire i consumi effettivi a posteriori;
- il credito si era estinto per prescrizione biennale ai sensi della legge n. 205 del 2017 o, in alternativa, a seguito di prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.; - non vi era prova della consegna degli atti interruttivi menzionati dal nel corso dell'istruttoria CP_1 procedimentale;
- gli avvisi di ricevimento dei suddetti atti, pur riportando la dicitura
“consegnata al destinatario”, non erano stati sottoscritti dalla;
- le firme apposte sui Pt_2 suddetti atti erano apocrife;
- in particolare, non era attribuibile alla la sottoscrizione in Pt_2 calce all'avviso di ricevimento della diffida del 2015. Ciò dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in riforma della illegittima ordinanza di ingiunzione relativa alla fornitura idrica e della correlata ma non contemporanea richiesta di pagamento, previo annullamento della detta ingiunzione, accerti e dichiari la prescrizione/decadenza delle partite debitorie portate dalla impugnata ingiunzione di pagamento e, per l'effetto, provveda alla determinazione di quanto effettivamente dovuto, anche alla luce delle presenti considerazioni, dalla sig.ra al In ogni caso disponga l'accertamento dell'apocrifia Pt_1 Controparte_1 della sottoscrizione dell'atto interruttivo della prescrizione del 28 giugno 2015. Accertare e dichiarare la mala fede e la mala gestio del nel rapporto negoziale di Controparte_1 fornitura idrica per aver omesso la lettura del contatore. Condannare il al Controparte_1 risarcimento dei danni patiti e patendi dall'odierna opponente anche in relazione alla esecuzione dell'avviso di distacco illegittimo”.
Il si è costituito, replicando che: - la controparte aveva qualificato la Controparte_1 propria iniziativa giudiziale in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; - il
2 rimedio azionato era quindi inammissibile, in quanto l'opposizione ex art. 615 c.p.c., essendo un'azione di accertamento negativo del solo diritto di procedere in via esecutiva, non era assimilabile all'azione di accertamento del rapporto sottostante;
- la avrebbe dovuto Pt_1 proporre l'opposizione prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011; - i consumi fatturati erano effettivi, in quanto basati su letture periodiche del contatore;
- le contestazioni di controparte erano generiche;
- i metri cubi rilevati in seguito alle letture erano riportati nel documento denominato “stampa della situazione letture”; - a fronte della regolare erogazione della fornitura, l'opponente si era sistematica sottratta all'obbligazione di pagare il corrispettivo del servizio idrico;
- la non aveva mai denunciato difetti di funzionamento del Pt_1 contatore;
- la prescrizione biennale prevista dalla legge n. 205 del 2017 si applicava alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2020; - nel caso in esame tutte le fatture erano state emesse in epoca precedente;
- la contestazione dell'efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento di una raccomandata doveva essere effettuata tramite proposizione della querela di falso;
- negli anni 2007, 2010, 2015 e 2020 aveva notificato alla controparte valide diffide e richieste di pagamento aventi efficacia interruttiva della prescrizione;
- anche a voler aderire alla prospettazione di controparte, erano comunque dovuti i canoni relativi all'intero quinquennio antecedente alla diffida del 08.01.2020. Ciò dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- dichiarare inammissibile l'azione ex art. 615 c.p.c. per le ragioni suesposte;
- nel merito rigettare la domanda perché assolutamente infondata e non provata e per l'effetto confermare la legittimità dell'atto n.20220489200000876 del 07/09/2022”.
Nel corso dell'udienza del 06.03.2023, la , presente di persona, ha formulato Pt_1 querela di falso avverso l'avviso di ricevimento n. 78233853022-3, relativo al plico contenente la diffida del 2015, apparentemente consegnato alla destinataria, sig.ra , Persona_1 in data 28.05.2015, nonché avverso l'avviso di ricevimento n. 77401487934-2, relativo al plico contenente la diffida del 26.07.2010, apparentemente ritirato dalla in data Pt_2
03.08.2010. A seguito di interpello da parte del giudice, la difesa del ha dichiarato di CP_1 volersi avvalere dei documenti oggetto di querela.
