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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 10/09/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 393/2023; promossa da:
(C.F. - ), con sede in Orvieto (TR), Parte_1 P.IVA_1 piazza della Repubblica, n. 21 e, per essa, la mandataria speciale Parte_2
con sede in corso Cavour, n. 19, (C.F. e P. IVA - ), rappresentata
[...] Pt_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Aurelio Tricoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, via C. Colombo n. 10/C, e con domicilio digitale eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni all'indirizzo p.e.c.: Email_1
- appellante - contro
(P. IVA - , con sede in Controparte_1 P.IVA_3
GL UM (TR), vocabolo in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Passoni, con
Studio in Terni, via Roma n. 114, e dall'Avv. Fabrizio Ceppi, con Studio in Perugia, Via
Favorita n. 9, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Passoni, sito in Terni, via Roma n. 114 (p.e.c.: e Email_2
; Email_3
- appellata -
pagina 1 di 9 Oggetto: azione di accertamento di invalidità di clausole di contratto di conto corrente bancario e determinazione del saldo.
Conclusioni delle parti
Come nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in ottemperanza all'ordinanza del 14.3.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha preposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
294/2023 del Tribunale di Terni, pubblicata in data 5.5.2023 (resa nel Proc. R.G. n.
2041/2020) che ha accolto la domanda della società attrice Controparte_1
(d'ora innanzi breviter anche “ ) accertando che il saldo
[...] CP_1 del conto corrente era pari ad € 214.246,28 alla data del 31.3.2021, epurato degli interessi non dovuti all'istituto di credito nel corso del rapporto di conto corrente stipulato tra la società correntista ed ancora in essere.
Col primo motivo, rubricato: “sulla nullità dell'atto di citazione in primo grado per indeterminatezza della domanda: omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. violazione degli artt. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. travisamento dei fatti e violazione dell'art.
2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. […]”, la ha censurato la sentenza laddove ha escluso la Pt_2 nullità (per indeterminatezza) dell'atto introduttivo del giudizio sostenendo che: la domanda avanzata da non potrebbe essere considerata sufficientemente CP_1 specifica violando la tassativa disposizione di cui all'art. 164 c.p.c. che, appunto, si traduce in una indeterminatezza della stessa tale da affliggere l'atto processuale non in grado di raggiungere lo scopo cui era destinato;
il Tribunale avrebbe “salvato” l'atto processuale ritenendolo integrato dalla consulenza di parte, principio che però non si rinverrebbe in alcuna regola processuale;
sarebbe la nulla la consulenza d'ufficio perché
“ultra petita” avendo il Giudice affidato al consulente l'accertamento del rapporto di conto corrente sino alla data del 31.3.2021, mentre la domanda di accertamento di cui all'atto introduttivo del giudizio era limitata alla data del 31.12.2016.
Col secondo motivo di gravame, rubricato: “sulla prescrizione. violazione degli artt.
112, 167 c.p.c. e 2934, 2935, 2938 e 2943 c.c. […]”, ha contrastato la statuizione con cui era stata disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca ritenendola tardivamente proposta, ovvero oltre il termine dei venti giorni antecedenti l'udienza ex art. 183 c.p.c., sostenendo che non poteva essere considerata tardivamente proposta perché funzionale alle ragioni e allegazioni di in specie in ragione della CP_1 domanda genericamente avanzata dalla società attrice, e precisando che l'attrice non aveva mai dedotto di aver interrotto il termine di prescrizione.
pagina 2 di 9 Col terzo motivo, rubricato: “sulla inammissibilità della domanda. omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. violazione degli artt. 1823 e
2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. […]”, si è lamentata del mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, non essendo ancora estinto il rapporto di conto corrente, che avrebbe determinato il rigetto delle ulteriori domande avanzate dall'attrice anche in punto di illegittimità contrattuale (e conseguente condanna) e di rideterminazione del saldo.
Col quarto e ultimo motivo, rubricato: “nel merito. sull'onere della prova non assolto e sul vizio motivazionale. omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. violazione degli artt. 1823 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. […]”, ha censurato la sentenza: per non essere stato accertato il mancato soddisfo dell'onere della prova da parte del correntista avendo effettuato un'integrazione con la perizia di parte, e precisando che il periodo di conto corrente contestato era riferibile al periodo ricompreso tra la data del 2002 e la data del 31.12.2016, non essendo ammissibile la richiesta di ricalcolo del rapporto di saldo di conto corrente ad una data incerta;
per inammissibilità delle tardive delle produzioni documentali ex adverso depositate, riferite agli estratti conto sino alla data del 31.3.2021 mentre il c.t.u. avrebbe ricalcolato erroneamente il saldo di c/c s sulla base di principi di “ripetizione” e non di
“accertamento”, andando fuori dal perimetro del periodo richiesto spingendo l'indagine sino al 31.3.2021.
