Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1963, n. 129
Articolo 1Articolo 3
Versione
17 marzo 1963
Art. 2.
Il piano, in particolare, deve:
a) considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico;
b) accertare la consistenza, delle varie risorse idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;
c) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti punti e redigere un preventivo generale di spesa tenendo anche conto dei progetti delle opere gia' elaborati dai Comuni, dai Consorzi di comuni o da Enti pubblici che gestiscono acquedotti gia' esistenti o in via di costituzione per la costruzione e la gestione di acquedotti;
d) determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi;
e) armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione.
Entrata in vigore il 17 marzo 1963
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