Il P.M. è stato avvisato della proposizione della querela (vedi verbali delle udienze del
06.03.2023 e 06.04.2023), i due avvisi di ricevimento sono stati acquisiti in originale all'udienza del 06.04.2023 e la querela è stata istruita tramite CTU.
A seguito del deposito della consulenza d'ufficio, la causa è stata assegnata in decisione in data 13.03.2025, con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. In via preliminare, va rilevato che in base al disposto dell'art. 225, comma 1, c.p.c.
(nella formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia), la decisione della querela di falso è riservata al Tribunale in composizione collegiale.
3 Poiché tra la querela di falso in via incidentale e la domanda di accertamento negativo proposta dalla sussiste un rapporto di connessione per pregiudizialità – dipendenza Pt_1
(cfr. Cass., sez. VI, 16/05/2017, n. 12035), il collegio può decidere su tutte le cause riunite nel presente giudizio secondo quanto previsto dall'art. 281 nonies c.p.c..
§ 3. Ancora in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione.
Infatti, anche se l'attrice ha qualificato la sua iniziativa giudiziale in termini di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non vi è dubbio che l'azione da lei introdotta è una domanda di accertamento negativo del diritto di credito vantato dal domanda che può essere CP_1 sussunta nell'ambito dell'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, norma disciplinante l'opposizione all'ingiunzione prevista dal regio decreto n. 639 del 14/04/1910. Del resto, in presenza di un titolo esecutivo stragiudiziale (categoria nella quale rientra l'ingiunzione amministrativa c.d. fiscale), l'opposizione (preventiva) all'esecuzione (cfr. art. 615, comma 1, c.p.c.) non riguarda soltanto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma può estendersi anche alla effettiva esistenza del credito vantato dal precettante. Siamo dunque in presenza di due rimedi giudiziali aventi lo stesso oggetto, sicché la qualificazione data dalla parte non influisce sulla reale natura dell'azione proposta.
§ 4. Passando al tema della prova del credito, a seguito del rilievo d'ufficio della possibile nullità del contratto di somministrazione idrica, in quanto non stipulato per iscritto (vedi ordinanza del 14.09.2023), il ha depositato, in data 05.10.2023, il Controparte_1 contratto scritto relativo all'utenza n. 16470, stipulato, in data 11.02.1978, tra il predetto ente pubblico e . È poi pacifico tra le parti che: - nel rapporto contrattuale sono Parte_3 subentrate, per successione mortis causa, dapprima e poi l'attuale Parte_2 opponente, , figlia di;
- la fornitura idrica è stata Parte_1 Parte_2 regolarmente espletata dal nel corso degli anni. CP_1
Ciò posto, la contestazione del credito effettuata dalla in atto di citazione è del Pt_1 tutto generica, sicché è possibile ritenere che i consumi oggetto di fatturazione non siano stati specificamente contestati, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. in punto di effetti della non contestazione sugli oneri probatori delle parti. Del resto, non risulta che nel corso del tempo l'attrice abbia mosso rilievi al funzionamento del contatore;
nemmeno in corso di causa, sono stati sollevati dubbi in ordine al corretto funzionamento del rilevatore di consumi relativo all'utenza n. 16470. Inoltre, la non ha preso posizione in ordine ai Pt_1 metri cubi rilevati a seguito delle letture periodiche del contatore operate dal comune di
Pozzuoli e riportate nel documento “situazione analitica letture”, specificamente richiamato in comparsa di costituzione e risposta a supporto dell'allegazione secondo cui i consumi fatturati non sono consumi presunti, bensì consumi effettivi. Infine, è rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza secondo cui il avrebbe riconosciuto un credito a favore della CP_1 Pt_1
“nelle bollette del 2020, 2021 e 2022”, credito nemmeno quantificato dall'attrice.
4 Alla luce di quanto precede, è possibile affermare che la pretesa del è fondata su CP_1 fatti costitutivi provati in via documentale (contratto) o non oggetto di specifica contestazione
(consumi idrici), con conseguente rigetto del motivo di opposizione basato sulla mancata prova del credito.
§ 5. A questo punto occorre affrontare il tema della prescrizione.