Da ultimo, ha contestato l'importo delle spese di lite liquidate perché eccessivo, giacché sarebbero state calcolate prendendo a riferimento il decisum e non il petitum.
Si è costituita deducendo: la correttezza del rigetto delle eccezioni di CP_1 nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza e dell'eccezione di prescrizione - precisando di aver interrotto (più volte) il termine prescrizionale, peraltro scevro di dies a quo, essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere - comunque tardivamente formulata;
che l'individuazione delle rimesse in conto corrente e loro natura fosse stata correttamente rimessa all'indagine del consulente d'ufficio; che la portata ed i contorni della propria domanda, tesa ad accertare il rapporto di saldo del conto corrente, era di rideterminazione del saldo e aveva soddisfatto l'onere probatorio incombente sul correntista, quanto alla produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto, sottolineando, e le minime carenze documentali afferenti unicamente ai primi due trimestri del 2005 erano imputabili alla che aveva Pt_2 violato l'obbligo di consegna degli estratti conto imposto dall'art. 119 TUB, oltre che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; che la propria indagine non potesse arrestarsi all'anno 2016 ma dovesse quantomeno essere effettuata alla data dell'atto di citazione, e pagina 3 di 9 cioè sino alla data del 30.10.2020, escludendo l'esistenza di pattuizioni con l'istituto di credito tali da scongiurare il mancato rispetto dell'art. 7 delibera CICR del 2000.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025.
Per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si integra soltanto quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda" (prescritta dall'art. 163, comma 3 n.4 c.p.c.), sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti a questo allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. Cass. 15.5.2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. 29.6.2015 n. 1681).
Alla stregua di tali paradigmi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione (ed il motivo di appello che su tale questione si incentra) risulta infondata, in quanto la società immobiliare con l'atto introduttivo del giudizio aveva CP_1 compiutamente e specificamente enunciato i fatti costitutivi a fondamento della propria domanda come si evince dai contorni del petitum di cui all'atto di citazione del 6.7.2023, che in maniera analitica riferiva l'indagine della controversia al rapporto di conto corrente bancario n. 1002000-5 di cui era titolare stipulato con la CP_1 [...]
(a far data dall'1.1.2011, già con il n. Parte_1 Parte_2
10002000-6 a far dal 24.2.2008 e, ancor prima, con il Pt_3 Controparte_3
n. 10002000-2) sin dall'anno 1989. La domanda della società correntista era quindi tesa ab origine a denunciare, in ordine a tale rapporto di conto corrente, l'illegittima applicazione di spese, interessi e commissioni che assumeva non dovute, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (c.d. anatocismo, peraltro indicato nella somma indebita di € 10.636,99), l'illegittima applicazione di interessi ultra legali, secondo i c.d. “usi piazza”, di commissioni di massimo scoperto ed il c.d. gioco delle valute, chiedendo la rideterminazione del saldo di conto corrente mediante l'indagine del corretto rapporto dare/avere in considerazione della nullità parziale delle pagina 4 di 9 pattuizioni di cui al contratto bancario e, così accertando un illegittimo addebito a carico della società correntista.
Dalle conclusive domande, così richiamate, vengono in rilievo due dati: a) il primo
è che i fatti costitutivi a fondamento della domanda siano stati specificamente individuati dalla società attrice e che gli stessi sono tali da non poter determinare incertezza della causa petendi o del petitum; b) il secondo, desunto dalla costituzione della è che l'istituto di credito ha comunque preso specifica posizione sulle Pt_2 domande avanzate dalla società correntista, avanzando la preliminare eccezione di prescrizione (qualificando la domanda attorea come “azione di ripetizione”) e contestando l'azione di accertamento di saldo di conto per carenza del soddisfacimento dell'onere probatorio in capo ad e, successivamente, contestando anche le CP_1 risultanze della c.t.u. econometrica, chiedendo la rinnovazione dell'indagine peritale.
Ne segue il rigetto del primo motivo di appello.
Anche il motivo relativo alla asserita prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice merita il rigetto. Invero, l'azione avanzata dalla società correntista va qualificata di accertamento del saldo (ovverosia diretta ad indagare il corretto dare/avere tra le parti) di conto corrente piuttosto che come condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato all'istituto di credito, ciò che, secondo quanto spiegato dall'attrice, è preclusa dalla mancata chiusura o estinzione del rapporto di conto corrente. E non ha senso riprendere l'orientamento reso dalle Sezioni Unite nel 2010 col quale si precisava che il correntista ha interesse anche a domandare la ripetizione di somme indebite non dovute all'istituto di credito pure in costanza di rapporto, nel caso in cui le rimesse in conto siano di natura solutoria (e non ripristinatoria) e, quindi, nel caso di conto corrente ancora aperto (sic Cass. SS. UU. n. 24418/2010), che orienterebbe diversamente anche la decorrenza del termine di prescrizione relativamente alla qualifica delle rimesse effettuate dal correntista, sia perché l'attrice ha spiegato e qualificato la propria domanda arrestandola all'accertamento del saldo, sia perché la sentenza di primo grado, correttamente, nulla ha statuito in merito alla ripetizione di somme indebitamente versate dalla correntista all'istituto di credito limitandosi ad accertare un saldo di conto corrente ad una determinata data.
Ma, più ancora, giova evidenziare che, relativamente alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., fissata al 16.03.2021, la aveva depositato la propria costituzione Pt_2 soltanto il 14.3.2021, e che soltanto in tale atto veniva avanzata la preliminare eccezione di prescrizione dell'asserito diritto di ripetizione dell'indebito avanzato da CP_1
Ne deriva che siffatta eccezione - pur se mal posta relativamente al nucleo della domanda principale della società attrice – è comunque da ritenersi inammissibile pagina 5 di 9 perché tardiva, appartenendo alle eccezioni in senso stretto, da introdurre, quindi, entro il termine dei venti giorni antecedenti la prima udienza di trattazione della controversia, come stabilito dall'art. 166 c.p.c., nel caso, come quello che occupa, di procedimenti instaurati ante c.d. riforma Cartabia, ovvero prima del 28.2.2023.
Anche il terzo motivo di impugnazione, che origina da una assunta inesatta interpretazione della letteralità del contenuto dell'atto processuale, laddove l'appellante ritiene che la domanda avanzata da consista propriamente in una richiesta CP_1 di condanna alla ripetizione di indebito. Sul punto, non vi sono dubbi che nelle conclusioni introduttive dell'atto di citazione avesse domandato di CP_1 accertarsi quale fosse l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito di € 59.577,71, in ciò riprendendo le conclusive tesi di cui all'elaborato tecnico di parte. Al più, la domanda poteva ritenersi flebilmente avanzata in via alternativa, avendo richiesto nella narrativa accertarsi “[…]il diritto CP_1 alla restituzione e/o alla rideterminazione del saldo" (paragrafo II – atto di citazione). Ma
l'indagine del grado di appello, secondo l'effetto totalmente devolutivo, ha pur come cardine principale da cui muovere la critica analitica al provvedimento che definisce il primo giudizio, nel quale nulla viene statuito in merito a ripetizioni di somme indebite o relativamente a condanne direttamente connesse al petitum ed alla causa petendi, eccezion fatta per la consequenziale statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite. Dunque, siffatto motivo di censura appare generico, per di più slegato da ciò che
è l'effettivo oggetto del contendere.
Le critiche mosse col quarto motivo di appello sono, del pari, destituite di fondamento. Invero, relativamente alla data ultima di accertamento del ricalcolo del rapporto di conto corrente non si comprende come mai l'indagine affidata al c.t.u. avrebbe dovuto limitarsi al termine della perizia di parte, ovvero al periodo ricompreso tra il 2002 e il 31.12.2016. A prescindere, infatti, dall'elemento testuale per cui aveva domandato l'accertamento del saldo di c/c dal momento dell'apertura CP_1 del conto fino alla notifica dell'atto di citazione (ovverosia sino al 2.11.2020: v. pag. n. 16 dell'atto di citazione), non può sfuggire che l'accertamento del saldo di conto prevedeva, come in generale prevede ogni domanda di accertamento in ricalcolo nella materia bancaria, di rideterminare il saldo di c/c tenendo conto dell'illegittimo addebito della somma di € 59.577,21, che avrebbe però essere rideterminata in corso di causa, ed anche all'esito di indagine peritale affidata al c.t.u..