Al credito per cui è causa non si applica l'art. 1, comma 4, della legge n. 205 del
27/12/2017, a mente del quale nei “contratti di fornitura del servizio idrico”, stipulati da utenti domestici, microimprese (come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione) e professionisti, il termine di prescrizione del diritto al pagamento del corrispettivo è biennale. Infatti, il comma 10 della disposizione da ultimo citata ha precisato che il comma 4 si applica “alle fatture la cui scadenza è successiva: […] c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi” (cfr. decreto del Primo Presidente, emesso in data 09.05.2023 ai sensi dell'art. 363-bis, comma 3, c.p.c. nell'ambito del procedimento n. di r.g. 9126/2023, nonché Cass., sez. I, 29/05/2024, n. 15102). Pertanto, la prescrizione biennale riguarda esclusivamente le fatture la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2020 anche se riferite a consumi relativi agli anni precedenti.
Nel caso di specie, le fatture richiamate nella diffida n. 52299 hanno tutte scadenze anteriore alla suddetta data, con la conseguenza che il termine di prescrizione è quinquennale, in base al principio giurisprudenziale secondo cui «il prezzo della somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa petendi" di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., ed il relativo credito è soggetto alla prescrizione breve quinquennale» (cfr. Cass., sez. III, 27/01/2015, n. 1442).
Né il convenuto può invocare l'applicazione del termine decennale, in quanto, a suo dire, avrebbe diritto al pagamento delle somme ingiunte “anche a titolo di ripetizione dell'indebito ovvero di ingiustificato arricchimento” (vedi comparsa conclusionale), perché nel caso in esame siamo in presenza di una somministrazione avvenuta nell'ambito di un rapporto contrattuale, con la conseguente inesistenza dei presupposti applicativi degli artt. 2033 e 2041 cod. civ..
Quanto al momento della decorrenza, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito dei contratti di somministrazione, la prescrizione inizia a decorrere alla scadenza del periodo di consumo, mentre non rileva la data di emissione della fattura o quella di pagamento in essa indicata (cfr. Cass., sez. II, n. 6209 del 21/06/1999; Cass., sez. I, n.
5 15102 del 29/05/2024).
Ciò posto, va osservato che il credito vantato dal comune di Pozzuoli si riferisce a somministrazioni afferenti al periodo che va dal I trimestre 2004 al III trimestre del 2018.
In replica all'eccezione di prescrizione, il convenuto ha sostenuto di aver interrotto la prescrizione mediante la notificazione di diffide negli anni 2007, 2010, 2015 e 2020.
Come già rilevato al paragrafo n. 1 della presente sentenza, l'attrice ha proposto querela di falso avverso le diffide apparentemente consegnate alla in data 28.05.2015 e Pt_2
03.08.2010. Occorre quindi aprire una breve parentesi in ordine alla querela.
§ 5.1. Il collegio ritiene la querela ammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 221
c.p.c., in quanto la ha dichiarato che le sottoscrizioni apposte sui due avvisi di Pt_1 ricevimento non erano riconducibili alla mano della defunta madre e ha prodotto una serie di scritti da utilizzare per la comparazione in caso fosse disposta una consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'eventuale falsità delle sottoscrizioni. Tali allegazioni e produzioni documentali integrano gli elementi e le prove della falsità che l'art. 221, comma 2, c.p.c. richiede a pena di nullità della querela (cfr. Cass., sez. II, 24/01/2020, n. 1616 in motivazione;
Cass., sez. III, 19/02/2019, n. 4720; Cass., sez. III, 12/05/1980, n. 3131).
Inoltre, gli avvisi di ricevimento riguardano due notificazioni eseguite ai sensi della legge n.
890 del 20/11/1982 e indicano come consegnatario del plico proprio il destinatario dello stesso, ossia la . Pertanto, trattandosi di atti pubblici, per privarli di efficacia probatoria, Pt_2 la non poteva fare altro che proporre querela di falso (cfr. Cass., sez. lav., Pt_1
08/02/2001, n. 1783; Cass., sez. lav., 01/03/2003, n. 3065, Cass., sez. I, 22/11/2006, n.
24852).