L'accertamento è esitato dall'indagine del c.t.u., da cui il primo Giudice ha ritenuto di non discostarsi, venendo in evidenza che il saldo del conto corrente ricalcolato, ossia depurato dalle illegittimità riscontrate alla data del 31.3.2021,
pagina 6 di 9 ammontasse ad € 214.246,28 a credito per il correntista (pag. 12 della c.t.u.), prendendo a riferimento appunto l'ultimo estratto conto depositato dalla cliente/correntista. E' da escludersi, sotto altro profilo, l'assunto mancato soddisfacimento dell'onere probatorio che incombeva su posto che la produzione degli estratti conto è stata CP_1 effettuata dall'odierna appellata entro il termine previsto per il deposito della seconda memoria istruttoria del 9.7.2021. La società immobiliare aveva, infatti, già depositato il contratto di conto corrente di corrispondenza del 3.1.1989 (doc. n.3 dell'atto di citazione) oltre che una serie continua di estratti conto a far data dall'anno 2002 sino al termine ultimo di rito concesso per la produzione degli stessi, cioè sino la seconda cennata memoria istruttoria del 9.7.2021, ovvero l'ultimo trimestre consacrato nell'estratto di c/c del mese di marzo 2021 (v. doc. n. 14).
Devono dunque intendersi rispettate le regole generali del riparto dell'onere della prova incombente sulla correntista (cfr. Cass. 13.1.2021 n. 450 e Cass. 17.4.2020, n. 7895).
Non si comprende allora la censura della Banca posto che, astrattamente, neppure la mancanza degli estratti conto potrebbe determinare de plano il rigetto automatico della domanda di accertamento del saldo di c/c, potendo valutarsi prove alternative idonee come contabili, scritture contabili o riassunti scalari, fino a un massimo di dieci anni indietro. Vieppiù, soprassedendo sull' ordine di esibizione di cui all'ordinanza del
7.10.2021, non ottemperato dall'istituto di credito, giacché anche in caso di mancanza od incompletezza parziale degli estratti di conto corrente è stato possibile ricostruire il rapporto di conto corrente per cui è causa, valendo in questo l'integrazione di cui alla consulenza econometrica, posto che, anche in caso di rapporto lacunoso ed incompleto spetta al Giudice la complessiva valutazione e validazione del compendio probatorio comunque allegato e potendo comunque integrarsi la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, ed anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr. tra le tante Cass. ord. n. 4718/2022).
Corollario dell'ultimo motivo di appello è la questione inerente al ricalcolo secondo quanto disposto dall'art. 7 della delibera CICR del 2000. Orbene, non risulta alcuna pattuizione in tal senso tra l'istituto di credito e la società correntista (onere della prova a carico della Banca) e, posto che i principi informatori della materia impongono l'adeguamento alla delibera CICR in caso di approvazione per iscritto da parte del cliente, ciò avrebbe consentito di dimostrare alla Banca di aver applicato la modifica del regime di capitalizzazione degli interessi, avvenuta a partire dal 1° luglio 2000, attraverso la produzione in giudizio della modifica contrattuale o della delibera stessa pagina 7 di 9 pubblicata sulla G.U., essendo previsto che i contratti stipulati antecedentemente al 22 aprile del medesimo anno, e ancora in vigore a quella data, dovessero essere
“adeguati” alle nuove regole entro il 30 giugno 2000 (con effetto a partire dal 10 luglio
2000) e, diversamente, se peggiorative, come nel caso in cui venga riscontrata presenza di interessi anatocistici, le nuove condizioni avrebbero dovuto essere oggetto di specifica contrattazione, caso per caso, con approvazione scritta del correntista.
Mancando la prova positiva di avere la notiziato la cliente/correntista entro Pt_2 la data del 31.12.2000, la doglianza va respinta.
Dunque, non è ipotizzabile, pur essendo afferente a tale motivo di gravame, il lamentato vizio di motivazione, posto che il provvedimento di prime cure ha individuato - avallando l'esito dell'elaborato econometrico - l'applicazione di interessi ultra legali da parte dell'istituto di credito sino alla data del 31.3.2021, e la presenza del fenomeno anatocistico (clausola, a rigore, nulla), indagine appunto richiesta con le conclusive domande di cui all'atto introduttivo del giudizio e con le quali CP_1 chiedeva proprio di fare luce nel rapporto di conto corrente attraverso la corretta ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, sintantoché il rito del primo grado ha consentito la allegazione della documentazione a sostegno della domanda dell'odierna appellata.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio (valore della controversia dichiarato € 214.246,28 e, quindi, ricompreso tra € 52.001,00 – € 260.000,00) e detratto il compenso per la fase istruttoria perché non è stata svolta.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna in persona del direttore e legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere ad le Controparte_1
pagina 8 di 9 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.990,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 23.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 393/2023; promossa da:
(C.F. - ), con sede in Orvieto (TR), Parte_1 P.IVA_1 piazza della Repubblica, n. 21 e, per essa, la mandataria speciale Parte_2
con sede in corso Cavour, n. 19, (C.F. e P. IVA - ), rappresentata
[...] Pt_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Aurelio Tricoli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, via C. Colombo n. 10/C, e con domicilio digitale eletto ai fini delle comunicazioni e notificazioni all'indirizzo p.e.c.: Email_1
- appellante - contro
(P. IVA - , con sede in Controparte_1 P.IVA_3
GL UM (TR), vocabolo in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Luca Passoni, con
Studio in Terni, via Roma n. 114, e dall'Avv. Fabrizio Ceppi, con Studio in Perugia, Via
Favorita n. 9, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Luca Passoni, sito in Terni, via Roma n. 114 (p.e.c.: e Email_2
; Email_3
- appellata -
pagina 1 di 9 Oggetto: azione di accertamento di invalidità di clausole di contratto di conto corrente bancario e determinazione del saldo.
Conclusioni delle parti
Come nelle note di precisazione delle conclusioni depositate in ottemperanza all'ordinanza del 14.3.2024.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha preposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
294/2023 del Tribunale di Terni, pubblicata in data 5.5.2023 (resa nel Proc. R.G. n.
2041/2020) che ha accolto la domanda della società attrice Controparte_1
(d'ora innanzi breviter anche “ ) accertando che il saldo
[...] CP_1 del conto corrente era pari ad € 214.246,28 alla data del 31.3.2021, epurato degli interessi non dovuti all'istituto di credito nel corso del rapporto di conto corrente stipulato tra la società correntista ed ancora in essere.
Col primo motivo, rubricato: “sulla nullità dell'atto di citazione in primo grado per indeterminatezza della domanda: omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. violazione degli artt. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. travisamento dei fatti e violazione dell'art.
2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. […]”, la ha censurato la sentenza laddove ha escluso la Pt_2 nullità (per indeterminatezza) dell'atto introduttivo del giudizio sostenendo che: la domanda avanzata da non potrebbe essere considerata sufficientemente CP_1 specifica violando la tassativa disposizione di cui all'art. 164 c.p.c. che, appunto, si traduce in una indeterminatezza della stessa tale da affliggere l'atto processuale non in grado di raggiungere lo scopo cui era destinato;
il Tribunale avrebbe “salvato” l'atto processuale ritenendolo integrato dalla consulenza di parte, principio che però non si rinverrebbe in alcuna regola processuale;
sarebbe la nulla la consulenza d'ufficio perché
“ultra petita” avendo il Giudice affidato al consulente l'accertamento del rapporto di conto corrente sino alla data del 31.3.2021, mentre la domanda di accertamento di cui all'atto introduttivo del giudizio era limitata alla data del 31.12.2016.
Col secondo motivo di gravame, rubricato: “sulla prescrizione. violazione degli artt.
112, 167 c.p.c. e 2934, 2935, 2938 e 2943 c.c. […]”, ha contrastato la statuizione con cui era stata disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca ritenendola tardivamente proposta, ovvero oltre il termine dei venti giorni antecedenti l'udienza ex art. 183 c.p.c., sostenendo che non poteva essere considerata tardivamente proposta perché funzionale alle ragioni e allegazioni di in specie in ragione della CP_1 domanda genericamente avanzata dalla società attrice, e precisando che l'attrice non aveva mai dedotto di aver interrotto il termine di prescrizione.
pagina 2 di 9 Col terzo motivo, rubricato: “sulla inammissibilità della domanda. omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. violazione degli artt. 1823 e
2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. […]”, si è lamentata del mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, non essendo ancora estinto il rapporto di conto corrente, che avrebbe determinato il rigetto delle ulteriori domande avanzate dall'attrice anche in punto di illegittimità contrattuale (e conseguente condanna) e di rideterminazione del saldo.
Col quarto e ultimo motivo, rubricato: “nel merito. sull'onere della prova non assolto e sul vizio motivazionale. omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. violazione degli artt. 1823 e 2697 c.c., 112 e 115 c.p.c. […]”, ha censurato la sentenza: per non essere stato accertato il mancato soddisfo dell'onere della prova da parte del correntista avendo effettuato un'integrazione con la perizia di parte, e precisando che il periodo di conto corrente contestato era riferibile al periodo ricompreso tra la data del 2002 e la data del 31.12.2016, non essendo ammissibile la richiesta di ricalcolo del rapporto di saldo di conto corrente ad una data incerta;
per inammissibilità delle tardive delle produzioni documentali ex adverso depositate, riferite agli estratti conto sino alla data del 31.3.2021 mentre il c.t.u. avrebbe ricalcolato erroneamente il saldo di c/c s sulla base di principi di “ripetizione” e non di
“accertamento”, andando fuori dal perimetro del periodo richiesto spingendo l'indagine sino al 31.3.2021.