Passando alla verifica delle sottoscrizioni, il collegio aderisce alle conclusioni del CTU, dott.ssa la quale ha appurato che: - la sottoscrizione apposta Persona_2 sull'avviso di ricevimento n. 77401487934-2, relativo alla diffida datata 18/05/2010, spedita con raccomandata n. 773964879346, è riconducibile alla mano di;
- la Parte_2 sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 78233853022-3 relativo alla diffida del
23/04/2015, spedita con raccomandata n. 782288530226, è invece apocrifa.
Le suddette conclusioni meritano di essere condivise, in quanto fondate sull'utilizzo di una metodologia accreditata in ambito grafologico, sull'analisi approfondita delle sottoscrizioni in verifica e su di un accurato raffronto tra quest'ultime e le firme utilizzate per la comparazione.
Inoltre, le parti non hanno sollevato alcuna critica specifica all'elaborato peritale.
Pertanto, la querela deve essere accolta, con conseguente declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento n. 78233853022-3, mentre deve essere respinta rispetto all'avviso di ricevimento n. 77401487934-2.
§ 5.2. Poiché la sottoscrizione dell'avviso è falsa, non può dirsi raggiunta la prova del recapito della raccomandata interruttiva risalente al 2015. Di conseguenza, l'eccezione di
6 prescrizione è fondata con riferimento ai crediti divenuti esigibili a partire dal 20.01.2015, ossia prima del quinquennio anteriore alla diffida n. 52299 notificata in data 20.01.2020 (prima diffida successiva a quella del 2015). Si tratta delle prime 15 fatture e della fattura n. 18 dell'elenco in calce all'anzidetta diffida, mentre rispetto alle altre fatture (n. 16, n. 17 e dal numero 19 al numero 29) non si è verificata alcuna prescrizione.
In forza della prescrizione, il credito del si riduce ad € 6.966,83, oltre interessi CP_1 maturati alla data del 30.12.2019, pari a € 1.118,56 (vedi conteggi allegati alla diffida n.
52299 non contestati dalla ) e oltre ulteriori interessi. Pt_1
§ 6. L'ultima questione da affrontare riguarda la domanda di risarcimento del danno da interruzione della somministrazione, domanda che deve essere rigettata, in quanto non vi è prova né dell'interruzione né dei danni che ne sarebbero derivati.
§ 7. In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, con la conseguenza che l'ingiunzione impugnata ha un'efficacia esecutiva limitata al credito di € 6.966,83, oltre interessi alla data del 30.12.2019, pari a € 1.118,56, e oltre ulteriori interessi e spese di riscossione.
Quanto alla querela di falso, per i provvedimenti previsti dagli artt. 226 c.p.c. e 537, comma
2, c.p.p. si rimanda direttamente al dispositivo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
Le spese di CTU devono essere poste, in via definitiva, per metà a carico della e Pt_1 per metà a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale da , Parte_1 accerta la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento n.
78233853022-3, relativo alla raccomandata n. 782288530226, sottoscritto solo apparentemente da;
Parte_2
a1) letto l'art. 537 c.p.p., dispone la cancellazione della suddetta sottoscrizione (ordine da eseguirsi soltanto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, cfr. art. 227 c.p.c.);
b) rigetta la querela di falso proposta in via incidentale da avverso l'avviso Parte_1 di ricevimento n. 77401487934-2, relativo alla raccomandata n. 773964879346;
b1) a norma dell'art. 226, comma 1, c.p.c. condanna la parte querelante , al Pt_1 pagamento di € 20,00 a titolo di pena pecuniaria;
c) accerta che il credito vantato dal nei confronti di Controparte_1 Parte_1 ammonta a 6.966,83, oltre interessi alla data del 30.12.2019, pari a € 1.118,56, e oltre ulteriori interessi e spese di riscossione e, per l'effetto, dichiara che l'ingiunzione fiscale n.
20220489200000876 del 07/08/2022 costituisce titolo per procedere ad esecuzione forzata nei limiti dei predetti importi;
7 d) compensa le spese di lite;
e) pone le spese di CTU per metà a carico dell'opponente e per metà a carico dell'opposto.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 14.07.2025
Il Presidente Il giudice est.
(dott. F. Pastore) (dott. Ulisse Forziati)
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