Da ultimo, ha contestato l'importo delle spese di lite liquidate perché eccessivo, giacché sarebbero state calcolate prendendo a riferimento il decisum e non il petitum.
Si è costituita deducendo: la correttezza del rigetto delle eccezioni di CP_1 nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza e dell'eccezione di prescrizione - precisando di aver interrotto (più volte) il termine prescrizionale, peraltro scevro di dies a quo, essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere - comunque tardivamente formulata;
che l'individuazione delle rimesse in conto corrente e loro natura fosse stata correttamente rimessa all'indagine del consulente d'ufficio; che la portata ed i contorni della propria domanda, tesa ad accertare il rapporto di saldo del conto corrente, era di rideterminazione del saldo e aveva soddisfatto l'onere probatorio incombente sul correntista, quanto alla produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto, sottolineando, e le minime carenze documentali afferenti unicamente ai primi due trimestri del 2005 erano imputabili alla che aveva Pt_2 violato l'obbligo di consegna degli estratti conto imposto dall'art. 119 TUB, oltre che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; che la propria indagine non potesse arrestarsi all'anno 2016 ma dovesse quantomeno essere effettuata alla data dell'atto di citazione, e pagina 3 di 9 cioè sino alla data del 30.10.2020, escludendo l'esistenza di pattuizioni con l'istituto di credito tali da scongiurare il mancato rispetto dell'art. 7 delibera CICR del 2000.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.6.2025.
Per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione, comminata dall'art. 164, comma 4, c.p.c. si integra soltanto quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda" (prescritta dall'art. 163, comma 3 n.4 c.p.c.), sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti a questo allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. Cass. 15.5.2013, n. 11751) e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte (cfr. Cass. 29.6.2015 n. 1681).
Alla stregua di tali paradigmi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione (ed il motivo di appello che su tale questione si incentra) risulta infondata, in quanto la società immobiliare con l'atto introduttivo del giudizio aveva CP_1 compiutamente e specificamente enunciato i fatti costitutivi a fondamento della propria domanda come si evince dai contorni del petitum di cui all'atto di citazione del 6.7.2023, che in maniera analitica riferiva l'indagine della controversia al rapporto di conto corrente bancario n. 1002000-5 di cui era titolare stipulato con la CP_1 [...]
(a far data dall'1.1.2011, già con il n. Parte_1 Parte_2
10002000-6 a far dal 24.2.2008 e, ancor prima, con il Pt_3 Controparte_3
n. 10002000-2) sin dall'anno 1989. La domanda della società correntista era quindi tesa ab origine a denunciare, in ordine a tale rapporto di conto corrente, l'illegittima applicazione di spese, interessi e commissioni che assumeva non dovute, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (c.d. anatocismo, peraltro indicato nella somma indebita di € 10.636,99), l'illegittima applicazione di interessi ultra legali, secondo i c.d. “usi piazza”, di commissioni di massimo scoperto ed il c.d. gioco delle valute, chiedendo la rideterminazione del saldo di conto corrente mediante l'indagine del corretto rapporto dare/avere in considerazione della nullità parziale delle pagina 4 di 9 pattuizioni di cui al contratto bancario e, così accertando un illegittimo addebito a carico della società correntista.
Dalle conclusive domande, così richiamate, vengono in rilievo due dati: a) il primo
è che i fatti costitutivi a fondamento della domanda siano stati specificamente individuati dalla società attrice e che gli stessi sono tali da non poter determinare incertezza della causa petendi o del petitum; b) il secondo, desunto dalla costituzione della è che l'istituto di credito ha comunque preso specifica posizione sulle Pt_2 domande avanzate dalla società correntista, avanzando la preliminare eccezione di prescrizione (qualificando la domanda attorea come “azione di ripetizione”) e contestando l'azione di accertamento di saldo di conto per carenza del soddisfacimento dell'onere probatorio in capo ad e, successivamente, contestando anche le CP_1 risultanze della c.t.u. econometrica, chiedendo la rinnovazione dell'indagine peritale.
Ne segue il rigetto del primo motivo di appello.
Anche il motivo relativo alla asserita prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice merita il rigetto. Invero, l'azione avanzata dalla società correntista va qualificata di accertamento del saldo (ovverosia diretta ad indagare il corretto dare/avere tra le parti) di conto corrente piuttosto che come condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato all'istituto di credito, ciò che, secondo quanto spiegato dall'attrice, è preclusa dalla mancata chiusura o estinzione del rapporto di conto corrente. E non ha senso riprendere l'orientamento reso dalle Sezioni Unite nel 2010 col quale si precisava che il correntista ha interesse anche a domandare la ripetizione di somme indebite non dovute all'istituto di credito pure in costanza di rapporto, nel caso in cui le rimesse in conto siano di natura solutoria (e non ripristinatoria) e, quindi, nel caso di conto corrente ancora aperto (sic Cass. SS. UU. n. 24418/2010), che orienterebbe diversamente anche la decorrenza del termine di prescrizione relativamente alla qualifica delle rimesse effettuate dal correntista, sia perché l'attrice ha spiegato e qualificato la propria domanda arrestandola all'accertamento del saldo, sia perché la sentenza di primo grado, correttamente, nulla ha statuito in merito alla ripetizione di somme indebitamente versate dalla correntista all'istituto di credito limitandosi ad accertare un saldo di conto corrente ad una determinata data.
Ma, più ancora, giova evidenziare che, relativamente alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., fissata al 16.03.2021, la aveva depositato la propria costituzione Pt_2 soltanto il 14.3.2021, e che soltanto in tale atto veniva avanzata la preliminare eccezione di prescrizione dell'asserito diritto di ripetizione dell'indebito avanzato da CP_1
Ne deriva che siffatta eccezione - pur se mal posta relativamente al nucleo della domanda principale della società attrice – è comunque da ritenersi inammissibile pagina 5 di 9 perché tardiva, appartenendo alle eccezioni in senso stretto, da introdurre, quindi, entro il termine dei venti giorni antecedenti la prima udienza di trattazione della controversia, come stabilito dall'art. 166 c.p.c., nel caso, come quello che occupa, di procedimenti instaurati ante c.d. riforma Cartabia, ovvero prima del 28.2.2023.
Anche il terzo motivo di impugnazione, che origina da una assunta inesatta interpretazione della letteralità del contenuto dell'atto processuale, laddove l'appellante ritiene che la domanda avanzata da consista propriamente in una richiesta CP_1 di condanna alla ripetizione di indebito. Sul punto, non vi sono dubbi che nelle conclusioni introduttive dell'atto di citazione avesse domandato di CP_1 accertarsi quale fosse l'effettivo saldo dei conti correnti di cui in narrativa, tenuto conto dell'illegittimo addebito di € 59.577,71, in ciò riprendendo le conclusive tesi di cui all'elaborato tecnico di parte. Al più, la domanda poteva ritenersi flebilmente avanzata in via alternativa, avendo richiesto nella narrativa accertarsi “[…]il diritto CP_1 alla restituzione e/o alla rideterminazione del saldo" (paragrafo II – atto di citazione). Ma
l'indagine del grado di appello, secondo l'effetto totalmente devolutivo, ha pur come cardine principale da cui muovere la critica analitica al provvedimento che definisce il primo giudizio, nel quale nulla viene statuito in merito a ripetizioni di somme indebite o relativamente a condanne direttamente connesse al petitum ed alla causa petendi, eccezion fatta per la consequenziale statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite. Dunque, siffatto motivo di censura appare generico, per di più slegato da ciò che
è l'effettivo oggetto del contendere.
Le critiche mosse col quarto motivo di appello sono, del pari, destituite di fondamento. Invero, relativamente alla data ultima di accertamento del ricalcolo del rapporto di conto corrente non si comprende come mai l'indagine affidata al c.t.u. avrebbe dovuto limitarsi al termine della perizia di parte, ovvero al periodo ricompreso tra il 2002 e il 31.12.2016. A prescindere, infatti, dall'elemento testuale per cui aveva domandato l'accertamento del saldo di c/c dal momento dell'apertura CP_1 del conto fino alla notifica dell'atto di citazione (ovverosia sino al 2.11.2020: v. pag. n. 16 dell'atto di citazione), non può sfuggire che l'accertamento del saldo di conto prevedeva, come in generale prevede ogni domanda di accertamento in ricalcolo nella materia bancaria, di rideterminare il saldo di c/c tenendo conto dell'illegittimo addebito della somma di € 59.577,21, che avrebbe però essere rideterminata in corso di causa, ed anche all'esito di indagine peritale affidata al c.t.u..
L'accertamento è esitato dall'indagine del c.t.u., da cui il primo Giudice ha ritenuto di non discostarsi, venendo in evidenza che il saldo del conto corrente ricalcolato, ossia depurato dalle illegittimità riscontrate alla data del 31.3.2021,
pagina 6 di 9 ammontasse ad € 214.246,28 a credito per il correntista (pag. 12 della c.t.u.), prendendo a riferimento appunto l'ultimo estratto conto depositato dalla cliente/correntista. E' da escludersi, sotto altro profilo, l'assunto mancato soddisfacimento dell'onere probatorio che incombeva su posto che la produzione degli estratti conto è stata CP_1 effettuata dall'odierna appellata entro il termine previsto per il deposito della seconda memoria istruttoria del 9.7.2021. La società immobiliare aveva, infatti, già depositato il contratto di conto corrente di corrispondenza del 3.1.1989 (doc. n.3 dell'atto di citazione) oltre che una serie continua di estratti conto a far data dall'anno 2002 sino al termine ultimo di rito concesso per la produzione degli stessi, cioè sino la seconda cennata memoria istruttoria del 9.7.2021, ovvero l'ultimo trimestre consacrato nell'estratto di c/c del mese di marzo 2021 (v. doc. n. 14).
Devono dunque intendersi rispettate le regole generali del riparto dell'onere della prova incombente sulla correntista (cfr. Cass. 13.1.2021 n. 450 e Cass. 17.4.2020, n. 7895).
Non si comprende allora la censura della Banca posto che, astrattamente, neppure la mancanza degli estratti conto potrebbe determinare de plano il rigetto automatico della domanda di accertamento del saldo di c/c, potendo valutarsi prove alternative idonee come contabili, scritture contabili o riassunti scalari, fino a un massimo di dieci anni indietro. Vieppiù, soprassedendo sull' ordine di esibizione di cui all'ordinanza del
7.10.2021, non ottemperato dall'istituto di credito, giacché anche in caso di mancanza od incompletezza parziale degli estratti di conto corrente è stato possibile ricostruire il rapporto di conto corrente per cui è causa, valendo in questo l'integrazione di cui alla consulenza econometrica, posto che, anche in caso di rapporto lacunoso ed incompleto spetta al Giudice la complessiva valutazione e validazione del compendio probatorio comunque allegato e potendo comunque integrarsi la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, ed anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti (cfr. tra le tante Cass. ord. n. 4718/2022).
Corollario dell'ultimo motivo di appello è la questione inerente al ricalcolo secondo quanto disposto dall'art. 7 della delibera CICR del 2000. Orbene, non risulta alcuna pattuizione in tal senso tra l'istituto di credito e la società correntista (onere della prova a carico della Banca) e, posto che i principi informatori della materia impongono l'adeguamento alla delibera CICR in caso di approvazione per iscritto da parte del cliente, ciò avrebbe consentito di dimostrare alla Banca di aver applicato la modifica del regime di capitalizzazione degli interessi, avvenuta a partire dal 1° luglio 2000, attraverso la produzione in giudizio della modifica contrattuale o della delibera stessa pagina 7 di 9 pubblicata sulla G.U., essendo previsto che i contratti stipulati antecedentemente al 22 aprile del medesimo anno, e ancora in vigore a quella data, dovessero essere
“adeguati” alle nuove regole entro il 30 giugno 2000 (con effetto a partire dal 10 luglio
2000) e, diversamente, se peggiorative, come nel caso in cui venga riscontrata presenza di interessi anatocistici, le nuove condizioni avrebbero dovuto essere oggetto di specifica contrattazione, caso per caso, con approvazione scritta del correntista.
Mancando la prova positiva di avere la notiziato la cliente/correntista entro Pt_2 la data del 31.12.2000, la doglianza va respinta.
Dunque, non è ipotizzabile, pur essendo afferente a tale motivo di gravame, il lamentato vizio di motivazione, posto che il provvedimento di prime cure ha individuato - avallando l'esito dell'elaborato econometrico - l'applicazione di interessi ultra legali da parte dell'istituto di credito sino alla data del 31.3.2021, e la presenza del fenomeno anatocistico (clausola, a rigore, nulla), indagine appunto richiesta con le conclusive domande di cui all'atto introduttivo del giudizio e con le quali CP_1 chiedeva proprio di fare luce nel rapporto di conto corrente attraverso la corretta ricostruzione del rapporto dare/avere tra le parti, sintantoché il rito del primo grado ha consentito la allegazione della documentazione a sostegno della domanda dell'odierna appellata.
Pertanto, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della causa, dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n.147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale medio (valore della controversia dichiarato € 214.246,28 e, quindi, ricompreso tra € 52.001,00 – € 260.000,00) e detratto il compenso per la fase istruttoria perché non è stata svolta.
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna in persona del direttore e legale Parte_1 rappresentante p.t., a rifondere ad le Controparte_1
pagina 8 di 9 spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.990,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
dichiara l'appellante tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 23.7.2025.
Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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